Volantinaggio: difendersi dalla pubblicità eccessiva si può?

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Autore: Maura Corrado

30 agosto 2016

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università del Salento, svolge attualmente la pratica forense in uno studio legale di Lecce, occupandosi prevalentemente di diritto fallimentare, commerciale e societario e di diritto del lavoro. È tirocinante in formazione presso il Tribunale Civile di Lecce, secondo la normativa contenuta nel Decreto del Fare. Giornalista pubblicista iscritta all’albo della Puglia, è redattore per quotidiani a livello locale e riviste giuridiche specializzate.

Il volantinaggio è un’arma a doppio taglio: sicuramente utile a livello informativo, diventa spiacevole quando ci si ritrova la buca delle lettere intasata. Come difendersi se è eccessivo?

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Volantinaggio: cosa si rischia quando è eccessivo?

Nel mondo di internet si parla di spam in riferimento alle mail spazzatura. L’espressione spamming cartaceo, quindi, rende bene l’idea della sovrabbondanza di volantini pubblicitari che ritroviamo nella cassetta della posta, utili sicuramente per certi aspetti ma che, quando sono troppi, rischiano di essere davvero un impiccio.

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Se è vero, infatti, che per il consumatore può effettivamente risultare comodo consultare tale pubblicità, avendo la possibilità di comparare i prezzi di più punti vendita e approfittare di sconti, offerte e promozioni, dall’altro il volantinaggio, in alcuni casi, rischia di essere davvero esagerato, se non addirittura aggressivo.

Pensiamo agli inconvenienti di tale attività: il rischio è che la posta spazzatura sia talmente tanta da fuoriuscire in parte dalla cassetta con il rischio, per il cittadino, di perdere la posta vera.

Non solo: la posta indesiderata è un utile indicatore per ladri e malintenzionati che, proprio da una cassetta delle lettere intasata, possono rilevare la prolungata assenza di persone all’interno di una casa e approfittarne per porre in essere un furto.

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Per non parlare, poi, della perdita di tempo derivante dalla necessità di smaltire i volantini inutili, con un conseguente aumento della quantità di carta da riciclare a proprie spese e dell’impatto ambientale che una tale mole di materiale cartaceo produce e che ben potrebbe essere evitato, considerando che, al giorno d’oggi, i volantini sono disponibili in formato digitale su internet, sempre aggiornati e accessibili a tutti con pochi click del mouse.

Volantinaggio: è sempre consentito?

Partiamo da un presupposto: nessun Comune, con propria ordinanza, può vietare il volantinaggio, essendo tale attività libera. Non possono, quindi, essere poste limitazioni da parte dell’amministrazione: al contrario si finirebbe per violare la Costituzione che tutela la libertà dell’

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iniziativa economica privata [1]. Insomma, non si può impedire alle aziende di utilizzare giovani o altri lavoratori per distribuire materiale pubblicitario: oltre ad essere attività pienamente lecita, non è neppure soggetta a restrizioni di sorta.

Volantinaggio: come difendersi se eccessivo?

Ma, allora, come difendersi da volantinaggio e pubblicità eccessivi?

Un valido accorgimento da adottare consiste nell’apporre sulla cassetta della posta una targhetta adesiva, magari scritta in più lingue, con la dicitura: “No Pubblicità”. I trasgressori sono passibili di sanzioni e di denunzia per molestia o disturbo alle persone.

Uno strumento che si sta rivelando davvero valido e che, per ora, si utilizza solo per la pubblicità telefonica è l’iscrizione al

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registro delle opposizioni [2]: si tratta di un nuovo servizio concepito a tutela del cittadino (il numero è presente negli elenchi telefonici pubblici) che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato. L’obiettivo che si pone è anche quello di rendere più competitivo, dinamico e trasparente il mercato tra gli operatori di marketing telefonico.

Il sistema è chiaro e facilmente utilizzabile; l’abbonato può accedere al servizio tramite cinque modalità: modulo elettronico sul sito web, posta elettronica, telefonata, lettera raccomandata e fax. Per abbonato si intende il cittadino, persona giuridica, ente o associazione, il cui numero telefonico è presente negli elenchi telefonici pubblici e che decide di iscriversi gratuitamente al registro se non desidera più essere contattato dagli operatori di

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telemarketing; in caso contrario, varrà il principio del “silenzio assenso”: se non si comunica la propria iscrizione, l’abbonato si intende consenziente e, pertanto, continuerà a ricevere i messaggi pubblicitari.

L’operatore (colui, cioè, che intende diffondere i messaggi pubblicitari), invece, potrà iscriversi al sistema e effettuare tutte le operazioni previste per l’aggiornamento delle liste numeriche da contattare attraverso una serie di servizi disponibili sul sito.

Volantinaggio in condominio: come difendersi?

La situazione diventa ancora più complessa nei condomini: il volantinaggio è, non a caso, una delle principali noie degli amministratori, bombardati dai reclami.

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La legge offre, comunque, uno strumento di tutela: è vietato, infatti, l’inserimento nella buca-lettere di dépliant, volantini e materiale pubblicitario, a meno che, prima, il distributore non chieda esplicitamente il permesso all’amministratore del palazzo o ai condomini, ad eccezione dei bollettini postali, pena la denuncia al Garante per la protezione dei dati personali e l’obbligo per i trasgressori di pagare le sanzioni previste a norma di legge [3].

Nel caso si decida di percorrere questa strada, è opportuno discuterne durante le assemblee di condominio: è necessario che una decisione in tal senso sia presa all’unanimità, fermo restando che il singolo proprietario può incollare un avviso sulla propria casella di posta per vietare il deposito di materiale non gradito.

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Se, al contrario, si desidera consentire all’inserimento della pubblicità, una soluzione per evitare l’intasamento delle cassette è quella di montare all’entrata o sul cancello d’ingresso, una cassetta postale aperta – la c.d. “tasca pubblicitaria” – appositamente studiata per un simile utilizzo, di modo che chi consegna i volantini potrà infilare i dépliant in quella buca-lettere senza dover entrare nel palazzo a disturbare i condomini.

Tuttavia, in quest’ultimo caso, si deve tener conto delle normative a livello locale: a Lecce, ad esempio, proprio per evitare la pratica del volantinaggio selvaggio, vige l’obbligo di usare delle cassette postali chiuse, pena il pagamento di una multa.

Prima di procedere a qualsiasi intervento, quindi, è sempre bene informarsi presso il comune in cui si è domiciliati, per conoscere le norme vigenti.

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