Il “plagio musicale”: fino a quante note si può copiare un brano?

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Autore: Angelo Greco

04 giugno 2012

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Si dice che dopo aver copiato sette note, o quattro battute, si ha plagio della composizione altrui; ma questo non è vero. Ecco quando scatta realmente il plagio.

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Sette note, infinite combinazioni: eppure, nonostante tanta varietà, c’è chi copia le opere degli altri. Questa attività si chiama “plagio[1] ed è punita penalmente dalla legge sul diritto d’autore [2].

Il plagio consiste nella riproduzione dell’opera altrui spacciandola per propria, sia essa già pubblicata o inedita. Non vi è invece plagio se l’opera viene riprodotta per uso privato.

Inoltre, il plagio viene punito non solo quando effettuato con dolo, ma anche con colpa, ossia in assenza di una volontà e coscienza di copiare l’opera altrui.

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Liberiamo il campo dalle false convinzioni: non esiste un criterio prestabilito per stabilire quando si commette plagio. Così, sono infondate – e non trovano corrispondenza nella legge – le voci secondo cui il plagio scatterebbe solo dopo aver copiato almeno sette note consecutive o otto battute.

Un rigido sistema del genere sarebbe fallace perché non terrebbe in considerazione l’enorme varietà dei brani: sette note consecutive sono una parte insignificante di una composizione orchestrale, ma possono rappresentare l’intero cuore di un brano semplice di musica pop.

Proprio per tale ragione, la giurisprudenza non ha dettato criteri “matematici” per potersi parlare di plagio, ma ritiene che si debba

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valutare caso per caso.

Perciò, in questo articolo cercherò di spiegare come normalmente si orientano i giudici.

In linea generale, nell’ambito della musica leggera si considera elemento distintivo di un brano la linea melodica: è ad essa, e non al timbro e agli accordi, che si guarda per verificare se vi è stato plagio o meno.

In tale ambito musicale, infatti, la melodia è l’elemento individuante della creazione, sia perché assorbe in sè, più che in altri campi della musica, il nucleo creativo, sia perché costituisce il principale elemento di riconoscibilità di una canzone, ciò che con immediatezza viene percepito dai normali ascoltatori.

La melodia va comunque riferita non solo alla semplice

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successione di note, ma anche ai tempi di tale successione ed alle accentuazioni poste sulle singole note: cioè al ritmo, quale elemento inevitabilmente costitutivo della melodia [3].

Ma prima ancora di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, è necessario verificare che l’opera copiata possa essere oggetto di tutela [4]. Non tutte infatti le composizioni possono essere coperte dal diritto d’autore. Così, un’opera eccessivamente banale e semplice, per quanto temporalmente anteriore rispetto a un’altra simile, non potrà rivendicare nei confronti di quest’ultima alcun diritto d’autore.

Affinché infatti un’idea possa invocare tutela davanti a un tribunale, deve essere sufficientemente

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originale e creativa. Non può invece riconoscersi tutela ad un brano musicale che, pur dotato di fascino di facile presa, non abbia quell’originalità creativa richiesta dalla legge.

In una nota sentenza, la Corte di Appello di Milano ha infatti stabilito che non è tutelabile dal diritto d’autore il brano di musica leggera che, per la semplicità della melodia, simile a numerosi precedenti, sia carente del requisito dell’originalità. Non si può dunque mai parlare di plagio in relazione a tali ipotesi [5].

Verificato ciò, si deve passare al confronto comparativo tra le due opere, per verificare se vi sia uguaglianza.

In linea generale, i tribunali ritengono che, per aversi plagio, è necessario che l’opera usurpatrice susciti nell’ascoltatore medio “

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le stesse emozioni” dell’originale [6].

Come però dicevo, la valutazione va fatta in modo diverso a seconda della tipologia di composizione che si va a valutare.

Con riferimento alla musica leggera, si ritiene che essa sia priva di complessità e originalità perché normalmente composta da strofe e ritornelli; l’armonia è di ambito tonale non elevato; la timbrica fa ricorso a strumenti elettronici con effetti di colore; la melodia è di facile intonazione e memorizzazione.

Dunque, nella musica leggera vi sono semplici e ricorrenti elementi che consentono ampi margini di analogie solo occasionali. Per cui, nel giudicare un’ipotesi di plagio nel campo della musica “non impegnata”, si deve essere

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più tolleranti, fermo restando che si possono accertare elementi di originalità e di difformità anche in un contesto ricco di banalità e di interferenze [7]. In altre parole, quanto minore è l’originalità dell’opera, tanto più rigorosi devono essere i criteri di accertamento.

Per verificare se sussistano plagi nella musica leggera, si guarda più al ritornello che alla strofa.

Una importante sentenza [8] ha individuato alcune condizioni affinché il ritornello di una composizione possa definirsi un plagio:

a) i due ritornelli devono presentare una successione di note del tutto somigliante (con conseguente equivalenza di larga parte della struttura melodica);

b) il nucleo centrale

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delle due composizioni deve ruotare intorno alla stessa successione di note del ritornello, cioè quella combinazione di note maggiormente idonea a contraddistinguere il brano e ad imprimersi nella memoria degli ascoltatori;

c) la sola diversità ritmica dei due ritornelli non è sufficiente a conferire al ritornello il carattere della creatività. Devono infatti concorrere anche i due elementi della melodia e della armonia.

Ma cosa ne sa un giudice di musica pop, vi potreste chiedere. Spesso poco, se non nulla. Difatti, se vi è una causa di plagio musicale, il magistrato nomina un CTU (consulente tecnico d’ufficio) che redige una perizia giurata in cui valuta tutti i criteri di cui abbiamo parlato sopra. Dunque, alla fine, la vera decisione non è del giudice, ma piuttosto del consulente tecnico, la cui analisi finisce inevitabilmente per determinare la sentenza ad una conclusione piuttosto che a un’altra.

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Spesso anche gli stessi CTU sono tutt’altro che univoci nelle loro indagini. Per esempio, nel noto caso giudiziario tra Al Bano Carrisi e Michael Jackson, prima di arrivare a un giudizio di colpevolezza nei confronti di quest’ultimo, ci sono volute tre diverse perizie e l’accertamento che ben 37 note sulle 40 che componevano la melodia dei due brani erano identiche.

Tra i plagi più evidenti della storia della musica, ricordo come “I giardini di marzo” di Battisti abbia qualcosa in comune a “Mr. Soul” di Neil Young; “La donna che vorrei” di Gigi D’Alessio sia simile in modo imbarazzante a “Babe, I’m gonna leave” dei Led Zeppelin; o ancora come “Ballo Ballo” di Raffaella Carrà sia strettamente imparentata con “Eleanor Rigby” dei Beatles.

Un evidentissimo caso di plagio è quello che ha visto Eric Carmen, autore della pluricoverizzata “All By My Self” (nota la versione di Mariah Carey), trascrivere le note del compositore russo Rachmaninov nel suo “Concerto per piano e orchestra op. 2”, terzo movimento (Adagio sostenuto). In verità, non si tratta di vero e proprio plagio, posto che l’opera di Rachmaninov è diventata ormai di pubblico dominio e non è più protetta dal diritto d’autore.

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