Malattia inesistente o falsa del lavoratore: licenziamento

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Autore: Redazione

17 agosto 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Sì al licenziamento per simulazione di malattia anche se certificata, quando i fatti dimostrano il contrario.

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Anche se attestata dal certificato medico, la malattia falsa, simulata o inesistente del dipendente è causa di licenziamento. Secondo infatti una recente sentenza della Cassazione [1], non importa tanto l’attestazione fatta dal medico curante quanto l’effettività della patologia. La prima resta carta straccia se poi la realtà dei fatti è differente. Secondo la pronuncia in commento, la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di chi si sia procurato un certificato che dichiara una patologia in realtà inesistente è una sanzione più che legittima perché lede il rapporto di fiducia con l’azienda.

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In termini pratici questo significa che il certificato medico, da solo, non basta ad attestare la malattia del lavoratore se ci sono elementi che provano lo stato di salute. Elementi che non devono essere necessariamente basati su accertamenti sanitari contrari a quelli forniti dal dipendente, ma possono consistere anche su valutazioni di fatto come l’osservazione delle condotte poste in essere (la guida di un’auto, una passeggiata o un’ora di palestra, ecc.). L’azienda può dimostrare l’illecito comportamento del dipendente sulla base dell’osservazione di tutta una serie di azioni e movimenti incompatibili con la malattia da quest’ultimo dichiarato. In questo caso scatta la cosiddetta “

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simulazione fraudolenta dello stato di malattia” con conseguente licenziamento.

Nel caso di specie si trattava di una lombalgia lamentata dal dipendente benché quest’ultimo si comportava in modo diametralmente opposto a chi ha dolore di schiena.

Nessuna valenza di prova può quindi assumere il certificato quando il dipendente tiene una condotta palesemente incompatibile con la malattia accertata dal medico curante.

Il datore di lavoro può procurarsi la prova dell’infedeltà del dipendente delegando le indagini a un’agenzia investigativa privata. Quest’ultima, dall’osservazione del comportamento tenuto dal lavoratore, può verificare se lo stato di malattia è effettivo o solo simulato e, in definitiva, se il certificato medico attesta una patologia inesistente.

Addio quindi assenze dal lavoro coperte da certificati medici troppo generici e generosi: il datore di lavoro (e, quindi, anche il giudice) può andare oltre queste certificazioni quando la realtà è oggettivamente diversa da quanto attestato dal medico.

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