I sequestri

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Autore: Edizioni Simone

22 agosto 2016

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

Procedura penale, i mezzi di ricerca delle prove, i sequestri e le differenze con le perquisizioni; il sequestro probatorio.

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Il sequestro, come la perquisizione, ha ad oggetto il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, ma se ne differenzia perché la perquisizione attiene all’attività di ricerca, mentre il sequestro a quella di immediata acquisizione. Pertanto, siffatta acquisizione (sequestro) può essere conseguenziale alla ricerca (perquisizione) ovvero non conseguenziale, a seconda che l’oggetto del sequestro abbisogni o meno di essere preventivamente rintracciato.

Inoltre, la perquisizione può mirare anche al rintraccio di persona (indiziato, imputato o condannato evaso, da ridurre in vinculis), mentre il sequestro attiene sempre a cose.

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Nella perquisizione locale lo spazio si pone come teatro della ricerca; nel sequestro (ad es. di terreni abusivamente lottizzati) il luogo è visto come cosa immobile essa stessa assoggettata al vincolo.

In ogni caso il sequestro, sebbene effettuato a seguito di una perquisizione, mantiene una sua autonomia: tanto vero che se la perquisizione è stata disposta o svolta in modo illegittimo, il susseguente sequestro del corpo di reato manterrà egualmente la sua validità (Cass. Sez. Un. 16-5-1996, n. 5021).

In sostanza la giurisprudenza, senza esitazioni, afferma che la autonomia strutturale e funzionale che contraddistingue i presupposti e le forme della attività di ricerca della res, da un lato, e quella di apprensione ed assicurazione della cosa reperita, dall’altro, giustifica una valutazione differenziata tra la «

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perquisibilità» e la «sequestrabilità» che impedisce agli eventuali vizi della prima di infirmare, per «contaminazione», la validità e l’efficacia della seconda, anche per ciò che attiene ai profili di utilizzazione processuale (Cass. II, 30-1-2006, n. 3626).

Il sequestro cd. probatorio è previsto dall’art. 253 c.p.p. il quale dispone che l’Autorità Giudiziaria (giudice o P.M.) può disporre con decreto motivato il sequestro del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato, quando ciò è necessario per l’accertamento dei fatti.

Sono corpo di reato, le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso (es. il motociclo utilizzato per una rapina), nonché le cose che costituiscono il

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prodotto, il profitto [1] o il prezzo del reato (es. il danaro provento da attività di spaccio).

Sono cose pertinenti al reato quelle che servono anche indirettamente ad accertare l’illecito ed il suo autore e che quindi hanno un legame con l’accertamento dell’illecito (ad es. gli attrezzi edili rinvenuti in un cantiere di un immobile abusivo).

La motivazione è un requisito essenziale del decreto di sequestro, tanto è vero che la sua mancanza è causa di nullità del provvedimento [2].

In fase di indagini preliminari, il sequestro può essere compiuto dalla P.G. di propria iniziativa, in caso di urgenza (art. 354) e per delega del P.M. (art. 370). Nel primo caso, ovviamente senza decreto del P.M., sicché l’ufficiale di P.G. che vi procede deve enunciare nel verbale i motivi dell’urgenza e deve trasmetterlo non oltre 48 ore al P.M. che deve provvedere alla sua convalida (art. 355). Al sequestro possono procedere anche il P.M. (art. 365) e, in dibattimento, il giudice, che ha anch’egli facoltà di delegare la P.G.

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Anche per il sequestro durante la fase investigativa sono salvaguardati i diritti di difesa, essendo contemplata la facoltà del difensore di assistere al compimento dell’atto, ma non quella del preavviso, trattandosi di atto a sorpresa (artt. 356 e 365).

In relazione alla qualità del detentore delle cose da sequestrare ovvero alla particolare natura di queste, sono dettate una serie di misure di salvaguardia.

Per le lettere e gli altri oggetti di corrispondenza presso gli uffici postali o telegrafici non è consentito alla P.G. di procedere, di propria iniziativa, al sequestro, potendo essa solo intimare al preposto al servizio di sospenderne l’inoltro, in attesa che il P.M. si determini in ordine all’eventuale sequestro (art. 353, c. 3). Per delega del P.M., la P.G. può eseguire il sequestro, ma in tal caso non può aprire gli oggetti di corrispondenza (art. 254).

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Per i documenti, atti ed altro presso banche, la P.G. ha facoltà di esaminarli, se delegata dalla A.G., ma non ha alcun potere proprio, di iniziativa; può procedere a sequestro sempre se delegata dalla A.G.. Tanto si spiega in riferimento alle esigenze del segreto bancario.

Per le carte ed i documenti presso i difensori, alla P.G. è sottratto ogni potere di sequestro, sia di iniziativa, sia su delega della A.G. Al sequestro deve invece provvedere personalmente il P.M., durante la fase investigativa, in forza di motivato decreto di autorizzazione del G.I.P., e in dibattimento il giudice. In ogni caso è vietato il sequestro della corrispondenza tra l’indagato o imputato e il proprio difensore, e delle carte e documenti relativi all’oggetto della difesa. Resta la garanzia dell’avviso al Consiglio dell’ordine forense (artt. 103 c.p.p. e 35 disp. att.)

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[3].

Per gli atti e i documenti coperti da segreto di ufficio o professionale, se la legge ne consente la opponibilità al giudice penale, e per quelli coperti da segreto di Stato, in ogni caso, tranne la eccezione che si proceda per reati eversivi (artt. 200, 201 e 202), è pure vietata la effettuazione di sequestro. In conformità con la normativa in tema di controllo sulla segretezza, spetta al P.M., nella fase investigativa, e al giudice, in dibattimento, vagliare la fondatezza dell’eccepito segreto professionale o di ufficio e, se ritenuto inesistente, disporre la sottoposizione a sequestro.

Per il segreto di Stato, la valutazione deve essere rimessa alla competente autorità politica (Presidente del Consiglio dei ministri), salvo che si verta in tema di reati eversivi, essendo in questa ipotesi inopponibile il segreto. Negli altri casi, la mancata conferma dell’opposizione del segreto da parte della suindicata autorità fa venire meno l’ostacolo alla esecuzione del sequestro (art. 256).

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