Zona sismica: cosa si può costruire senza autorizzazione?
Nelle zone sismiche sono necessarie le autorizzazioni edilizie anche laddove, nelle altre zone, non sarebbero necessarie.
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e nelle zone sismiche i limiti ai poteri di costruire immobili, ampliare o ristrutturare i precedenti, anche senza modificare sagome e volumetrie, sono sicuramente superiori rispetto alle attività edilizie negli altri territorio. Così, ad esempio, con una recentissima sentenza la Corte di Appello di Napoli [1] ha chiarito che ci vuole il permesso a costruire per ampliare un manufatto già preesistente, se l’area è considerata zona sismica. In questi casi, l’inottemperanza alla richiesta dell’autorizzazione amministrativa fa scattare il
La legge [2] subordina al preventivo rilascio del permesso a costruire non solo gli interventi che comportano la trasformazione, in via permanente, del suolo inedificato così come ogni intervento di ristrutturazione edilizia che, generando un organismo parzialmente diverso da quello originario, con consistente aumento di volumi fuori terra e superfici utili, procuri una compromissione dei valori ambientali tutelati”.
Il reato di abuso edilizio [3] – prosegue la sentenza – è un reato di pericolo astratto e, pertanto, scatta anche in assenza di un effettivo pregiudizio per l’ambiente; non c’è illecito penale solo quando la costruzione è inidonea, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio.
Il tribunale di Cassino ha fornito invece un’importante precisazione [4]: non c’è abuso edilizio tutte le volte in cui il proprietario di un immobile situato in zona sismica realizza opere in cemento armato anche senza autorizzazioni e senza progetto; difatti le strutture in cemento armato sono scarsamente vulnerabili ai fini sismici. Nel caso di specie l’imputato aveva realizzato in zona sismica di prima categoria un muro in cemento armato e un angolo di recinzione in blocchi di cemento a confine con la strada comunale omettendo di depositare prima dell’inizio lavori gli atti progettuali presso l’ufficio del Genio civile competente. Tali opere, si legge in sentenza, sono strutture scarsamente vulnerabili ai fini sismici, con conseguente inapplicabilità della normativa ed assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto. In ogni caso le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, assolventi a funzione statica, devono essere realizzate in base ad un progetto esecutivo redatto da
Questa tesi è stata parzialmente smentita dalla Cassazione [5] secondo cui non commette un abuso edilizio chi, anche se non si è procurato un progetto redatto da un tecnico abilitato e senza una comunicazione di inizio lavori al Comune (cosiddetta SCIA) realizza, su un preesistente manufatto, una sopraelevazione
La Cassazione [6] ha chiarito che se si costruisce senza permesso in zona sismica ad essere penalmente responsabili sono, oltre al direttore e progettista dei lavori anche agli amministratori della società esecutrice, dal committente e al titolare della concessione edilizia. Infatti il reato [7] può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare gli obblighi imposti e, quindi, anche dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia, dal direttore e dall’assuntore dei lavori.