Il reato impossibile

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Autore: Edizioni Simone

26 agosto 2016

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Diritto penale: il reato impossibile e il principio di necessaria offensività della condotta criminosa.

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Secondo l’art. 49 comma 2 «la punibilità è esclusa quando, per l’inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso». Questa norma, oggi, è dai più ritenuta la codificazione del principio di necessaria offensività della condotta criminosa.

Il reato impossibile si verifica, secondo la lettera della legge:

nel caso di inidoneità dell’azione (esempio: Tizio vuol uccidere con una pistola giocattolo). Secondo la dottrina tradizionale (ANTOLISEI), il reato impossibile è un inutile doppione in negativo del delitto tentato, ossia è un tentativo inidoneo.

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Secondo altro orientamento più recente (MANTOVANI), si ha reato impossibile quando l’agente ha posto in essere l’intera condotta tipica ma questa è inidonea ad offendere il bene per caratteristiche intrinseche. In tal modo, si configura il reato impossibile come figura autonoma;

nell’ipotesi in cui manchi l’oggetto dell’azione e, cioè, l’oggetto materiale del reato (la persona o la cosa su cui cade l’attività fisica del reato); ad es. nel caso in cui si spara contro uno spaventapasseri.

Se si verifica un delitto impossibile, il giudice ha la facoltà di ordinare che l’imputato, prosciolto, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, ciò perché il fatto può rivelare che l’autore sia un individuo socialmente pericoloso. È questo uno dei due casi nei quali si può applicare una misura di sicurezza senza che sussista un reato: l’altro è costituito dalla istigazione e dall’accordo criminoso che da soli non costituiscono reato.

In base al comma 3 dell’art. 49 “Se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso”; così, chi ha cercato di rubare una cosa che non era nel luogo, ma ha arrecato danni, risponderà di danneggiamento.

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