Usucapione, beni mobili, immobili ed eredità

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È possibile diventare proprietari, grazie all’usucapione, dei beni dell’eredità quando ancora non c’è stata divisione con gli altri eredi?

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Si sente parlare spesso di usucapione, spauracchio di chi, a volte, ha un bene (un terreno, una casa, una villetta, ecc.) in un luogo lontano e non lo utilizza da molto tempo, pur sapendo che ad usarlo sono altre persone. Ma l’usucapione non si verifica solo sui beni immobili, potendo rilevare anche sui beni mobili. Anche i beni di un’eredità possono diventare di proprietà esclusiva di uno solo degli eredi, prima della divisione con gli altri coeredi, se interviene l’usucapione. A tal fine, però, è necessario che si verifichino tutti i presupposti tipici dell’

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usucapione, ossia – come, a breve, vedremo meglio – il possesso continuo del bene e il decorso del tempo. A chiarire il punto è intervenuta una recente sentenza del Tribunale di Pordenone che val la pena citare per spiegare meglio come funziona questo meccanismo di acquisto della proprietà [1].

Che cos’è e cosa comporta l’usucapione?

Innanzitutto l’usucapione comporta il trasferimento della proprietà di un qualsiasi bene, sia esso un immobile (una casa, un terreno), un bene mobile (un’auto, una moto) e anche una quota di eredità con tutti i beni che essa comprende. Il trasferimento della proprietà avviene senza bisogno né di un contratto, né dell’intervento del notaio, né del consenso del precedente proprietario, ma solo perché si sono verificati i presupposti che illustreremo a breve.

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Si crede, normalmente, che per poter avere l’usucapione sia necessaria una sentenza del giudice: in realtà non è così, perché l’intervento del giudice è solo eventuale (cioè se si verifica la contestazione tra vecchio e nuovo proprietario) e, peraltro, serve a dichiarare qualcosa che si è già verificato col decorso del tempo, a prescindere quindi dalla sentenza. Sentenza che, pertanto, ha valore retroattivo, andando ad accertare un evento già prodottosi.

È stata ammessa la possibilità di accertamento dell’usucapione anche in sede di mediazione.

Quali sono le condizioni perché si verifichi l’usucapione?

Per acquistare per usucapione devono sussistere i seguenti presupposti:

In termini pratici quando scatta l’usucapione?

Detto in termini ancora più pratici, perché

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si verifichi l’usucapione è necessario che il proprietario abbia smesso, per almeno 20 anni, di comportarsi come tale sul bene disinteressandosene volontariamente (e non perché coartato) e, così facendo, abbia consentito – anche tacitamente e senza mai ribellarsi a tale situazione – che a comportarsi appunto come il vero proprietario fosse un’altra persona. Persona che ben può essere in malafede, ossia sapere perfettamente di utilizzare un bene altrui. La conoscenza di tale circostanza infatti non impedisce l’usucapione.

È possibile l’usucapione di un bene immobile o mobile dato in prestito?

Il possesso utile a usucapire non deve essere conseguenza di un comportamento accondiscendente dovuto ad amicizia o conoscenza: gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non servono ad acquistare il possesso. Si considerano atti di tolleranza, gli atti di godimento di portata modesta e tali da incidere molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte dell’effettivo titolare o possessore.

Per valutare se un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà è compiuta con l’altrui tolleranza e sia quindi inidonea all’acquisto del possesso utile a usucapire, si deve considerare la durata dell’attività stessa: se essa è prolungata, la tolleranza si presume solo quando si tratta di

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rapporti di parentela. Quindi, è molto più difficile che un parente possa usucapire la casa avuta in prestito da un altro parente.

Nelle relazioni di mera amicizia o di buon vicinato invece la lunga durata dell’attività costituisce un indizio del possesso utile a usucapire. Ad esempio, è insufficiente per provare l’usucapione la prolungata disponibilità delle chiavi da parte del fratello del proprietario e l’utilizzo da parte dello stesso di uno dei locali.

L’usucapione dell’eredità

È possibile l’usucapione di uno dei beni dell’eredità (ad esempio l’auto del defunto) solo se il suo godimento da parte coerede è inconciliabile con la possibilità di godimento da parte degli altri coeredi. In altre parole chi usa il bene deve comportarsi come se fosse l’esclusivo proprietario del bene escludendo tutti gli altri coeredi.

In alternativa, il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, esercitando il potere di fatto sul bene in termini di esclusiva [3]. Non è sufficiente che gli altri coeredi si siano astenuti dall’uso del bene in comune, occorrendo, invece, che quello fra i coeredi, il quale invochi l’usucapione, abbia goduto del bene stesso in modo

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inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere come “unico proprietario”, senza opposizione degli altri durante tutto il tempo utile ad usucapire. Tale volontà, comunque, non può consistere solo in atti di gestione del bene comune né in atti tollerati dagli altri coeredi».

Cosa può fare il proprietario per evitare l’usucapione?

L’unico modo che ha il proprietario del bene per evitare che l’usucapione si verifichi è di comportarsi come tale e compiere uno o più gesti che possano inequivocabilmente dimostrare la sua volontà di ritornare in possesso del suo bene o, comunque, di utilizzarlo. In particolare per interrompere l’usucapione è necessario:

Hanno efficacia interruttiva del possesso solo gli atti che privano materialmente il possessore del potere di fatto sul bene o gli atti diretti ad ottenere, per effetto di un provvedimento giudiziario, tale privazione; pertanto non interrompono l’usucapione né l’invio di una semplice lettera di diffida, né la messa in mora, poiché il possesso si può esercitare anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale.

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