Usucapione, beni mobili, immobili ed eredità
È possibile diventare proprietari, grazie all’usucapione, dei beni dell’eredità quando ancora non c’è stata divisione con gli altri eredi?
Si sente parlare spesso di usucapione, spauracchio di chi, a volte, ha un bene (un terreno, una casa, una villetta, ecc.) in un luogo lontano e non lo utilizza da molto tempo, pur sapendo che ad usarlo sono altre persone. Ma l’usucapione non si verifica solo sui beni immobili, potendo rilevare anche sui beni mobili. Anche i beni di un’eredità possono diventare di proprietà esclusiva di uno solo degli eredi, prima della divisione con gli altri coeredi, se interviene l’usucapione. A tal fine, però, è necessario che si verifichino tutti i presupposti tipici dell’
Indice
Che cos’è e cosa comporta l’usucapione?
Innanzitutto l’usucapione comporta il trasferimento della proprietà di un qualsiasi bene, sia esso un immobile (una casa, un terreno), un bene mobile (un’auto, una moto) e anche una quota di eredità con tutti i beni che essa comprende. Il trasferimento della proprietà avviene senza bisogno né di un contratto, né dell’intervento del notaio, né del consenso del precedente proprietario, ma solo perché si sono verificati i presupposti che illustreremo a breve.
Si crede, normalmente, che per poter avere l’usucapione sia necessaria una sentenza del giudice: in realtà non è così, perché l’intervento del giudice è solo eventuale (cioè se si verifica la contestazione tra vecchio e nuovo proprietario) e, peraltro, serve a dichiarare qualcosa che si è già verificato col decorso del tempo, a prescindere quindi dalla sentenza. Sentenza che, pertanto, ha valore retroattivo, andando ad accertare un evento già prodottosi.
È stata ammessa la possibilità di accertamento dell’usucapione anche in sede di mediazione.
Quali sono le condizioni perché si verifichi l’usucapione?
Per acquistare per usucapione devono sussistere i seguenti presupposti:
- colui che rivendica la proprietà del bene deve dimostrare di aver posseduto il bene “controverso” in modo continuo e senza interruzioni, per un tempo che, di norma (salvo ipotesi eccezionali), è di 20 anni (per maggiori informazioni su questo aspetto leggi “L’usucapione, cos’è e come funziona”);
- tale possesso deve essere esclusivo: in pratica, non rileva la situazione di un utilizzo del bene congiunto al proprietario (ad esempio, l’ospite per 20 anni in una casa non potrebbe rivendicare l’usucapione se vi ha vissuto con il titolare);
- tale possesso deve essere stato inizialmente acquisito in modo né clandestino (si pensi al ladro che entra in casa e ruba un quadro), né violento (si pensi al rapinatore o al condomino che mette un filo spinato con l’alta corrente su un garage, evitando che gli altri comproprietari lo usino) [2];
- il possessore, nell’arco di tutto questo tempo, deve aver utilizzato il bene compiendo su di esso atti che, di norma, sarebbero consentiti solo al proprietario e non a chi lo ha in prestito o in uso momentaneo. Insomma, egli deve essersi pubblicamente atteggiato come l’unico ed effettivo proprietario. Così non scatta usucapione se chi ha ottenuto in uso il terreno altrui per coltivarlo, consegna al proprietario, di tanto in tanto, come ringraziamento, i frutti del raccolto; se chi vive nella casa di un altro soggetto ha sempre pubblicamente ammesso che l’immobile non è suo.
In termini pratici quando scatta l’usucapione?
Detto in termini ancora più pratici, perché
È possibile l’usucapione di un bene immobile o mobile dato in prestito?
Il possesso utile a usucapire non deve essere conseguenza di un comportamento accondiscendente dovuto ad amicizia o conoscenza: gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non servono ad acquistare il possesso. Si considerano atti di tolleranza, gli atti di godimento di portata modesta e tali da incidere molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte dell’effettivo titolare o possessore.
Per valutare se un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà è compiuta con l’altrui tolleranza e sia quindi inidonea all’acquisto del possesso utile a usucapire, si deve considerare la durata dell’attività stessa: se essa è prolungata, la tolleranza si presume solo quando si tratta di
Nelle relazioni di mera amicizia o di buon vicinato invece la lunga durata dell’attività costituisce un indizio del possesso utile a usucapire. Ad esempio, è insufficiente per provare l’usucapione la prolungata disponibilità delle chiavi da parte del fratello del proprietario e l’utilizzo da parte dello stesso di uno dei locali.
L’usucapione dell’eredità
È possibile l’usucapione di uno dei beni dell’eredità (ad esempio l’auto del defunto) solo se il suo godimento da parte coerede è inconciliabile con la possibilità di godimento da parte degli altri coeredi. In altre parole chi usa il bene deve comportarsi come se fosse l’esclusivo proprietario del bene escludendo tutti gli altri coeredi.
In alternativa, il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, esercitando il potere di fatto sul bene in termini di esclusiva [3]. Non è sufficiente che gli altri coeredi si siano astenuti dall’uso del bene in comune, occorrendo, invece, che quello fra i coeredi, il quale invochi l’usucapione, abbia goduto del bene stesso in modo
Cosa può fare il proprietario per evitare l’usucapione?
L’unico modo che ha il proprietario del bene per evitare che l’usucapione si verifichi è di comportarsi come tale e compiere uno o più gesti che possano inequivocabilmente dimostrare la sua volontà di ritornare in possesso del suo bene o, comunque, di utilizzarlo. In particolare per interrompere l’usucapione è necessario:
- una causa in tribunale per riottenere il possesso del bene (ad esempio il proprietario dell’immobile esercita l’azione di rivendica del bene);
- basta anche la semplice notifica dell’atto di citazione, senza bisogno che la causa poi vada avanti
- oppure che il possessore dell’immobile sia stato privato del possesso per oltre 1 anno. Se entro l’anno dallo spoglio egli recupera il possesso (esercitando l’azione di reintegrazione), l’interruzione si considera non avvenuta [4].
Hanno efficacia interruttiva del possesso solo gli atti che privano materialmente il possessore del potere di fatto sul bene o gli atti diretti ad ottenere, per effetto di un provvedimento giudiziario, tale privazione; pertanto non interrompono l’usucapione né l’invio di una semplice lettera di diffida, né la messa in mora, poiché il possesso si può esercitare anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale.