Prescrizione del bollo auto e fermo amministrativo
Tassa automobilistica: come contestare l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale se il bollo auto si è prescritto. Qual è il termine ultimo per la notifica.
Come tutti i debiti con il fisco, anche il bollo auto cade in prescrizione. La conseguenza è che l’eventuale preavviso di fermo amministrativo, notificato dopo la cartella esattoriale, è illegittimo. Ma affinché non venga messo il blocco all’auto è necessario presentare un’opposizione.
Scopo di questo articolo è dunque spiegare quando va in prescrizione il bollo auto, come opporsi alla richiesta di pagamento fuori termine e, soprattutto, come contestare il fermo amministrativo. Procediamo con ordine.
Indice
La prescrizione del bollo auto
Il termine “prescrizione” indica l’estinzione di un diritto o meglio l’impossibilità per il suo titolare di farlo valere in giudizio. Quando il titolare di un diritto di credito non lo esercita per un certo termine, la legge non gli offre più tutela. Il che significa che il debitore, anche se non adempie alla propria obbligazione, non rischia alcuna azione legale o esecutiva.
In linea generale il termine di prescrizione del bollo auto è di 3 anni. Ma questo si atteggia in modo diverso a seconda della fase di riscossione. Analizzeremo tutte le ipotesi qui di seguito.
La prescrizione del bollo auto prima dell’avviso di accertamento
Sono tenuti al pagamento del bollo auto (la cosiddetta tassa automobilistica) coloro che risultano essere iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) come proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio oppure utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing) di autoveicoli e di motoveicoli.
Abbiamo appena detto che il bollo auto cade in prescrizione dopo tre anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta deve essere versata. Così, ad esempio, il bollo auto del 2024 cade in prescrizione il 31 dicembre del 2027 (ossia alla fine del terzo anno a decorrere dal 1° gennaio 2025).
Quindi se, entro il suddetto termine, il titolare del veicolo non riceve alcuna richiesta di pagamento per il bollo auto (il cosiddetto “avviso di accertamento”) il debito decade e questi è definitivamente libero dall’obbligo di pagamento.
La richiesta di pagamento deve provenire dall’ente titolare del credito che è la Regione o, solo per il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna, l’Agenzia delle Entrate.
Invece, se prima del terzo anno il contribuente riceve l’avviso di accertamento la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente da capo, a partire dal giorno successivo alla data di spedizione dell’avviso stesso.
La prescrizione del bollo auto prima della cartella esattoriale
Dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, il termine di prescrizione del bollo inizia a decorrere nuovamente da capo per altri tre anni.
Se, entro tale termine, l’automobilista non riceve alcun altro atto o intimazione di pagamento il suo debito si estingue definitivamente e nulla sarà più dovuto.
Senonché la Regione o l’Agenzia delle Entrate, una volta verificato l’omesso pagamento, iscrive il debito a ruolo, forma cioè un documento in cui attesta il proprio credito e lo trasferisce all’Agente per la Riscossione Esattorialeincaricandolo del recupero del credito.
L’esattore è l’Agenzia Entrate Riscossione o la società privata con cui la Regione ha stretto apposita convenzione.
A questo punto viene notificata la cartella esattoriale con l’intimazione di pagamento.
Ebbene, se la cartella viene spedita dopo il terzo anno dall’invio dell’avviso di accertamento, il bollo si ritiene ormai prescritto e non va versato. Tuttavia la cartella andrà impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni per evitare che questa si “consolidi”, divenga definitiva e non più contestabile (con conseguente obbligo di pagamento).
Viceversa, se la cartella arriva prima il terzo anno, il termine di prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente da capo.
La prescrizione del bollo auto dopo la cartella esattoriale
Se, dopo la notifica della cartella esattoriale ed entro i successivi tre anni l’Esattore non invia altre intimazioni di pagamento, non notifica un preavviso di fermo o non attiva un pignoramento nei confronti del debitore, il debito si prescrive.
Viceversa uno qualsiasi di questi atti interrompe la prescrizione e la fa decorrere nuovamente da capo.
Quindi, la prescrizione può essere interrotta prima del terzo anno dalla notifica della cartella esattoriale da:
- una intimazione di pagamento (che altro non è che una cartella esattoriale “rinnovata”);
- un preavviso di fermo (obbligatorio per legge nei 30 giorni prima dall’iscrizione del fermo stesso);
- un atto di pignoramento.
La prescrizione del bollo e il fermo amministrativo
Se
Come anticipato il contribuente può impugnare il preavviso di fermo che gli deve essere notificato almeno 30 giorni prima del fermo stesso. Il preavviso del fermo deve indicare le cartelle a cui si riferisce il debito.
Il contribuente può chiedere anche la rateazione del pagamento per evitare il fermo. Oppure può dimostrare che il veicolo è strumentale all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale (dovendo a tal fine però essere iscritto nel libro dei beni ammortizzabili o quantomeno essere utilizzato non solo per il semplice trasporto del titolare sul luogo di lavoro). Non rileva invece l’utilizzo dell’auto per il lavoratore dipendente che pertanto potrà subire il fermo.