Prestanome della società: quali responsabilità?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Maura Corrado

08 ottobre 2016

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università del Salento, svolge attualmente la pratica forense in uno studio legale di Lecce, occupandosi prevalentemente di diritto fallimentare, commerciale e societario e di diritto del lavoro. È tirocinante in formazione presso il Tribunale Civile di Lecce, secondo la normativa contenuta nel Decreto del Fare. Giornalista pubblicista iscritta all’albo della Puglia, è redattore per quotidiani a livello locale e riviste giuridiche specializzate.

Il prestanome di una società è chiamato testa di legno perché, di fatto, non svolge alcuna attività di gestione. Ma se si verificano reati fiscali è responsabile? Chi ne risponde?

Annuncio pubblicitario

Quanti di noi hanno mai sentito parlare, in ambito societario e commerciale, di “testa di legno”? No, non è uno scherzo, anzi: si tratta di un’espressione molto comune tra avvocati e amministratori di società.

Prestanome di società e amministratore di fatto: differenze

Per capire di cosa parliamo, occorre, per prima cosa, focalizzare l’attenzione su una differenza fondamentale e non sempre compresa a pieno: quella tra amministratore di fatto e prestanome della società. Due ruoli con funzioni diverse rispetto a quelle che appaiono all’esterno, agli occhi di soggetti terzi.

Annuncio pubblicitario

L’amministratore di fatto è colui che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di amministratore, esercita, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici della qualifica o della funzione di amministratore di diritto (cioè di quello in senso proprio): ad esempio, si occupa del controllo della gestione della società e la sua organizzazione interna ed esterna.

Il prestanome, invece, è la figura inversa, cioè il soggetto che ufficialmente è amministratore, ma di fatto non svolge alcuna attività di gestione. In pratica, il suo è solo un ruolo nominale che non implica nessun coinvolgimento nella vita concreta della società. Ecco perché solitamente si parla di “testa di legno”.

Annuncio pubblicitario

Prestanome: quali responsabilità?

Proprio sulla figura del prestanome, si è pronunciata in numerose occasioni la Corte di Cassazione, secondo la quale, poichè egli non svolge alcuna attività di gestione effettiva e non essendo in grado di presentare la dichiarazione dei redditi (perché non dispone della documentazione contabile), non può essere responsabile di evasione fiscale [1]. In sostanza, la “testa di legno” non risponde dei reati tributari, quando è verificata la sua totale estraneità rispetto all’attività gestoria della società di cui è formalmente legale rappresentante [2]. Il motivo sta nel fatto che mancherebbe la volontà di commettere il reato.

In realtà, sulla questione non c’è mai stata uniformità di vedute: le stessa Cassazione, in altre occasioni, ha affermato che le due figure – prestanome e amministratore di fatto – devono essere parificate, essendo entrambi direttamente responsabili. Se così non fosse, sarebbero addebitate al solo prestanome tutte le omissioni civilmente o penalmente imputabili a colui che di fatto ha gestito la società, mentre rimarrebbe esente da ogni responsabilità colui che avrebbe il dovere e il potere di compiere la presentazione della dichiarazione dei redditi

Annuncio pubblicitario
[3].

Prestanome: responsabile solo se ci sono le prove

Recentemente, anche il Tribunale di Firenze ha affrontato la tematica di cui stiamo parlando: il caso è quello di un uomo, legale rappresentate di una società, accusato di omessa dichiarazione fiscale.

La conclusione a cui i giudici toscani giungono è quella secondo cui il prestanome non risponde dei delitti in materia di omessa dichiarazione fiscale solo se è effettivamente privo di qualsiasi possibilità di ingerenza nella gestione della società. L’assenza del potere decisionale, tuttavia, deve essere provata con documenti o prove testimoniali; se la natura solo formale dei poteri non viene dimostrata, invece, la cosiddetta “testa di legno” risponde penalmente dei reati che vengono commessi in ambito societario

Annuncio pubblicitario
[4]: secondo questa interpretazione, quindi, in assenza di prove di mancato potere gestorio anche la testa di legno, per quanto dura possa essere, si può rompere!

D’altra parte, il prestanome riveste – anche se solo formalmente – una funzione di garanzia che la vincola a conservare il patrimonio della società e a impedire che si verifichino danni per quest’ultima e per soggetti terzi [5].

Prestanome: serve il dolo eventuale?

Proprio per la mancanza di potere d’ingerenza nella gestione della società, la Cassazione, per poter addebitargli il concorso, già in passato aveva fatto ricorso alla figura del dolo eventuale, sostenendo che il prestanome, accettando la carica, accetta anche i rischi connessi a tale ruolo.

Tesi, questa, che ha suscitato non pochi dubbi, in quanto il dolo eventuale presuppone l’accettazione del rischio di verificazione dell’evento illecito visto come una delle possibili conseguenze della condotta e non si configura semplicemente accettando i rischi connessi ad una carica, spesso apparente.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui