Prestanome della società: quali responsabilità?
Il prestanome di una società è chiamato testa di legno perché, di fatto, non svolge alcuna attività di gestione. Ma se si verificano reati fiscali è responsabile? Chi ne risponde?
Quanti di noi hanno mai sentito parlare, in ambito societario e commerciale, di “testa di legno”? No, non è uno scherzo, anzi: si tratta di un’espressione molto comune tra avvocati e amministratori di società.
Indice
Prestanome di società e amministratore di fatto: differenze
Per capire di cosa parliamo, occorre, per prima cosa, focalizzare l’attenzione su una differenza fondamentale e non sempre compresa a pieno: quella tra amministratore di fatto e prestanome della società. Due ruoli con funzioni diverse rispetto a quelle che appaiono all’esterno, agli occhi di soggetti terzi.
L’amministratore di fatto è colui che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di amministratore, esercita, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici della qualifica o della funzione di amministratore di diritto (cioè di quello in senso proprio): ad esempio, si occupa del controllo della gestione della società e la sua organizzazione interna ed esterna.
Il prestanome, invece, è la figura inversa, cioè il soggetto che ufficialmente è amministratore, ma di fatto non svolge alcuna attività di gestione. In pratica, il suo è solo un ruolo nominale che non implica nessun coinvolgimento nella vita concreta della società. Ecco perché solitamente si parla di “testa di legno”.
Prestanome: quali responsabilità?
Proprio sulla figura del prestanome, si è pronunciata in numerose occasioni la Corte di Cassazione, secondo la quale, poichè egli non svolge alcuna attività di gestione effettiva e non essendo in grado di presentare la dichiarazione dei redditi (perché non dispone della documentazione contabile), non può essere responsabile di evasione fiscale [1]. In sostanza, la “testa di legno” non risponde dei reati tributari, quando è verificata la sua totale estraneità rispetto all’attività gestoria della società di cui è formalmente legale rappresentante [2]. Il motivo sta nel fatto che mancherebbe la volontà di commettere il reato.
In realtà, sulla questione non c’è mai stata uniformità di vedute: le stessa Cassazione, in altre occasioni, ha affermato che le due figure – prestanome e amministratore di fatto – devono essere parificate, essendo entrambi direttamente responsabili. Se così non fosse, sarebbero addebitate al solo prestanome tutte le omissioni civilmente o penalmente imputabili a colui che di fatto ha gestito la società, mentre rimarrebbe esente da ogni responsabilità colui che avrebbe il dovere e il potere di compiere la presentazione della dichiarazione dei redditi
Prestanome: responsabile solo se ci sono le prove
Recentemente, anche il Tribunale di Firenze ha affrontato la tematica di cui stiamo parlando: il caso è quello di un uomo, legale rappresentate di una società, accusato di omessa dichiarazione fiscale.
La conclusione a cui i giudici toscani giungono è quella secondo cui il prestanome non risponde dei delitti in materia di omessa dichiarazione fiscale solo se è effettivamente privo di qualsiasi possibilità di ingerenza nella gestione della società. L’assenza del potere decisionale, tuttavia, deve essere provata con documenti o prove testimoniali; se la natura solo formale dei poteri non viene dimostrata, invece, la cosiddetta “testa di legno” risponde penalmente dei reati che vengono commessi in ambito societario
D’altra parte, il prestanome riveste – anche se solo formalmente – una funzione di garanzia che la vincola a conservare il patrimonio della società e a impedire che si verifichino danni per quest’ultima e per soggetti terzi [5].
Prestanome: serve il dolo eventuale?
Proprio per la mancanza di potere d’ingerenza nella gestione della società, la Cassazione, per poter addebitargli il concorso, già in passato aveva fatto ricorso alla figura del dolo eventuale, sostenendo che il prestanome, accettando la carica, accetta anche i rischi connessi a tale ruolo.
Tesi, questa, che ha suscitato non pochi dubbi, in quanto il dolo eventuale presuppone l’accettazione del rischio di verificazione dell’evento illecito visto come una delle possibili conseguenze della condotta e non si configura semplicemente accettando i rischi connessi ad una carica, spesso apparente.