Posso impedire alla mia ex moglie di trasferirsi con mio figlio?
Il giudice deve sempre preferire la madre nello stabilire la residenza dei figli dopo la separazione e il divorzio; solo se l’ex moglie o convivente risulta priva di capacità genitoriali o educative i figli vanno a stare dal padre.
Lascerà sicuramente attoniti la sentenza di ieri della Cassazione [1] con cui i giudici hanno detto, senza più peli sulla lingua, quello che, comunque, di fatto è ormai divenuta la prassi di tutti i tribunali: in caso di separazione tra marito e moglie, i figli devono essere collocati, di preferenza presso la madre se sono in età prescolare o scolare. Il che significa la quasi totalità dei casi poiché, una volta terminata l’istruzione dell’obbligo, essi diventano maggiorenni e decidono da sé con chi stare. Solo la prova dell’incapacità della donna, da un punto di vista educativo e genitoriale (non si fa cenno a casi di incapacità economica) può essere di ostacolo e consentire al giudice di preferire il padre. Insomma, la mamma è sempre la mamma.
Lo scopo della legge – è vero – è quello di adottare una decisione che sia rivolta solo a realizzare il miglior interesse dei minori: tuttavia, secondo la Suprema Corte, si presume che il «miglior interesse dei minori», quando ancora a scuola o prima, è di stare dalla madre (leggi: Figli quasi sempre dalla madre).
Ma non è tutto. La madre può anche decidere di trasferirsi a distanza di numerosi chilometri se ciò serve per garantirle il lavoro, le inclinazioni professionali o la carriera. Con il risultato che il marito non può opporsi a questa decisione e sarà peraltro costretto – a meno che non voglia subire una condanna per abbandono dei figli – a farsi centinaia di chilometri a settimane alterne pur di andare a trovare l’ex famiglia.
Insomma, l’uomo subisce prima la decisione dei giudici – che gli tolgono i figli -, poi quella dell’ex moglie – che decide di andare a vivere altrove, di fatto rendendogli più difficile la presenza agli incontri periodici con la prole.
E se ciò non bastasse, l’uomo deve anche mantenere la donna e i figli, versando loro l’assegno divorzile col rischio, anche in caso di temporanee difficoltà economiche, di vedersi condannato penalmente per violazione degli obblighi di assistenza (leggi l’articolo: Chi perde il lavoro deve pagare l’assegno di mantenimento?).
In definitiva, dopo la sentenza di ieri le cose stanno pressappoco così: nella collocazione dei figli, la madre deve essere sempre preferita rispetto al padre finché i bambini non hanno finito la scuola, in quanto ciò si presume corrispondere al loro interesse. Il fatto che la donna abbia un reddito inferiore a quello dell’uomo non è un elemento sufficiente per spostare la loro residenza presso il padre, poiché a tutto voler concedere sarà quest’ultimo a dover versare loro l’assegno periodico per supplire alle deficienze economiche della madre.
I figli possono stare dal papà solo se la mamma si dimostra priva di capacità educative, circostanza che dovrà essere ovviamente dimostrata e valutata dal giudice anche all’esito di incontri con i servizi sociali.