Quando il direttore dei lavori non è responsabile

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università del Salento, svolge attualmente la pratica forense in uno studio legale di Lecce, occupandosi prevalentemente di diritto fallimentare, commerciale e societario e di diritto del lavoro.
È tirocinante in formazione presso il Tribunale Civile di Lecce, secondo la normativa contenuta nel Decreto del Fare.
Giornalista pubblicista iscritta all’albo della Puglia, è redattore per quotidiani a livello locale e riviste giuridiche specializzate.
Nel contratto di appalto, il direttore lavori non è responsabile per vizi progettuali se non ha ricevuto dal committente l’incarico di predisporre o verificare il progetto.
Direttore dei lavori: chi è?
Il contratto d’appalto è uno dei più diffusi nella realtà economico- sociale odierna: pensiamo a Tizio che commissiona all’impresa Alfa la costruzione di un albergo in un terreno di sua proprietà o al condominio Sempronio che delibera il rifacimento della facciata del palazzo e incarica la ditta Omega.
Riprendendo il primo esempio, Tizio – il
committente -, per essere certo che l’impresa Alfa – appaltatrice – stia operando per il meglio, può nominare un tecnico di sua fiducia che sovraintenda ai lavori e impartisca all’appaltatore le più idonee indicazioni per il raggiungimento dello scopo prefissato. Si tratta del direttore dei lavori, un rappresentante del committente, con poteri d’ingerenza, pari a quelli del committente stesso, finalizzati alla buona realizzazione delle opere.Direttore dei lavori: cosa fa?
Dunque, il direttore lavori esercita quei medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che il committente ritiene di non poter svolgere di persona: si tratta, in sostanza, di un obbligo di vigilanza
, affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica. Tuttavia, questi suoi compiti non lo rendono corresponsabile con l’appaltatore nel caso in cui l’opera presenti dei difetti derivanti da vizi progettuali, a meno che egli non sia stato espressamente incaricato dal committente di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto, attività comunque aggiuntiva rispetto a quella costituente l’oggetto della sua normale prestazione [1].Direttore dei lavori: le direttive di chi deve seguire?
A tal proposito, il direttore dei lavori può svolgere la sua attività per conto dell’appaltatore o per conto del committente. Nel primo caso, collabora direttamente con l’impresa costruttrice e provvede alla realizzazione del progetto edilizio, vigilando sullo svolgimento e sulla realizzazione dell’opera in modo non pericoloso per gli addetti ai lavori e per i terzi. Il secondo, invece, si occupa di verificare che l’opera corrisponda al progetto edilizio e al capitolato d’appalto, facendo in modo che i lavori vengano svolti a regola d’arte
[2]. In pratica, in quest’ultimo caso, il direttore dei lavori fa le veci del committente attraverso una competenza tecnica che garantisce che quanto concordato nel contratto d’appalto venga realizzato nel migliore dei modi.Direttore dei lavori: è sempre responsabile?
Si comprende che, nella seconda ipotesi, il direttore lavori non può essere ritenuto responsabile con l’appaltatore per la difettosa esecuzione dell’opera, dato che il suo ambito di responsabilità è sicuramente più limitato: egli, infatti, deve solo vigilare sulla conformità dell’opera in corso di realizzazione al progetto edilizio senza essere chiamato a sindacare sul progetto stesso rilevandone eventuali vizi, carenze o inesattezze.
Ne consegue, quindi, che il direttore lavori del committente risponde dell’esattezza e della fattibilità del progetto solo se sussiste un incarico in tal senso da parte del committente.
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