I fossi di scolo fra due fondi: le norme del codice civile
La legge disciplina la proprietà dei canali di scolo fra due terreni.
Il codice civile prevede una norma [1] apposita per regolare il diritto di proprietà sui fossi e i canali che sono posti fra due fondi, in modo da prevenire le liti fra coloro che di essi si servono. Come per le siepi e gli alberi al confine, la legge ha scelto di presumere che i fossi interposti fra due terreni siano oggetto di comunione, cioè di proprietà comune fra i proprietari dei singoli fondi. Vediamo ora nel dettaglio la disciplina.
Indice
La presunzione di comunione
La norma ci dice, come prima cosa, che il fosso collocato fra due fondi
La norma si applica ai soli canali di scolo, ma non ai canali per l’irrigazione poiché questi ultimi non hanno il fine di separare i terreni vicini.
Quando il fosso è comune, è possibile applicare le norme ordinarie sulla comunione dei diritti: ciò è importante, ad esempio, per i lavori di manutenzione sia ordinari che straordinari.
Poiché per essere comune comunque è necessario, come abbiamo detto, che il fosso sia interposto, si deve ritenere che il fosso non sia in comproprietà quando tutto il suo corso si snoda all’interno di uno dei due terreni: in questo caso, infatti, il fosso sarà di proprietà del proprietario del terreno in cui è compreso [2].
I casi di proprietà esclusiva del fosso
La
In alcuni casi, poi, è la stessa disposizione che individua delle situazioni in cui il fosso è in proprietà esclusiva.
Si tratta di ipotesi tassative, cioè non applicabili in modo analogico a casi simili. Esse sono:
– il fosso appartiene al proprietario che lo utilizza per lo scolo delle acque dalle terre di sua proprietà: in questo caso, la legge opera una presunzione di proprietà esclusiva perché il fosso riceve acqua solo da uno dei terreni vicini e, dunque, è utile solo a questo fondo. Tuttavia, si tratta di una presunzione relativa superabile con apposita ed idonea prova contraria;
– il fosso è in proprietà esclusiva del proprietario del terreno rispetto al quale sussiste il getto della terra: l’ipotesi è particolare e rimanda ad un’altra presunzione. Infatti, la legge presume che se la terra che risulta dallo scavo del fosso è stata gettata soltanto su uno dei due fondi vicini, allora il fosso è di proprietà della persona titolare del fondo su cui la terra è stata stipata. Questo perché, nell’idea della legge, il gettare la terra solo sul proprio fondo denota la volontà del proprietario di esso di non invadere il terreno vicino, a conferma del fatto che il fosso così costruito è di sua esclusiva proprietà.
– il fosso è di proprietà esclusiva del proprietario del fondo sul quale sussiste l’ammucchiarsi dello spurgo da almeno tre anni: in questa parte la norma si riferisce a quei canali che devono essere periodicamente spurgati, cioè liberati dai materiali che fermandosi lungo il loro corso impediscono all’acqua di defluire normalmente, e ritiene che se quanto risulta dall’opera di spurgo resta sul suolo di uno dei fondi, è perché il fosso stesso è di proprietà del proprietario del fondo sui cui si ammucchia lo spurgo.
La legge, però, specifica che se uno o più di questi segni che abbiamo ora descritto si trovano su un fondo, e uno o più sull’altro fondo, allora il fosso si presume comune: questo significa che l’esistenza di un solo segno collocato su uno dei terreni è sufficiente a neutralizzare la presunzione di proprietà esclusiva ed a far rivivere la presunzione di proprietà comune sul fosso.
La disposizione sui fossi si applica sia ai fondi rustici che ai terreni urbani.