Anche associazioni no profit e fondazioni sono protette dal diritto d'autore

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Statuti, associazioni, fondazioni, manifesti politici, culturali e umanitari: tutto protetto dal diritto d’autore.

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Cultura, arte, solidarietà, politica, religione: tutte finalità di elevato spessore e di indubbio altruismo; ma quando si parla di diritti d’autore, ognuno torna ad arroccarsi dietro il proprio individualismo e a voler proteggere una creatività che tale, nella sostanza, non è quasi mai. Il che nasconde talvolta anche una latente arroganza: quella di credere che la propria idea sia unica, originale e che nulla debba alla società.

Così, anche i famosi “manifesti” delle associazioni, gli “intenti” (per così dire) che si riversano negli Statuti e che costituiscono poi l’

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oggetto sociale di gruppi come associazioni no profit, società, fondazioni, ecc., vengono rivendicati come unici e originali da chi ne invoca la tutela nei tribunali, per proteggerli dalle “imitazioni”.

Ma è possibile che una semplice “finalità” possa essere oggetto di copyright?

Prima di passare alla risposta, voglio però ricordare come il diritto d’autore sia nato come metodo per “remunerare” gli autori che abbiano “investito” (tempo e denaro) su un’opera e abbiano fatto di ciò il proprio lavoro. Ciò nonostante esso viene usato come mezzo per mettere i paletti sulle idee, sulla conoscenza e sulle forme espressive anche se prive di finalità di lucro e rivolte al solo intento di migliorare l’umanità. Immaginate però se, dopo aver sviluppato un’idea presa in prestito da altri, io decida di mettere i paletti sulla stessa, impedendo alla società di svilupparla. Se il progresso non è che una lunga strada, dove ci si incammina lì dove altri si sono fermati e ci si ferma dove altri dopo proseguiranno, mettere dei limiti alla cultura significa impedire questo cammino unitario.

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Fatte le debite “raccomandazioni”, passiamo a vedere cosa prevede la legge italiana.

Abbiamo detto più volte che la tutela del diritto d’autore non ricopre l’idea, ma la forma espressiva e testuale con cui l’idea viene manifestata. Il che, per quanto attiene alle opere letterarie, consiste nel linguaggio.

Peraltro, non è necessario che l’opera venga fissata su un supporto materiale. È infatti sufficiente anche una semplice comunicazione orale: l’opera tramandata a voce – ammesso che qualcuno possa ricordarne a memoria il testo originale – è tutelabile al pari di uno scritto.

Un’idea banale, se espressa in una forma originale (cioè non copiata da altre opere e dotata di un margine di creatività) può essere tutelata dal diritto d’autore. Questo perché se si dovesse coprire col copyright le idee, la cultura ne rimarrebbe imbrigliata definitivamente, più di quanto già non lo sia con le norme che vietano la riproduzione delle opere dell’ingegno altrui.

Ritorniamo dunque al problema dei manifesti di gruppi.

È vero che il diritto d’autore tutela le “

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opere letterarie” e nel linguaggio comune uno statuto o il manifesto di un’associazione non sono considerati delle opere della “letteratura”. Ma la dizione della legge è generica e finisce per ricomprendere anche opere del tutto simili, come discorsi, lezioni, articoli di giornale, ecc. Addirittura c’è chi ritiene che possano essere tutelati col copyright anche i sermoni religiosi.

L’elencazione delle opere protette dal diritto d’autore [1] va dunque intesa in senso non tassativo, ma esemplificativo. Anche le notizie di pubblico dominio essere tutelate quando siano espresse in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l’impronta di una elaborazione personale dell’autore (per es. un fatto di cronaca, descritto in modo originale da una testata giornalistica).

Non vi è dubbio, quindi, che, almeno in teoria, anche il manifesto di un gruppo possa essere tutelato dal diritto d’autore e sia vietata la sua riproduzione senza consenso, nonostante si verta in campo di attività (come quelle no profit) prive di scopo di lucro e con fini solo umanitari,

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Esso però, al pari di qualsiasi opera letteraria, dovrà essere caratterizzato da novità e originalità.

Non tutti gli statuti presentano queste caratteristiche. Anzi, al contrario, essi sono spesso il risultato di un’elaborazione standard effettuata dai notai.

Ma capita a volte che l’oggetto sociale di un gruppo sia il risultato di un’elaborazione “sentita” e ragionata dei suoi fondatori: una sorta di inno!

In questi sporadici casi, quando le idee e le nozioni non siano copiate da altre opere preesistenti e rappresentino la personalità dei propri autori, il valore creativo dell’opera la rende tutelabile

Quando il manifesto di un gruppo sia il risultato della collaborazione di più persone, si parla di opere in comunione (cioè create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più soggetti). In questi casi il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i coautori.

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