Ici sulle pertinenze: non si paga anche senza dichiarazione

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Autore: Francesca Romana Riili

21 ottobre 2016

Laureata con lode all’Università degli Studi di Catania, attualmente esercita la professione di avvocato a Siracusa e a Catania. Specializzata in diritto civile e tributario, collabora stabilmente con uno studio notarile e uno studio commerciale, per i quali cura il settore contenzioso.

Il contribuente può sempre fornire in giudizio la prova che il terreno è pertinenza dell’abitazione in modo da pagare l’Ici solo sul fabbricato.

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Le amministrazione comunali sono ancora in tempo per emettere gli ultimi avvisi di accertamento Ici. Infatti questa imposta era ancora in vigore nel 2011 ed è stata sostituita dall’Imu a partire dal 2012. Dunque i Comuni hanno tempo fino al 31 dicembre 2016 per notificare avvisi di accertamento per omesso versamento e fino al 31 dicembre 2017 per notificare avvisi di accertamento per omessa dichiarazione.

L’Ici si applica sui fabbricati, sulle aree edificabili e sui terreni agricoli. Nel concetto di fabbricato però va ricompreso non solo l’edificio vero e proprio, ma anche l’

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area che ne costituisce pertinenza e l’area occupata dalla costruzione, definita area di sedime. Conseguentemente il terreno circostante l’abitazione, se costituisce pertinenza, non può essere tassato autonomamente, ma viene sottoposto allo stesso regime fiscale che la legge prevede per il bene principale.

Perché ci sia vincolo pertinenziale devono ricorrere due presupposti [1]:

Pertanto, se si riscontra la presenza di questi due requisiti, il terreno pertinenziale anche se edificabile non può essere tassato come una normale area fabbricabile, ovvero in base al suo valore venale.

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La questione della tassazione delle aree pertinenziali si è posta frequentemente con riguardo ai casi in cui il contribuente abbia diritto ad usufruire dell’esenzione Ici per la prima casa [2]. Tale l’esenzione infatti si applica non solo al fabbricato, ossia all’abitazione principale del contribuente, ma anche all’area che costituisce pertinenza della prima casa, a prescindere dalla sua eventuale edificabilità.

Tuttavia sino a poco tempo fa la giurisprudenza richiedeva un’altra condizione per estendere all’area pertinenziale il regime del fabbricato. Il contribuente doveva aver presentato la dichiarazione Ici al Comune nei modi di legge. I giudici infatti interpretavano la mancata dichiarazione come sintomo della volontà del contribuente di non considerare il terreno quale pertinenza.

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Questo orientamento recentemente è stato ribaltato [3]. La Cassazione infatti ha finalmente riconosciuto il diritto del contribuente a dimostrare in giudizio la natura pertinenziale e accessoria di un’area rispetto al fabbricato, anche nei casi in cui la dichiarazione avente ad oggetto la pertinenza è stata omessa. Ovviamente è onere del ricorrente che impugna l’avviso di accertamento Ici provare che il terreno è seriamente ed effettivamente posto a servizio o ornamento del fabbricato.

In conclusione, gli avvisi di accertamento Ici che verranno notificati nei prossimi mesi possono essere impugnati se chiedono il pagamento dell’Ici per i terreni edificabili che costituiscono pertinenza del fabbricato e sono totalmente esenti dall’imposta se sono pertinenza dell’abitazione principale del contribuente.

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