Igiene degli alimenti: legale rappresentante non sempre responsabile

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Autore: Andrea Iurato

22 ottobre 2016

Avvocato del foro di Bologna, dottore di ricerca in diritto pubblico, giustizia penale e internazionale. Presta la propria opere di consulenza e assistenza legale in materia di diritto penale, diritto alimentare e diritto dell’immigrazione. È assegnista di ricerca presso l’Università di Pavia.

Nelle catene di supermercati o punti vendita di alimentari il responsabile per l’igiene degli alimenti è il gestore del singolo punto vendita e non il legale rappresentante della società se la violazione dipende dalla gestione del singolo negozio.

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La responsabilità per la violazione delle norme sulla sicurezza e l’igiene degli alimenti commessa in un punto vendita di una catena di supermercati o negozi di alimentari è del responsabile del singolo negozio, anche in assenza di una specifica delega.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza [1] che allieverà le preoccupazioni di rappresentanti e dirigenti di catene di supermercati e negozi di alimentari, ma accrescerà quelle dei gestori dei punti vendita territoriali.

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Il caso era nato da un controllo all’interno di una macelleria, durante il quale erano state riscontrate alcune violazioni delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti. In particolare, in alcuni prodotti a base di carne era stata accertata la presenza di un tipo di salmonella pericoloso per l’uomo.

La macelleria faceva parte di una catena di negozi alimentari con decine di punti di vendita, il cui legale rappresentante era stato condannato in primo e in secondo grado per vendita di alimenti nocivi [2].

La Cassazione ha annullato la sentenza perché era stato accertato che la violazione delle norme igienico-sanitarie era dovuta alla negligenza del gestore del punto vendita e non ad una carenza dell’intera

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organizzazione della catena di negozi, che invece sarebbe stata riconducibile alla responsabilità del rappresentante legale o della dirigenza della società.

Secondo il principio affermato dalla Cassazione il legale rappresentante di una catena di supermercati o di negozi di alimentari non è sempre responsabile dei reati commessi all’interno dei punti vendita, che violano la normativa igienico-sanitaria sugli alimenti.

La responsabilità è del legale rappresentante ed eventualmente anche di altri dirigenti e amministratori solo se la violazione di legge è dovuta ad una carenza strutturale nell’organizzazione della società che gestisce la catena di negozi, come ad esempio avviene se la società non si dota delle procedure di

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autocontrollo previste dalla legge.

Se invece la società che gestisce l’intera catena ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge e la violazione avvenuta nel singolo punto vendita è dovuta alla negligenza del gestore o del restante personale del negozio, sarà il responsabile del singolo punto vendita a risponderne, anche in assenza di una espressa delega scritta da parte della società.

Non è sufficiente però dimostrare che la responsabilità della gestione del singolo punto vendita è affidata ad una persona diversa dal vertice aziendale. È necessario che la dirigenza della società abbia affidato la responsabilità della gestione del negozio ad un soggetto:

In assenza di uno di questi due requisiti, il legale rappresentante e, in generale, la dirigenza della società di gestione della catena di negozi potrebbero essere ritenuti responsabili per avere affidato la gestione del punto vendita ad un soggetto non in grado di garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

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