Biglietto del treno non utilizzato: c’è il rimborso
Colpa di Trenitalia o scelta del passeggero, si può avere un rimborso se non si usa un biglietto o un abbonamento. E se il treno arriva in ritardo? Dipende.
Chi acquista un biglietto del treno ma, per diversi motivi, non lo utilizza ha diritto al rimborso. Come spiega Trenitalia, un viaggiatore può chiedere il rimborso di un biglietto o di un abbonamento non utilizzato se non ha effettuato il viaggio per una di queste ragioni:
- soppressione del treno o partenza con un ritardo superiore ai 60 minuti;
- sciopero del personale delle Ferrovie dello Stato (dalla dichiarazione di agitazione ed entro le 24 ore successive al termine);
- ordine dell’autorità pubblica;
- mancanza di posto disponibile nella classe di validità del biglietto.
Il biglietto viene rimborsato in qualsiasi biglietteria anche se già convalidato. La biglietteria rimborsa direttamente il biglietto se riesce a verificare la causa che giustifica il
A quale tipo di rimborso ha diritto il viaggiatore? Dipende, ovviamente, dalla mancata utilizzazione del biglietto del treno. Se è stato completamente non utilizzato, il rimborso sarà totale, anche se il titolo di viaggio è già stato convalidato. Purché, però, venga data comunicazione del mancato uso del biglietto al personale di Trenitalia al momento in cui si verifica la circostanza che impedisce il viaggio.
Se, invece, il biglietto è stato parzialmente non utilizzato per una parte del percorso (guasto del treno o qualsiasi altra causa che interrompa il viaggio) si deve far presente la circostanza al personale di Trenitalia. Verrà rimborsata la parte mancante del viaggio (dal punto in cui c’è stata l’interruzione fino al punto di arrivo previsto).
Può anche succedere che un viaggiatore sia costretto a salire su una carrozza che non gli corrisponde, cioè che sia fatto accomodare in una classe inferiore a quella acquistata, forse perché il treno predisposto per quel viaggio non disponeva della classe superiore. In questo caso si ha diritto al rimborso totale della differenza di prezzo tra la superiore delle due classi, dopo aver verificato che gli orari ufficiali prevedano un treno con quella classe superiore. Il mancato uso dovrà essere riportato dal personale di Trenitalia sul
Indice
Abbonamento del treno non utilizzato: cosa fare?
Trenitalia prevede diversi tipi di abbonamenti, basati sul numero di settimane o di mesi in cui si intende viaggiare in treno:
- se non viene completamente utilizzato un abbonamento quindicinale, mensile o trimestrale per un’interruzione di linea superiore a 10 giorni, è previsto il rimborso integrale della parte mancante dell’abbonamento su autorizzazione della Direzione Regionale o Provinciale competente e, ovviamente, dopo aver consegnato l’abbonamento non utilizzato durante il periodo di interruzione. E’ possibile ottenere il rimborso presso qualsiasi biglietteria o presso qualsiasi biglietteria o agenzia di viaggio. Verranno pagati tanti quindicesimi (per i quindicinali), trentesimi (per i mensili) o novantesimi (per i trimestrali) dell’importo pagato quanti giorni di mancato utilizzo dell’abbonamento. Ad esempio, se ho acquistato un abbonamento mensile a 60 euro e ho potuto utilizzarlo solo 18 giorni, mi verrà rimborsato l’equivalente dei 12 giorni mancanti, quindi 60/30×12= 24 euro;
- se non viene completamente utilizzato un abbonamento annuale a causa di un’interruzione della linea ferroviaria per più di 10 giorni, e sempre dietro consegna dell’abbonamento durante il periodo di interruzione, si ha diritto al rimborso integrale di tanti dodicesimi dell’importo pagato quanti sono i mesi interi non utilizzati. Ad esempio, se ho acquistato un abbonamento annuale da gennaio di quest’anno al gennaio successivo a 1.200 euro e non riesco ad utilizzarlo per tre mesi, mi verrà rimborsato l’equivalente a quei tre mesi, quindi 1.200/12×3= 300 euro.
Biglietto non utilizzato per rinuncia del viaggiatore
C’è anche
Per quanto riguarda gli abbonamenti, sempre nel caso in cui il viaggiatore rinunci per qualsiasi motivo ad utilizzarlo, il rimborso è previsto solo per quello annuale regionale. Se annullato prima dell’inizio di validità (lo acquisto dal 1 gennaio ma ci rinuncio il 28 dicembre) la penale da pagare è del 5% sul prezzo da rimborsare.
In caso di utilizzazione per un periodo inferiore a quello previsto (uso un abbonamento annuale solo per qualche mese) il rimborso è pari alla differenza tra il prezzo pagato e il prezzo dovuto per uno o più abbonamenti alla tariffa 40 per il periodo di avvenuta utilizzazione e con una penale del 5%. Ad esempio, se l’abbonamento è da gennaio di quest’anno a gennaio dell’anno prossimo ma lo uso solo fino a maggio, verrà fatta la differenza tra il costo dell’abbonamento annuale e 7 abbonamenti mensili (il periodo in cui non l’ho utilizzato) a tariffa 40 chilometri. Dal risultato verrà detratta la penale del 5%. Quindi (e riportando gli esempi precedenti): 1.200 euro di abbonamento annuale – 420 euro di 7 abbonamenti mensili = 780 euro – 5% di penale (39 euro) = 745 euro di rimborso.
Infine, il viaggiatore ha diritto al rimborso del biglietto del treno non completamente utilizzato se, per cause imputabili a Trenitalia, il viaggio si interrompe ed il passeggero non intende avvalersi dai mezzi di trasporto alternativi messi a disposizione dalle Ferrovie. Oppure se, per cause proprie e dovutamente dimostrabili, deve interrompere il viaggio e lo fa presente subito al personale di Trenitalia (salvo quanto stabilito dalle singole tariffe).
È possibile ottenere il rimborso del biglietto del treno anche per errato acquisto (due abbonamenti o due biglietti intestati alla stessa persona).
I rimborsi verranno effettuati:
- in contanti, se richiesto verbalmente, presso la biglietteria o l’agenzia di viaggio in qui è stato acquistato il biglietto del treno;
- a mezzo assegno, bonifico bancario o bonus dagli uffici competenti. I bonus sono utilizzabili entro un anno dalla data di emissione.
Ritardo del treno: c’è diritto al rimborso?
Trenitalia
L’indennità è pari:
- al 25% del prezzo del biglietto se il ritardo è compreso tra 60 e 119 minuti per biglietti di almeno 16 euro;
- al 50% del prezzo del biglietto se il ritardo è pari o superiore a 120 minuti ed il biglietto è di almeno 8 euro.
In entrambi i casi, per ottenere il rimborso, sul biglietto devono essere indicati i luoghi di partenza e di destinazione. Inoltre, i biglietti cartacei devono essere stati validati all’origine, mentre quelli elettronici devono essere validati sul treno. La richiesta va inoltrata per posta entro e non oltre 1 anno dal giorno in cui è avvenuto il ritardo alla Direzione Regionale o Provinciale competente per la città di destinazione del viaggio, allegando il biglietto originale o la stampa in Pdf del biglietto elettronico. Entro un mese, il viaggiatore riceverà le credenziali per poter ricevere il rimborso del biglietto in denaro. Se il passeggero era stato informato del ritardo prima della partenza, non avrà diritto al rimborso.