Telefonate per chiedere soldi: quando sono illegali?

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Autore: Redazione

30 ottobre 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Stalking telefonico e recupero crediti: quando scatta il reato di molestie nel richiedere soldi al debitore con telefonate insistenti.

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I debiti vanno pagati, questo è certo, ma chi non può farlo perché non ha i soldi non deve sottostare a un castigo superiore alle sue colpe: è quindi illegittimo chiedere con insistenza i soldi a una persona, giocando sullo stress psicologico che la telefonata può ingenerare in questi, soprattutto se reiterata più volte nell’arco di pochi giorni o, addirittura, dello stesso giorno.

Dall’altro lato, il creditore che utilizzi il telefono non potrà certo dire di aver ufficialmente messo in mora il debitore: la telefonata, del resto, non interrompe la prescrizione neanche se di essa si dà prova con una testimonianza. La raccomandata o la posta elettronica certificata restano quindi i mezzi più opportuni per diffidare il debitore, tenendo anche conto che è dalla diffida scritta – e non certo dalla telefonata – che iniziano a decorrere gli interessi moratori.

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È lecito chiedere soldi al telefono in modo insistente?

Ben si può chiedere soldi al telefono, quando ovviamente a chiederli è il creditore o un soggetto da lui delegato: la semplice richiesta di pagamento di un credito, non accompagnata da assillanti telefonate o minacce non integra alcun reato. E ciò vale sia che il creditore sia una società di recupero crediti che un privato. Diversamente – secondo una sentenza del Tribunale di La Spezia [1] – scatta il reato di molestie [2] quando il creditore, nel pretendere il pagamento al telefono, usi modalità moleste e petulanti: ad esempio assillanti squilli in tutte le ore del giorno e della notte, minaccia di diffamare la parte

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offesa e di andare a dire del suo debito ad amici, parenti e vicini di casa, ecc.

Secondo la Cassazione [3], in caso di molestie operate tramite telefonate e sms, il reato di molestie si configura solo in presenza dell’elemento della petulanza, accompagnato dal fine specifico di arrecare disturbo alla quiete psichica del debitore.

Se le condotte sono ripetute nel tempo e queste causino uno stato d’ansia nella vittima tanto da farle cambiare abitudini di vita (ad esempio cambiare il numero di telefono o smettere di rispondere) o da farle temere per la propria incolumità, ad essere integrato non è più il reato di molestie ma quello più grave di stalking.

Se però il debitore non risponde al telefono volontariamente

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perché sa già che a chiamarlo è il creditore, il reato non scatta più. Secondo infatti una recentissima sentenza della Cassazione [4], il reato di molestie punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestie o disturbo: non scatta, quindi, tale illecito penale nel caso in cui un soggetto telefoni più volte al debitore ma, non ricevendo alcuna risposta, continui a provare e a insistere con gli squilli, eventualmente utilizzando il cellulare di un’altra persona. In questo non c’è alcun fine di petulanza, né tantomeno un biasimevole motivo come invece richiesto dalla norma penale.
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Che succede, però, se il creditore, anziché la telefonata, preferisce inviare sms e messaggi in chat? Le cose non cambiano. Quando i messaggi sono di ripetuti, continui ed incessanti o, peggio, se hanno contenuto minaccioso, resta integrato il reato di molestie. Per di più il debitore avrà anche la prova scritta dell’altrui illecito, potendo contare su un procedimento ancora più facile nell’accertamento del reato e per la richiesta di risarcimento del danno.

Se poi c’è la prova che i ripetuti sms del creditore hanno ingenerato nel debitore «un perdurante stato di ansia e di timore per la sua persona» e la condotta si è ripetuta nel tempo (non quindi per un lasso breve) scatta il più grave reato di stalking.

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