Posso parcheggiare davanti al mio garage?

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Autore: Mariano Acquaviva

27 ottobre 2024

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Il proprietario di un garage può mettere in sosta stabilmente la seconda auto nello spazio antistante all’entrata del suo box? Che succede se c’è un passo carrabile?

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Parcheggiare il proprio veicolo può essere un problema non solo quando si cerca posto in città ma anche quando ci si trova in condominio oppure addirittura di fronte alla propria abitazione. L’occupazione stabile del suolo, infatti, può costituire un illecito. In questo contesto si pone il seguente quesito: posso parcheggiare davanti al mio garage?

Come diremo, se si è proprietari di un box interno a un condominio non si può parcheggiare davanti al proprio garage perché si tratta di uno spazio comune che tutti i condòmini hanno diritto di utilizzare.

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Inoltre, se il garage sbocca sulla via pubblica e c’è un passo carrabile, nemmeno il titolare potrà sostare davanti al suo box, perché la licenza del passo carrabile assicura solo il libero transito dei miei veicoli ma non l’occupazione della strada pubblica. Approfondiamo quanto appena detto.

Si può parcheggiare davanti al garage in un condominio?

Se un singolo condomino è proprietario di un garage, si pone il dubbio se questi possa occupare, con la seconda auto, lo spazio antistante all’entrata del suo box.

Per rispondere alla domanda, la prima cosa da fare è consultare il

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regolamento condominiale.

In questo modo si può scoprire se il condominio ha preso posizione sulla questione, riconoscendo il diritto del proprietario di parcheggiare davanti al proprio box.

Se il regolamento nulla dice sul punto, vale quanto segue.

Lo spazio davanti all’entrata del garage è uno spazio comune: esso può essere utilizzato da tutti i condòmini, che possono farne uso senza pregiudicare i diritti degli altri [1].

In pratica, il singolo condomino non ha, per il solo fatto di essere proprietario del box, il diritto esclusivo di parcheggiare la propria auto davanti all’entrata.

Tuttavia, egli potrà chiedere all’amministratore che l’assemblea condominiale si esprima definitivamente sulla questione.

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Infatti, l’assemblea può decidere, a maggioranza, di permettere al titolare del box di parcheggiare l’auto davanti allo stesso, a patto che non esistano precedenti diritti degli altri condòmini e che la parte rimanente dello spazio comune rimanga utilizzabile per questi ultimi: in pratica, gli altri abitanti devono poter fruire della restante area comune senza disagi [2].

L’assemblea, quindi, può autorizzare la sosta ma non può riconoscere alcun diritto reale al proprietario del box: non può riconoscere, cioè, la proprietà esclusiva dell’area antistante all’entrata o un diritto di servitù sulla stessa.

Semplicemente, si regolamenta l’utilizzo delle parti comuni, senza introdurre alcuna disparità di trattamento tra i condòmini né una

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facoltà di sosta incondizionata che arrechi disagio agli altri (impedendo ad esempio il transito o di manovra degli altri veicoli).

Proprio perché non si costituisce un diritto di proprietà o una servitù, non è necessaria la votazione all’unanimità (richiesta invece per la costituzione dei diritti reali sui beni comuni), essendo sufficiente l’assenso della maggioranza assembleare [3].

È utile ricordare, in ogni caso, che se un condomino parcheggia ripetutamente la propria auto davanti al box altrui, impedendo intenzionalmente al proprietario di uscire ed entrare con il suo veicolo, si configura il reato di violenza privata [4]. Il soggetto sarà quindi penalmente perseguibile.

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Parcheggiare davanti al garage con passo carrabile è legale?

Cosa succede invece se sul garage c’è un passo carrabile?

In questo caso nessuno può sostare nello spazio antistante l’ingresso del box; questo divieto vale anche per il proprietario?

Com’è noto, il passo carraio può essere richiesto per i box che si affacciano sulla pubblica via, al fine di impedire a chiunque la sosta davanti all’entrata [5].

A tal fine, il proprietario paga una tassa che gli consente di entrare ed uscire liberamente dal locale con i propri veicoli.

Lo spazio antistante l’ingresso del box, però, è demaniale (cioè, è uno spazio pubblico).

L’uso della strada pubblica per la sosta non può essere riservato in via esclusiva a «determinati veicoli» (come quello del proprietario), se non per motivi di pubblico interesse.

Di conseguenza, il titolare della licenza di passo carrabile ha solo il diritto di transito per accedere ed uscire dal locale: quindi, ha il diritto che lo spazio davanti all’entrata sia lasciato libero.

Ma egli non può parcheggiare la sua auto davanti al passo carrabile, perché il suolo non è di sua proprietà e non ha alcun diritto esclusivo in tal senso.

Il proprietario, come tutti, deve rispettare il divieto di sosta, perché non esiste una norma che gli consenta di parcheggiare in tale spazio.

In caso contrario, infatti, si creerebbe un’area di sosta esclusiva a favore del proprietario del garage, e ciò non è in alcun modo previsto dalla legge [6].

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