Tredicesima sulla pensione anche per dipendenti pubblici che lavorano

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L’Inps e il Ministero del lavoro hanno chiarito che la tredicesima sulla pensione è per tutti, compresi i dipendenti pubblici che ancora lavorano.

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La tredicesima sulla pensione, a differenza della quattordicesima, è per tutti, a prescindere dal reddito o dallo svolgimento di attività lavorativa: lo hanno chiarito il Ministero del lavoro e l’Inps, con una nuova circolare [1] che riconosce non solo il diritto alla mensilità aggiuntiva, ma anche gli arretrati con gli interessi.

La Corte costituzionale, a questo proposito, si era pronunciata già da parecchio tempo [2], stabilendo la spettanza della tredicesima, anche nei casi in cui vigeva il divieto di cumulo tra stipendio e pensione

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[3], per le pensioni a carico delle gestioni esclusive (cioè le gestioni diverse dall’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps per i lavoratori dipendenti) percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici.

La normativa, difatti, non stabiliva un preciso limite di cumulo tra stipendio e pensione e per questo ne era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale.

Cumulo tra stipendio e pensione

Peraltro, dall’anno 2008, sono caduti i divieti di cumulo tra retribuzione e pensioni dirette [4], mentre restano in piedi le soglie massime di reddito per le pensioni di reversibilità e indirette (pensioni ai superstiti), per le pensioni d’invalidità e, in generale, per tutti quei trattamenti considerati prestazioni di assistenza, come l’assegno sociale.

Tredicesima per tutti i pensionati

Nonostante le sentenze della Corte costituzionale e l’abolizione del divieto di cumulo tra reddito e pensione diretta, però, l’Inps non ha mai riconosciuto la piena spettanza della tredicesima ai pensionati che

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continuano a lavorare come dipendenti pubblici, salvo la presentazione di ricorsi da parte di questi ultimi.

Da ora in poi, però, non sarà più così: l’Istituto, difatti, assieme al Ministero del lavoro, ha deciso di riconoscere la tredicesima ai pensionati-lavoratori pubblici anche nel caso in cui gli interessati non presentino un ricorso.

La decisione dell’Inps e del Ministero, pur in presenza di un vuoto normativo sull’argomento, nasce dalla necessità di conformarsi all’orientamento della giurisprudenza: in pratica, se la legge non stabilisce un preciso limite di cumulo tra stipendio e pensione l’Inps non ha il potere di applicarlo. Inoltre, le disposizioni sull’incumulabilità tra retribuzione e pensione, come già detto, sono state superate dall’evoluzione legislativa.

Di conseguenza, per le pensioni che decorrono dalla data di pubblicazione della nuova circolare, cioè dal 10 novembre 2016 in poi, le tredicesime dovranno essere corrisposte integralmente.

Tredicesime: riconosciuti arretrati, interessi e rivalutazione

Per quanto riguarda i

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ricorsi pendenti sulle tredicesime:

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