Tredicesima sulla pensione anche per dipendenti pubblici che lavorano
L’Inps e il Ministero del lavoro hanno chiarito che la tredicesima sulla pensione è per tutti, compresi i dipendenti pubblici che ancora lavorano.
La tredicesima sulla pensione, a differenza della quattordicesima, è per tutti, a prescindere dal reddito o dallo svolgimento di attività lavorativa: lo hanno chiarito il Ministero del lavoro e l’Inps, con una nuova circolare [1] che riconosce non solo il diritto alla mensilità aggiuntiva, ma anche gli arretrati con gli interessi.
La Corte costituzionale, a questo proposito, si era pronunciata già da parecchio tempo [2], stabilendo la spettanza della tredicesima, anche nei casi in cui vigeva il divieto di cumulo tra stipendio e pensione
La normativa, difatti, non stabiliva un preciso limite di cumulo tra stipendio e pensione e per questo ne era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale.
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Cumulo tra stipendio e pensione
Peraltro, dall’anno 2008, sono caduti i divieti di cumulo tra retribuzione e pensioni dirette [4], mentre restano in piedi le soglie massime di reddito per le pensioni di reversibilità e indirette (pensioni ai superstiti), per le pensioni d’invalidità e, in generale, per tutti quei trattamenti considerati prestazioni di assistenza, come l’assegno sociale.
Tredicesima per tutti i pensionati
Nonostante le sentenze della Corte costituzionale e l’abolizione del divieto di cumulo tra reddito e pensione diretta, però, l’Inps non ha mai riconosciuto la piena spettanza della tredicesima ai pensionati che
Da ora in poi, però, non sarà più così: l’Istituto, difatti, assieme al Ministero del lavoro, ha deciso di riconoscere la tredicesima ai pensionati-lavoratori pubblici anche nel caso in cui gli interessati non presentino un ricorso.
La decisione dell’Inps e del Ministero, pur in presenza di un vuoto normativo sull’argomento, nasce dalla necessità di conformarsi all’orientamento della giurisprudenza: in pratica, se la legge non stabilisce un preciso limite di cumulo tra stipendio e pensione l’Inps non ha il potere di applicarlo. Inoltre, le disposizioni sull’incumulabilità tra retribuzione e pensione, come già detto, sono state superate dall’evoluzione legislativa.
Di conseguenza, per le pensioni che decorrono dalla data di pubblicazione della nuova circolare, cioè dal 10 novembre 2016 in poi, le tredicesime dovranno essere corrisposte integralmente.
Tredicesime: riconosciuti arretrati, interessi e rivalutazione
Per quanto riguarda i
- se si tratta di ricorsi amministrativi, le sedi locali dell’Inps dovranno riconoscere, in autotutela, le tredicesime contestate, prevedendo la corresponsione del valore capitale, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale: possono cioè essere riconosciuti gli arretrati sino a 5 anni “a ritroso”;
- se è pendente una causa, le sedi Inps devono, ugualmente, riconoscere la tredicesima con gli accessori di legge nei limiti della prescrizione. La documentazione attestante l’avvenuto adempimento sarà depositata in giudizio per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.