Equo indennizzo: cos’è e come ottenerlo?

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Autore: Valentina Azzini

14 novembre 2016

Avvocato presso il Foro di Verona. Esperta in diritto civile e diritto del lavoro, in quest’ultimo ambito occupandosi sia di rapporti di lavoro privato che di pubblico impiego. Collabora dal 2009 con la Cattedra di Diritto dell’Unione europea dell’Università di Verona come Cultrice della materia. Dal 2013 al 2015 ha collaborato altresì con Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori e ambiente promossa dalla CISL, quale legale convenzionato per la zona di Peschiera del Garda e Domegliara (VR).

Quando lo svolgimento dell’attività lavorativa provoca un danno fisico o psichico, il dipendente pubblico ha diritto al pagamento di una somma di denaro.

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L’equo indennizzo è un istituto previsto a favore degli impiegati dello Stato [1] quando sia riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio, quindi derivante dal lavoro svolto.

In tal caso l’impiegato ha diritto, oltre ai normali assegni ed indennità, anche a un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita, costituito dal pagamento in soluzione unica di una somma di denaro.

La misura dell’indennizzo è collegata alla retribuzione del lavoratore al momento della presentazione della domanda e alla gravità dell’infermità subita.

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Presupposto dell’indennizzo è dunque, non l’infermità in sé, ma la perdita dell’integrità fisica, cioè un danno permanente psichico o fisico del dipendente.

Beneficiari dell’equo indennizzo sono i dipendenti statali, compresi il personale militare di carriera, i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate e nei Corpi di polizia, il personale del parastato, il personale degli Enti locali e quello delle Unità sanitarie locali.

L’equo indennizzo può applicarsi anche al personale militare di carriera cessato dal servizio prima del gennaio 1970, quando risulta che le infermità manifestatesi prima di tale data, si sono stabilizzate o aggravate in seguito, a condizione che la domanda sia stata proposta

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entro i 5 anni da tali eventi [2].

Analogo diritto è altresì previsto per il personale di leva, per le infermità ascritte a categoria in epoca anteriore al 1 gennaio 1979 e che poi si aggravano provocando una variazione della categoria d’iscrizione.

La domanda per ottenere l’equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di causa di servizio, oppure può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio; in quest’ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta d’equo indennizzo.

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La richiesta d’equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell’integrità fisica o psichica o sensoriale, che rientri in una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e sue successive modificazioni.

In ogni caso, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 6 mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione.

Il termine di sei mesi decorre dal giorno in cui il dipendente ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione di servizio

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[3].

La domanda può essere presentata anche dagli eredi del dipendente pubblico e del pensionato, entro 6 mesi dal decesso purché il decesso sia giudicato dipendente in tutto o in parte da causa di servizio. In tale caso l’ammontare dell’indennizzo è determinato nella misura massima prevista per le menomazioni ascrivibili alla prima categoria.

Il provvedimento di rigetto della domanda è comunicato all’interessato, che potrà proporre ricorso al Tar entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto, o dalla sua conoscenza.

In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento. L’equo indennizzo ha natura di risarcimento dunque si distingue dai redditi da lavoro dipendente ed assimilati e non è assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Nel caso in cui, dopo la liquidazione dell’equo indennizzo vi sia un aggravamento delle condizioni di salute, entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento, il dipendente può, per una sola volta, chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo.

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