Posso pignorare una comproprietà?

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Autore: Marco Borriello

26 novembre 2016

Avvocato del foro di Nola, dal 1996 esercita con serietà e competenza la professione forense, prestando assistenza e consulenza nell’ambito del settore civilistico.

L’azione esecutiva. Il pignoramento della comproprietà e i diritti degli altri comproprietari. Divisione e regole per il caso specifico.

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Di fronte al definitivo mancato pagamento degli obblighi derivanti da un contratto, il creditore ha, in teoria, molteplici soluzioni per soddisfare forzatamente il proprio diritto. Potrebbe ad esempio, pignorare 1/5 dello stipendio del debitore direttamente presso il datore di lavoro di quest’ultimo (si veda l’articolo, pignoramento dello stipendio). Oppure, potrebbe “bloccare” parte dei “liquidi” presenti sul conto corrente dello stesso (si veda l’articolo, pignoramento del conto corrente). In ogni caso, ciò presuppone la ricerca dei beni da aggredire.

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Tra questi, potrebbe esserci anche soltanto una quota di proprietà su di un immobile. Magari, essa è la conseguenza di una vecchia eredità, mai sottoposta allo scioglimento della comunione ereditaria che ne era scaturita.

In questo caso, è sicuramente possibile agire sul diritto pro quota del debitore, ma la descritta iniziativa, si scontra, inevitabilmente, con le esigenze ed i diritti degli altri comproprietari. La legge tutela quest’ultimi? Cosa accade, pertanto in questa situazione?

Posso pignorare una comproprietà del mio debitore?

La legge ammette, senza alcun dubbio, questa eventualità, ritenendo ammissibile pignorare i beni, cosiddetti, indivisianche quando non tutti i comproprietari sono obbligati al creditore

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[1].

In buona sostanza, ciò su cui si concentra l’azione del creditore è la quota di comproprietà appartenente al proprio debitore e null’altro.

Tuttavia, i restanti comproprietari, definiti anche comunisti, non possono restare all’oscuro di quanto sta avvenendo. Essi devono necessariamente, essere avvisati della procedura esecutiva avviata dal creditore e sarà compito dell’avvocato di quest’ultimo agire in tal senso.

Quest’obbligo di legge è previsto, anche allo scopo, d’impedire che si possa procedere ad una divisione volontaria dei beni, cioè dietro accordo tra i vari comproprietari, raggiungendo la separazione della quota indivisa senza l’autorizzazione del Giudice dell’

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esecuzione.

Tornando alla procedura esecutiva in corso, in questa particolare ipotesi ed a tutela dei predetti comproprietari, la normativa in vigore stabilisce che, su istanza dei medesimi o dello stesso creditore procedente, il giudice dell’esecuzione provvede, se possibile, alla separazione in natura della quota spettante al debitore. Questa previsione è in linea col principio di diritto, secondo il quale la divisione di un bene deve prioritariamente avvenire in natura, ad esempio frazionando un bene immobile.

Tuttavia, se la separazione in natura non è possibile, poiché il conseguente frazionamento inciderebbe negativamente sul valore delle unità ricavate, il giudice provvede alla divisione del bene con altri metodi (ad esempio con la vendita dell’intero immobile, cui seguirà la sottrazione del dovuto al creditore procedente, e l’assegnazione del ricavato agli altri comproprietari).

La descritta procedura di divisione non è eseguita dal giudice solo se questi ritiene probabile che la vendita della quota indivisa avvenga ad un prezzo pari o superiore al valore della quota ricavata a seguito della divisione [2].

Nella pratica, se nessuna delle parti interessate, cioè il creditore o i comproprietari coinvolti, avanza richiesta di separazione della quota in questione, essa è oggetto della vendita, indivisa così com’è. Quest’ipotesi è assai frequente.

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