La libertà di domicilio e l’articolo 14 Costituzione

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Autore: Edizioni Simone

26 novembre 2016

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L’inviolabilità e l’intangibilità del domicilio, garanzie costituzionali; cosa si intende con domicilio?

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Cosa dice l’articolo 14 Costituzione?

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Concetto e ambito applicativo

L’art. 14, comma 1, Cost. sancisce l’inviolabilità

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e l’intangibilità del domicilio.

Nel sistema delle libertà fondamentali, la libertà di domicilio rappresenta una forma di espressione della libertà personale indipendentemente dal titolo (locazione, proprietà etc.) che lega l’individuo al luogo in cui permane, in quanto si concreta nella proiezione spazia- le della persona e della sua libertà personale per mettere l’individuo al riparo da intrusione esterna da parte di terzi nel luogo in cui si trova. Ciò spiega perché tale libertà è assistita dalle stesse garanzie previste per la libertà personale (art. 13).

La libertà di domicilio è indistintamente riconosciuta a tutti, vale a dire non solo ai cittadini, ma anche

agli stranieri e agli apolidi ed implica:

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Nella garanzia costituzionale della libertà di domicilio può ravvisarsi una condizione per l’esercizio, oltre che della libertà personale, anche di tutti gli altri diritti di libertà.

Infatti, nell’ambito spaziale adibito a domicilio, l’individuo può attendere all’esercizio del diritto di riunione (art. 17 Cost.), di associazione (art. 18 Cost.), di culto (art. 19 Cost.), di insegnamento (art. 33 Cost.), di iniziativa economica (art. 41 Cost.), di organizzazione politica in un partito (art. 49 Cost.) o sindacale (art. 39 Cost.).

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Per questi motivi la dottrina la definisce strumentale per il pieno godimento di altre libertà.

Il concetto di domicilio va inteso in un’accezione molto più ampia di quella civilistica (che lo circoscrive alla sola nozione di «sede principale degli affari ed interessi» dell’individuo) e ricomprende non solo l’abitazione, ma anche il luogo dove il soggetto svolge la propria attività lavorativa, la sua dimora occasionale e una camera d’albergo, una roulotte etc.: in pratica ogni sito dal quale il titolare ha intenzione di escludere la presenza dei terzi, per di- fendere l’intimità della propria vita affettiva o i propri interessi spirituali, culturali o sociali. Sotto questo profilo la libertà di domicilio tutela parallelamente anche il diritto alla

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riservatezza.

La libertà di domicilio, infine, è riconosciuta anche a tutte le formazioni sociali (persone giuridiche, enti di fatto etc.) sia riunite in comunità paritarie (es. coniugi) che gerarchica- mente ordinate (es. comunità religiose).

Parte della dottrina rinviene nell’art. 14 il fondamento giuridico del «diritto alla casa», inteso come diritto del singolo ad avere un’abitazione idonea ad assicurare il libero svolgimento della vita privata (MARTINES). Questa tesi non è però unanimemente condivisa, in quanto si rileva che il fondamento del diritto alla casa risie- de nell’art. 47 Cost. («la Repubblica… favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazio- ne

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»), mentre la libertà di domicilio tutela le persone e non i luoghi e quindi la riservatezza piuttosto che la proprietà dei beni (PACE).

L’inviolabilità del domicilio si può estendere anche alle persone giuridiche e agli enti di fatto purché la nozio- ne di domicilio sia corrispondente a quella prevista dalla Costituzione.

Per quanto, invece, attiene alla titolarità del diritto di ammettere o escludere un terzo dal proprio domicilio, esso è da attribuire alla singola persona che legittimamente vi abita o dimora, mentre per domicili in cui abitano più persone è da distinguere tra:

  1. comunità gerarchicamente ordinate, ove il diritto spetta al superiore anche se gli inferiori possono esclude- re il terzo da locali ad essi specificamente destinati;
  2. comunità paritarie (es. coniugi). In questo caso il diritto spetta a tutti, anche se l’opposizione di una perso- na prevale sulla volontà di colui che intende ammettere un terzo (cfr. Corte costituzionale sent. n. 176/70).

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Garanzie alla tutela del domicilio

A tutela dell’inviolabilità del domicilio vigono le stesse regole e garanzie previste dall’art. 13, per cui non possono essere eseguite perquisizioni, ispezioni, sequestri se non nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte (cfr. art. 615 c.p.).

In particolare:

Tale inviolabilità è però

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esclusa in caso di accertamenti per motivi di sanità (es. verificare le condizioni igieniche dei luoghi di lavoro) ed incolumità pubblica (es. controllare la sicurezza del luogo di lavoro) o a fini economici e fiscali (es. verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari).

In ogni caso gli interventi dell’autorità amministrativa sono diretti a meri fini conoscitivi (accertamenti ed ispezioni), non essendo ammissibile l’adozione di misure coercitive (perquisizione e sequestri) senza un provvedimento preventivo o successivo del giudice.

Le perquisizioni domiciliari devono essere disposte con decreto motivato dell’autorità giudiziaria se vi è fondato motivo di trovare il corpo del reato: le prove che la polizia si procuri illegalmente o non conformemente all’art. 14 Cost. non possono essere utilizzate nel processo. Tali esclusioni costituiscono deroghe alla inviolabilità del domicilio previste per favorire interessi costituzionalmente protetti, considerati preminenti (sentenza Corte costituzionale n. 273/1974).

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