Il matrimonio putativo (art. 128)

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Autore: Edizioni Simone

03 dicembre 2016

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Il matrimonio putativo, quindi rappresenta la situazione di chi credeva o supponeva di essere regolarmente sposato, ma, poi, il suo matrimonio è stato dichiarato nullo, ma non solo; per aversi matrimonio putativo non basta che questo sia stato dichiarato nullo, o annullato con sentenza costitutiva, ma è anche necessario che sia stato contratto in buona fede dai coniugi.

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Di regola l’annullamento del matrimonio produce effetti retroattivi. In caso di annullamento, pertanto, i coniugi riacquistano ex tunc il loro stato di libertà. La legge, però, non può non tenere conto della circostanza che il matrimonio ha creato di fatto una comunità familiare, né può disinteressarsi della posizione giuridica dei figli nati dall’unione invalida. È per questo che essa considera valido il matrimonio

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a taluni effetti (art. 128). In tal caso si parla, appunto, di matrimonio «putativo» (matrimonio che i coniugi reputavano valido).

Gli effetti del matrimonio putativo sono così disciplinati dalla legge:

  1. per i coniugi:
    • se i coniugi hanno contratto il matrimonio in buona fede, o il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi, l’annullamento opera soltanto ex nunc, per cui sono fatti salvi tutti gli effetti nel frattempo prodottisi.

Se le condizioni anzidette si verificano nei confronti di uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

La buona fede consiste nell’ignoranza da parte dei coniugi, o di uno di essi, della causa di invalidità del matrimonio. Essa si presume ed è sufficiente che esista al momento della celebrazione del matrimonio;

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  1. per i figli:
    • il matrimonio putativo produce gli stessi effetti del matrimonio valido nei confronti dei figli nati o concepiti durante il matrimonio, nonché nei confronti dei figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che ha dichiarato l’invalidità;
    • se entrambi i coniugi, invece, hanno contratto il matrimonio in mala fede (ossia nella consapevolezza della sua invalidità), questo ha comunque gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto; in questo caso si applicano le disposizioni dell’articolo 251 (Autorizzazione al riconoscimento).

Generalmente la dottrina ritiene che la fattispecie del matrimonio putativo ricorra in caso di matrimonio «dichiarato nullo» (art. 128). La disciplina prevista per esso, pertanto, non opera in caso di inesistenza del matrimonio.

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