Dipendente maleducato e scontroso, si può licenziare?

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Autore: Redazione

11 dicembre 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Se il lavoratore si manifesta scontroso, irascibile e maleducato con i clienti o con i superiori gerarchici può essere sanzionato ma il licenziamento è una sanzione eccessiva rispetto al comportamento illecito.

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Solo la chiara insubordinazione agli ordini del datore di lavoro è causa di licenziamento quando provochi un danno all’azienda: i comportamenti maleducati, scostanti e scontrosi, invece, danno luogo a una semplice sanzione disciplinare. E ciò anche se i destinatari di tali condotte sono i clienti. A dirlo è la Cassazione con una recente sentenza [1] che conferma l’indirizzo ormai stabile della giurisprudenza: il licenziamento resta solo l’ultima spiaggia, quando proprio non si riesca più a salvare il rapporto e ogni fiducia nel dipendente è definitivamente cessata. Solo allora lo si può mandare a casa. Ma quando si può rimediare e si può «raddirizzare» l’operato del lavoratore, allora si deve optare per una sanzione meno afflittiva.

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Il brutto carattere di un dipendente non è causa di licenziamento. La sua naturale scontrosità con i clienti o con i colleghi di lavoro non è causa di licenziamento disciplinare, salvo sconfini nella cosiddetta incompatibilità ambientale, quella cioè che è talmente grave da paralizzare le funzioni dell’ufficio o del reparto. In tal caso l’imprenditore dovrà verificare se il lavoratore possa essere spostato o trasferito. Ha la facoltà di farlo in presenza di tutte quelle situazioni che impediscono il sereno svolgimento dell’attività nella sede di appartenenza per via della presenza in loco del dipendente in questione [2].

Secondo il Tar Lecce [3] l’incompatibilità ambientale

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– che giustifica il trasferimento del dipendente – si caratterizza per una situazione di disagio tra un dipendente ed un certo contesto ambientale. Il contrasto non deve essere per forza limitato all’ambiente lavorativo, ma può estendersi anche al di fuori di esso, nella vita quotidiana, quando tali attriti possono causare una grave lesione al prestigio, al decoro ed alla funzionalità dell’ufficio di appartenenza. In tali casi è legittimo il trasferimento del pubblico dipendente per incompatibilità ambientale: si tratta di un provvedimento caratterizzato da ampia discrezionalità, finalizzato a tutelare il corretto funzionamento dell’ufficio e il relativo prestigio, e può essere adottato anche nel caso in cui tale bene venga semplicemente messo in pericolo, benché non vi sia ancora un effettivo danno.

Il brutto carattere e la maleducazione del lavoratore si pongono dunque su un piano inferiore e meno grave rispetto alla incompatibilità ambientale e, quindi, non giustificano il trasferimento né tantomeno il licenziamento. Licenziamento che, qualora dovesse essere comunque adottato, sarebbe nullo e darebbe diritto alla immediata reintegra del dipendente sul posto di lavoro.

Se poi la maleducazione diventa rivolta, disprezzo, ingiuria e diffamazione nei confronti del datore di lavoro e ciò mini la rispettabilità dell’azienda e procuri danni alla produzione, allora il dipendente può essere tranquillamente mandato a casa.

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