Prestito di denaro, se il debitore non paga

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Autore: Redazione

12 dicembre 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Mutuo tra privati, il divieto di patto commissorio e il trasferimento della proprietà del bene dal debitore al creditore.

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Prestiti di denaro tra privati: che può fare il creditore se il debitore non paga? L’unico modo per tutelarsi, in presenza di un contratto scritto o di un altro documento che dimostri il credito, è di chiedere un decreto ingiuntivo al tribunale e, persistendo l’inadempimento, procedere al pignoramento. Mai e poi mai il creditore potrebbe invece obbligare il debitore a trasferirgli il bene da questi acquistato con soldi avuti in prestito. E ciò anche se tale accordo dovesse essere stato riportato sul contratto firmato dalle parti. Una clausola di tale tipo (che va sotto il nome tecnico di

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patto commissorio) è nulla per espressa previsione del codice civile [1]. Lo ha ricordato il Tribunale di Taranto con una recente sentenza [2]. Ma procediamo con ordine.

Un privato può concedere un prestito di denaro?

Contrariamente a quanto si pensa spesso, il mutuo non è un contratto ad appannaggio esclusivo delle banche. Ogni prestito di denaro configura un contratto di mutuo, il quale può essere a sua volta:

Perché il mutuo si perfezioni non è necessario un contratto scritto; l’accordo può essere concluso anche con una “stretta di mano”: l’importante è che vi sia stata la consegna materiale della somma di denaro e di ciò si possa dare prova. È il caso, ad esempio, dell’accredito dei soldi tramite bonifico, con una causale abbastanza chiara e che faccia comprendere la natura del prestito (ad esempio:

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prestito fruttifero per quello a titolo oneroso, oppure prestito infruttifero per quello a titolo gratuito).

Prestito di denaro: se il debitore non restituisce i soldi

Se il debitore non restituisce la somma avuta in prestito nel termine concordato dalle parti (o, in assenza di pattuizione sulla scadenza, a semplice richiesta del creditore), il mutuante avrà una tutela più immediata se è in possesso di un documento scritto dal quale risulti il proprio diritto: si pensi a un contratto, una dichiarazione di ammissione di debito da parte del mutuatario o una lettera a firma di quest’ultimo con cui chiede più tempo per restituire la somma, così tacitamente riconoscendo il debito. In tali casi, il creditore non è tenuto a fare una causa ordinaria; con tale documento egli può ottenere dal tribunale, nel giro di pochi mesi, un ordine di pagamento da notificare al debitore (cosiddetto

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decreto ingiuntivo). Si tratta di un “mini giudizio” al quale il mutuatario non partecipa. Eventualmente quest’ultimo potrà, nei 40 giorni successivi alla notifica del decreto ingiuntivo, presentare opposizione: solo allora si aprirà un vero e proprio giudizio con le prove tipiche del processo civile.

Se, invece, il creditore non è in possesso di un documento scritto, dovrà improntare una causa ordinaria e dimostrare il proprio diritto, eventualmente con testimoni.

Se, dopo 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, il debitore né propone opposizione, né paga spontaneamente, il creditore può agire nei suoi confronti con un pignoramento, ad esempio “bloccandogli” il conto corrente, il quinto dello stipendio o della pensione, ecc.

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Se però il debitore dovesse risultare nullatenente, perché senza reddito e senza beni a lui intestati da pignorare, il creditore non avrebbe altre forme di tutela, né potrebbe aggredire i parenti del mutuatario (i genitori, fratelli, coniuge) o i conviventi. Solo se la moglie o il marito è in regime di comunione legale dei beni con il coniuge, il creditore può pignorare il 50% dei beni di quest’ultimo.

Prestito di denaro, il creditore non può prendersi il bene acquistato

È nullo il patto con il quale, in caso di mancata restituzione della somma avuta, in prestito, il creditore si fa trasferire dal debitore la proprietà del bene acquistato con i soldi del mutuo. Questo divieto è posto dal codice civile

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[1] che stabilisce:

«È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore (…)».

Con la sentenza in commento non si fa altro che sottolineare nuovamente il divieto di questo patto (chiamato patto commissorio). Il contratto di mutuo in virtù del quale le parti hanno stabilito che, in difetto di adempimento dell’obbligazione restitutoria, il mutuatario si impegna a trasferire al mutuante la proprietà del bene (mobile o immobile) acquistato con le somme date a mutuo è nullo perché integra un patto commissorio vietato dalla legge. Tale divieto si applica dunque anche al caso di

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mutuo tra privati, essendo volto a sanzionare un determinato risultato, ovvero il trasferimento della proprietà in caso di inadempimento.

Insomma, creditore e debitore non possono accordarsi nel prevedere, già nel contratto di prestito di denaro, il trasferimento della proprietà del bene (una casa, un terreno, un’automobile o qualsiasi altro bene) acquistato con la somma data a mutuo in caso di mancata restituzione delle somme versate. La clausola che prevede il trasferimento del bene in caso di inadempimento è nulla.

Questo divieto vale anche se la cosa acquistata con i soldi del finanziamento è stata data in pegno o se su di essa è stata iscritta ipoteca (il recente “Decreto Banche” ha posto un’espressa deroga per le somme date in mutuo dalle banche). La norma, che vieta che la cosa ipotecata o data in pegno passi nella proprietà del creditore in caso di inadempimento del debitore, si applica non solo in tali casi, ma ogniqualvolta le parti stipulino un patto «attraverso il quale il creditore, esercitando una “illecita coercizione” nei confronti del debitore al momento della conclusione del negozio, ottenga la proprietà di un bene – o la nascita di un’obbligazione a trasferirla – della parte debitrice nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione».

Pertanto, «il divieto risulta applicabile anche al patto commissorio cosiddetto autonomo, la cui autonomia consiste nel fatto che il bene che ne costituisce oggetto non è vincolato in garanzia, né reale, né personale».

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