Che si rischia a camminare senza documenti d’identità?

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Autore: Redazione

14 dicembre 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Che succede se polizia o carabinieri mi fermano per strada e, chiedendomi la carta d’identità, dico che l’ho lasciata a casa?

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Non è obbligatorio camminare con i documenti d’identità. Chi viene però fermato dalla polizia, dai carabinieri o da altra pubblica autorità è obbligato a fornire le proprie generalità, ossia dare il proprio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita (non è richiesto ricordare a memoria il proprio codice fiscale o gli estremi del proprio documento d’identità).

Che succede se la persona fermata si rifiuta di fornire i propri dati anagrafici? Secondo la Cassazione, il rifiuto opposto da taluno alla richiesta, da parte di un ufficiale o agente di

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polizia, di dichiarare le proprie generalità legittima l’accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia o nella caserma dei carabinieri e giustifica l’uso della forza (cosiddetta coazione fisica), come la forza muscolare, se il cittadino oppone resistenza, anche semplicemente passiva. L’uso della forza deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la condotta di agenti di Polizia i quali avevano accompagnato coattivamente presso i propri uffici il soggetto richiesto di declinare le proprie generalità, dopo che lo stesso, in un contesto di persone in atteggiamento ostile alle Forze dell’Ordine, si era limitato alla “fugace” esibizione di un documento di identità)
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[1].

Documenti d’identità: poteri di polizia e carabinieri

Quando il cittadino viene invitato a fornire le proprie generalità e i documenti, chiaramente è costretto a dare la carta d’identità, patente, passaporto o tessera sanitaria se ne è munito e li ha con sé. Ma, come detto, non è obbligatorio camminare con i documenti d’identità (salvo solo la patente per chi è alla guida di un mezzo a motore). Quindi, se il cittadino è privo di documenti di identità, perché li ha lasciati a casa, non gli può essere contestato alcun reato. Tuttavia la polizia o i carabinieri possono chiedergli di fornire a voce le proprie generalità, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita o residenza. Non possono imporgli di ricordare il numero della carta d’identità o del codice fiscale.

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Secondo la Cassazione, il codice penale [2] contiene l’obbligo per il soggetto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale, non di documentarla. Pertanto il rifiuto di consegnare i propri documenti per l’identificazione non concreta gli estremi della contravvenzione se il soggetto fornisce le proprie generalità al pubblico ufficiale consentendogli la possibilità di procedere alla sua identificazione attraverso altri mezzi, quali il prelievo del numero di targa dell’autovettura o l’accompagnamento a un posto di polizia per la identificazione [3].

In buona sostanza, questo significa che il reato può scattare non solo quando il cittadino si rifiuti di dare i propri documenti d’identità – di cui potrebbe legittimamente essere sprovvisto al momento del controllo – ma anche di fornire le proprie generalità oralmente.

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Il cittadino può essere quindi condannato non solo se si astiene dall’esibire i suoi documenti d’identità, ma si rifiuta anche di declinare le proprie generalità ai Carabinieri a fronte di un controllo: la norma del codice penale ha infatti come scopo quello di evitare che la Pubblica amministrazione sia intralciata nell’identificazione della persona cui le generalità sono richieste nell’esercizio dei potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale.

Ma che succede se, anche qualora la persona fornisca le proprie generalità, la polizia ha il sospetto che i dati indicati siano falsi o inventati?

Se ci sono indizi per ritenere che il nome dato o i documenti forniti siano falsi, gli agenti di polizia e i carabinieri possono costringere il cittadino a

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seguirlo presso la più vicina pattuglia di polizia o stazione dei carabinieri. Questo si chiama fermo di identificazione o accompagnamento.

Il soggetto può essere trattenuto per non più di 24 ore: dopodiché scatta l’obbligo del rilascio. In ogni caso il pubblico ufficiale deve comunicare l’avvenuto accompagnamento per l’identificazione al Procuratore della Repubblica.

Il cittadino non ha diritto a ottenere l’invito, da parte del pubblico ufficiale, a nominare un difensore che partecipi alle operazioni, sebbene può sempre farlo di sua spontanea volontà, telefonando ad esempio al proprio avvocato.

Chi rifiuta di fornire le proprie generalità o di esibire i documenti, oltre all’accompagnamento in questura di cui abbiamo parlato, rischia un procedimento penale. In particolare:

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Documenti d’identità: poteri dell’agente in borghese

Nel caso in cui il controllo e la richiesta di

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fornire i propri documenti o, in alternativa, le proprie generalità, venga impartito da un agente in borghese questi ha prima l’obbligo di identificarsi, dichiarando il proprio nome e cognome, il numero di matricola e il corpo di appartenenza (ad esempio: poliziotto, carabiniere, ecc.) e di mostrare il tesserino di riconoscimento. Se questi non ottempera a tale obbligo, il cittadino non è tenuto ad obbedirgli.

In ogni caso, anche quando l’agente non è in borghese, è diritto del cittadino chiedere le generalità degli agenti che procedono all’identificazione, conoscere il loro nome e cognome, la matricola e la targa dell’auto. Questo perché se dovesse essere posto un accompagnamento coattivo presso la stazione sarà possibile poi proporre denuncia in caso di mancanza dei presupposti di legge.

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Documenti d’identità: poteri dei militari in servizio nelle città

Anche i militari in servizio nelle città possono fermare i cittadini e chiedere loro i documenti di identità o, in mancanza, le generalità. Questi infatti hanno lo status di agente di pubblica sicurezza, ma non possono svolgere funzioni di polizia giudiziaria. Il che significa che, al pari di polizia e carabinieri, possono accompagnare in questura il cittadino che si rifiuti a fornire le proprie generalità o quando vi siano sospetti sulla falsità dei documenti o delle generalità date; devono darne notizia al Procuratore della Repubblica.

Documenti d’identità: poteri dei vigili urbani

Stesse soluzioni per gli agenti della

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polizia municipale (i cosiddetti vigili urbani). Questi ultimi infatti, non possono considerarsi una polizia minore seppur esercitano specificamente la funzione nel territorio di competenza (difatti possono procedere a sequestri, perquisizioni e quant’altro al pari delle altre forse di polizia).

Documenti d’identità: poteri del controllore dell’autobus, treno, metro

Veniamo infine all’inflazionato caso del controllore dell’autobus, del treno, della metro o del tram che intenda contestare la multa a chi viene trovato senza biglietto. Il controllore è un pubblico ufficiale e pertanto ha il potere di chiedere le generalità al cittadino per elevare la multa. Il cittadino non può rifiutarsi di fornire il proprio nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita poiché, in tal caso, verrà incriminato per il reato di

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rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale [2], punto con l’arresto fino a 1 mese.

Il controllore può inoltre chiedere di mostrare i documenti solo qualora intenda fare la multa al passeggero trovato senza biglietto. Se però il passeggero è uscito di casa senza i documenti di identità (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.) il controllore può fermarlo e chiamare la polizia per procedere alla sua identificazione.

Ricordiamo che il controllore non è un agente di polizia anche se a volte si comporta come tale. Se accusa il passeggero di un reato, deve fare la denuncia come un normale cittadino. Il suo potere è dunque limitato a fare soltanto la multa.

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