Gli scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione, che maturano in rapporto all’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda.
L’anzianità di servizio decorre dall’inizio del rapporto di lavoro, fino alla sua cessazione.
Gli scatti di anzianità sono stabiliti dal contratto collettivo applicato dall’azienda, il quale indica la misura, il periodo e il numero massimo degli scatti che maturano nel corso del rapporto lavorativo.
In genere gli importi variano a seconda della qualifica e del livello attribuiti al lavoratore e possono essere stabiliti in cifra fissa, oppure sulla base di una percentuale calcolata su determinati elementi retributivi, che variano a seconda del contratto collettivo applicabile
Alcuni contratti collettivi fanno dipendere gli scatti di anzianità alla durata nel tempo del lavoro effettivamente prestato; in altri casi, invece, sono computabili ai fini di tali scatti anche le assenze del lavoratore dovute a malattia, infortuni, congedi o aspettative.
Sono invece sempre nulli i contratti che fanno decorrere la maturazione degli scatti di anzianità dal compimento di un’età minima [2].
Indice
Scatti di anzianità e passaggio ad una qualifica superiore
Nel caso in cui, durante il rapporto di lavoro, al dipendente venga assegnato un livello o una qualifica superiore, anche gli scatti di anzianità dovranno essere corrispondentemente
In particolare, la giurisprudenza prevede sul punto che lo scatto di anzianità venga assorbito dal nuovo aumento, salvo diversa pattuizione espressa tra datore e lavoratore.
In generale, si possono individuare due differenti possibilità, a seconda del contratto collettivo applicato dall’azienda:
- l’azzeramento e il conseguente assorbimento dello scatto di anzianità nell’aumento di retribuzione connesso al passaggio alla qualifica superiore;
- la continuità degli scatti maturati sino al momento del passaggio di qualifica: in tal caso, la determinazione del numero di scatti cui ha diritto il lavoratore è determinata sommando il valore complessivo degli scatti sino a quel momento maturati e dividendo per l’importo cui corrisponde il nuovo scatto. Esempio:
Scatti maturati sino al passaggio di qualifica: 2, per un totale di €. 21,95
Importo scatto anzianità relativo a livello superiore: €. 21,95
Divisione dei due valori: 21,95: 21,95= 1
Scatto cui ha diritto il lavoratore = 1
Anzianità di servizio e assenze dal lavoro
Con riguardo invece al rapporto tra anzianità di servizio e assenza per ferie, malattia, infortunio, congedo o aspettativa, si evidenzia che la maggior parte dei contratti collettivi nazionali prevede che l’anzianità di servizio decorra ugualmente pur in mancanza di lavoro effettivo e dunque anche in caso di assenze per malattia, ferie, infortuni, congedi, aspettative.
Durante tali periodi di assenza, quindi, maturano gli scatti di anzianità.
In particolare, tale sistema è previsto specificatamente per i lavoratori in aspettativa non retribuita, chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali; i lavoratori chiamati e prestare il servizio militare; i periodi trascorsi in Cassa integrazione guadagni.
In tali casi, il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come lavoro effettivamente prestato ai fini degli aumenti periodici di retribuzione e della progressione della carriera [3].
Scatti di anzianità e part-time
I lavoratori assunti con contratto di lavoro part – time, al pari degli altri lavoratori, hanno diritto agli scatti di anzianità: tale diritto infatti, non richiede un periodo di maturazione maggiore rispetto a quello richiesto dai lavoratori a tempo pieno.
L’unica differenza rispetto ai lavoratori assunti a tempo pieno è l’importo dello scatto che sarà proporzionato alla ridotta entità della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione.
Tutele per il lavoratore
Nel caso in cui al lavoratore non siano riconosciuti gli scatti di anzianità, oppure gli sia applicato uno scatto di importo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, si dovrà rivolgere all’Ufficio vertenze sindacali, oppure ad uno studio legale specializzato in diritto del lavoro, i quali faranno un conteggio degli scatti maturati e delle corrispondenti somme dovute ed interverranno nei confronti dell’azienda richiedendone l’attribuzione ed il pagamento [4].