Cos’è la servitù per destinazione del padre di famiglia

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Autore: Redazione

22 dicembre 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Come funziona la servitù di passaggio acquistata per destinazione del padre di famiglia.

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Ti sarai spesso trovato di fronte al termine servitù per destinazione del padre di famiglia, specie se sei titolare di un terreno e, su questo, il tuo vicino è solito passare da anni per raggiungere la propria abitazione o il campo di coltivazioni. La servitù di passaggio – ossia l’obbligo del titolare di un immobile di consentire, al proprietario di un altro immobile, di transitarvi per arrivare al proprio – può essere costituita, infatti, non solo con un regolare contratto (ossia con un accordo scritto tra le parti) o ricorrendo al giudice (nei casi in cui, pur essendo il passaggio necessario, il vicino non vuol concederlo), ma anche per «

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destinazione del padre di famiglia». Di cosa si tratta? Un esempio ci farà comprendere meglio di cosa si tratta.

Immaginiamo una persona proprietaria di due terreni che per, accedere al secondo, ha previsto sul primo un apposito passaggio dal primo. Vi è, quindi, un’unica entrata per i due immobili che, a conti fatti, risultano come se fossero uniti. Dopo qualche anno il proprietario decide di vendere i terreni a due soggetti diversi oppure – altra ipotesi possibile – il titolare muore e, al suo posto, gli immobili passano in proprietà a due differenti eredi. Nonostante il cambio di proprietà, il primo terreno continua a restare asservito al secondo, nel senso che lo stato dei luoghi non muta e, per accedere all’immobile più lontano, resta ancora necessario passare dal primo. Ebbene, in questo caso, il nuovo proprietario del primo terreno lo acquista con tutta la

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servitù di passaggio che, in questo caso, si dice costituita «per destinazione del padre di famiglia»: si tratta ovviamente di un’immagine metaforica che richiama l’idea di un papà il quale, prima di morire, abbia diviso il proprio campo a due figli, ma nonostante la divisione catastale, l’entrata resta sempre unica. Tuttavia, perché si costituisca la servitù del padre di famiglia, non è necessario che l’immobile finisca per forza ai figli del precedente proprietario, ben potendo aversi – come visto nell’esempio – una situazione di vendita o di donazione dei beni a soggetti estranei alla famiglia.

Volendo quindi sintetizzare, la servitù del padre di famiglia si ottiene quando si prova che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario il quale abbia posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù

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[1]. Non c’è bisogno che il precedente proprietario, nel dividere i due beni e lasciarli a due soggetti diversi, abbia espressamente previsto, a carico di uno dei due, la servitù di passaggio: lo stato di asservimento di un terreno in favore dell’altro è automatico per il solo fatto che lo stato dei luoghi rimane come quello preesistente. Pertanto, la servitù per destinazione del padre di famiglia può essere provata in qualsiasi modo, anche senza bisogno di un atto scritto. Ciò che conta è unicamente l’oggettiva destinazione delle opere permanenti ed apparenti inequivocamente destinate al servizio di una parte del fondo, senza che rilevi alcun intento dell’originario proprietario
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[2].

La questione della servitù per destinazione del padre di famiglia è stata, di recente, affrontata dal tribunale di Torino [3] il quale ha avuto modo di precisare i seguenti principi. Per identificare la sussistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia tutto ciò che occorre fare è esaminare la concreta morfologia dei luoghi: a rilevare non sono tanto i dati catastali in quanto tali, ma l’identificazione delle particelle nella loro consistenza reale (una valutazione che ovviamente dovrà fare il giudice [4]).

Per creare (e acquistare) il diritto alla servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia la Cassazione ha chiarito che è sufficiente:

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Essenziale, dunque, perché si costituisca detta servitù, è che, cessata l’appartenenza dei fondi ad un solo proprietario, vi sia «apparenza della situazione di subordinazione o di servizio di un fondo rispetto all’altro, in modo da render certo e manifesto a chiunque – e perciò anche all’acquirente del fondo gravato – il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto di asservimento» [5].

Per tornare all’esempio di poc’anzi, il vicino che voglia rivendicare il suo diritto di passaggio sul terreno del confinante, perché esso – sin dall’origine, quando i due immobili appartenevano allo stesso soggetto – era destinato (anche) a tale scopo, deve dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova, la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al transito (ossia all’esercizio della servitù) e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere evidente che non si tratta di attività compiuta solo provvisoriamente e in via momentanea, bensì di preciso onere a carattere stabile.

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