Fallimento: responsabilità organi sociali e azione del curatore

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Autore: Maria Monteleone

08 gennaio 2017

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

Prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita.

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Entro quanto tempo il curatore fallimentare può agire contro gli amministratori e i sindaci della società fallita per chiedere il risarcimento dei danni e la reintegrazione del patrimonio sociale ridotto a causa di una gestione non corretta e pregiudizievole per soci e creditori?

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci di società di capitali si prescrivono in cinque anni. Qualora non esercitate dai soci o dai creditori sociali, esse possono essere esercitate dal curatore fallimentare [1], sempre entro il termine quinquennale previsto dalla legge.

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L’azione di responsabilità svolta dal curatore cumula in sé le diverse azioni di responsabilità previste a favore della società e dei creditori sociali [2]. Il curatore può quindi formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale verso i creditori. La finalità è sempre e comunque quella di reintegrare il patrimonio della società.

Quando si prescrive l’azione di responsabilità?

Vediamo ora da quando decorrono i termini per agire contro amministratori e sindaci.

Il termine prescrizionale dell’azione sociale di responsabilità

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decorre dal momento in cui il danno, cioè l’incapienza patrimoniale della società, diventa oggettivamente percepibile all’esterno. L’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti deve risultare da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, non richiedendosi, a tal fine, che essa emerga necessariamente da un bilancio approvato dall’assemblea.

Per esempio, ove ai sindaci sia stata contestata l’omessa vigilanza sulla illegittima riduzione per esuberanza del capitale sociale, il termine di prescrizione comincia a decorrere già con la relativa delibera assembleare, la quale, in ragione della sua iscrizione presso il registro delle imprese e della contestuale esecuzione da parte degli amministratori, mediante il rimborso ai soci, costituisce il fatto complessivamente idoneo a rendere

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noto ai terzi lo squilibrio patrimoniale della società [3].

Tuttavia, quando l’azione di responsabilità viene esercitata dal curatore, può risultare difficile per quest’ultimo risalire al momento esatto in cui l’incapienza patrimoniale si manifesta all’esterno. Ecco perché molto spesso la giurisprudenza ha ritenuto operante la presunzione relativa secondo cui il momento di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità coincide con quello della dichiarazione di fallimento, spettando all’amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell’azione di responsabilità) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale [4]. La relativa prova può desumersi anche dal bilancio di esercizio, ma deve pur sempre avere ad oggetto «fatti sintomatici di assoluta evidenza» (per esempio chiusura della sede sociale, assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata, ecc.), nell’ambito di una valutazione che è riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità [5].

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