Integrazione al trattamento minimo 2017

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Autore: Noemi Secci

05 gennaio 2017

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Integrazione al trattamento minimo: che cos’è, chi ne ha diritto, quali sono i requisiti, a quanto ammonta nel 2017.

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L’integrazione al trattamento minimo è una prestazione che l’Inps riconosce a chi ha una pensione molto bassa, al di sotto del cosiddetto minimo vitale, pari, nel 2017, a 501,89 euro mensili. In pratica, con l’integrazione al minimo, l’importo della pensione viene alzato sino ad arrivare a 501,89 euro mensili, per 13 mensilità.

Non tutte le prestazioni sotto la soglia minima possono essere, però, integrate, perché per alcuni trattamenti l’integrazione al minimo è esclusa. Inoltre, per aver diritto all’incremento è necessario rispettare determinati requisiti di reddito.

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Integrazione al minimo: requisiti di reddito personale

In particolare, chi non è sposato, o risulta legalmente separato o divorziato, ha diritto all’integrazione al minimo:

Se il reddito supera la soglia di

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13.049,14 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione.

Facciamo un esempio per capire meglio:

Per calcolare l’integrazione mensile, si deve dunque:

Nel caso preso ad esempio dobbiamo eseguire la seguente operazione: (13.049,14-10.000)/13. Otteniamo dunque un’

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integrazione mensile pari a circa 235 euro, che dà luogo ad una pensione di 435 euro al mese.

Integrazione al minimo: requisiti di reddito familiare

Chi risulta sposato ha dei limiti di reddito più alti, ai fini dell’integrazione al minimo, ma deve considerare anche il reddito del coniuge. In particolare si ha diritto all’integrazione:

Se il reddito personale e del

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coniuge supera i 26.098,28 euro, o se il solo reddito personale supera la soglia di 13.049,14 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione.

Facciamo alcuni esempi per capire meglio:

Per calcolare l’integrazione mensile, si deve dunque:

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In questo caso dobbiamo eseguire la seguente operazione: (26.098,28 -25.000)/13. Otteniamo dunque un’integrazione mensile pari a circa 25 euro, che dà luogo ad una pensione di 225 euro al mese.

Attenzione, in questo caso, alla doppia soglia: se il reddito della coppia non supera i 26.098,28,ma il reddito del pensionato supera il limite individuale di 13.049, 14 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione.

Va poi applicata l’integrazione minore risultante dal confronto tra limite e reddito della coppia e limite e reddito personale.

Nessun limite di reddito coniugale, invece, può essere applicato alle integrazioni al minimo per le pensioni con decorrenza

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anteriore al 1994.

Integrazione al minimo: quali redditi entrano nel limite

Non tutti i redditi, ad ogni modo, devono essere contati nella soglia limite, in quanto sono esclusi:

Tutti gli altri redditi, invece, devono essere inclusi nel conteggio.

Integrazione al minimo: cristallizzazione dell’importo

Se il pensionato perde il diritto all’integrazione, mantiene comunque lo stesso assegno di pensione integrato, ma

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cristallizzato (cioè fermo) all’ultimo importo: il rateo di pensione resta uguale sino al suo superamento ad opera della perequazione automatica, cioè degli adeguamenti della pensione effettuati ogni anno.

Integrazione al minimo: pensione contributiva

Nessuna integrazione al minimo è prevista, purtroppo, per le pensioni interamente calcolate col sistema contributivo, ad esclusione dell’Opzione donna, che è sempre integrabile al minimo.

Sono calcolate integralmente con tale sistema:

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