Definire «mantenuta» la propria ex moglie è reato?
Chi offende la propria ex moglie definendola «mantenuta» commette il reato di diffamazione.
Avete appena divorziato e la vostra cara ex mogliettina, che magari non ne vuol proprio sapere di andare a lavorare, vi sta dilapidando il patrimonio?
Sappiate che se le date della «mantenuta» in pubblico sono guai, in quanto potreste essere accusati di diffamazione [1]. Parola di Cassazione, che con una recentissima sentenza [2] ha condannato un uomo per aver offeso la propria ex moglie, definendola «mantenuta» nella causale dei vaglia postali con cui le versava mensilmente il mantenimento.
Vano è stato ogni tentativo per l’uomo di difendersi, sostenendo che in virtù della tutela della privacy
Così ragionando, l’uomo ha tentato di sostenere che non poteva ritenersi integrato il reato di diffamazione, che richiede la c.d. «comunicazione con più persone».
Questo modo di ragionare non è stato accolto dalla Suprema Corte.
Secondo i giudici, contrariamente a quanto sostenuto dall’uomo per giustificarsi, «il contenuto del vaglia postale non resta riservato tra il mittente ed il destinatario, ma, per necessità operative del servizio postale (registrazione, trasmissione e comunicazione al destinatario), entra a far parte del patrimonio conoscitivo di più persone addette all’ufficio incaricato».
A detta della Suprema Corte, inoltre, il termine «mantenuta risulta offensivo della reputazione della donna, riferendosi alla nozione comunemente accettata in ambito sociale di percettrice di reddito, in assenza di qualsivoglia prestazione lavorativa».
L’uomo, pertanto – ritenuto colpevole di diffamazione – è stato condannato al pagamento di 1.000 € di multa oltre a 5.000 € di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della ex.
Ciò detto, cari ex mariti … evitate di usare queste espressioni … altrimenti oltre al danno (pagamento del mantenimento ad una donna che magari non ha alcuna voglia di andare a lavorare)… vi beccate anche la beffa (condanna per diffamazione, e conseguente aggravio di spese a vostro esclusivo carico)!