Definire «mantenuta» la propria ex moglie è reato?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Annamaria Zarrelli

13 gennaio 2017

Avvocato presso il Foro di Roma. Si occupa prevalentemente di Diritto Civile ed, in ambito Amministrativo, di azioni di risarcimento contro Enti Pubblici e ricorsi concernenti la P.A. Esperta, altresì, del settore afferente alla tutela degli Ordini Professionali.

Chi offende la propria ex moglie definendola «mantenuta» commette il reato di diffamazione.

Annuncio pubblicitario

Avete appena divorziato e la vostra cara ex mogliettina, che magari non ne vuol proprio sapere di andare a lavorare, vi sta dilapidando il patrimonio?

Sappiate che se le date della «mantenuta» in pubblico sono guai, in quanto potreste essere accusati di diffamazione [1]. Parola di Cassazione, che con una recentissima sentenza [2] ha condannato un uomo per aver offeso la propria ex moglie, definendola «mantenuta» nella causale dei vaglia postali con cui le versava mensilmente il mantenimento.

Vano è stato ogni tentativo per l’uomo di difendersi, sostenendo che in virtù della tutela della privacy

Annuncio pubblicitario
– che impone che quanto scritto in un vaglia postale debba pervenire in busta chiusa esclusivamente al destinatario – solo la donna avrebbe potuto leggere il termine offensivo.

Così ragionando, l’uomo ha tentato di sostenere che non poteva ritenersi integrato il reato di diffamazione, che richiede la c.d. «comunicazione con più persone».

Questo modo di ragionare non è stato accolto dalla Suprema Corte.

Secondo i giudici, contrariamente a quanto sostenuto dall’uomo per giustificarsi, «il contenuto del vaglia postale non resta riservato tra il mittente ed il destinatario, ma, per necessità operative del servizio postale (registrazione, trasmissione e comunicazione al destinatario), entra a far parte del patrimonio conoscitivo di più persone addette all’ufficio incaricato».

Annuncio pubblicitario

A detta della Suprema Corte, inoltre, il termine «mantenuta risulta offensivo della reputazione della donna, riferendosi alla nozione comunemente accettata in ambito sociale di percettrice di reddito, in assenza di qualsivoglia prestazione lavorativa».

L’uomo, pertanto – ritenuto colpevole di diffamazione – è stato condannato al pagamento di 1.000 € di multa oltre a 5.000 € di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della ex.

Ciò detto, cari ex mariti … evitate di usare queste espressioni … altrimenti oltre al danno (pagamento del mantenimento ad una donna che magari non ha alcuna voglia di andare a lavorare)… vi beccate anche la beffa (condanna per diffamazione, e conseguente aggravio di spese a vostro esclusivo carico)!

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui