Nuovo diritto di accesso agli atti: quando è vietato

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Autore: Emanuele Carbonara

09 gennaio 2017

Il 23 dicembre scorso è entrato in vigore il Foia, la legge sul nuovo diritto di accesso: in alcuni casi però esso non può essere esercitato.

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Il diritto di accesso generalizzato è entrato in vigore il 23 dicembre scorso grazie al cosiddetto Foia (Freedom of information act) [1]. In pratica, tutti i cittadini potranno visionare gli atti della pubblica amministrazione, gratuitamente e senza motivare la loro richiesta. In nome della massima trasparenza, l’accesso potrà effettuarsi anche per semplice curiosità (per un’analisi completa, si veda Nuovo accesso agli atti amministrativi: come funziona il Foia e Nuovo accesso agli atti amministrativi: come fare istanza). Tuttavia, la legge prevede dei casi in cui l’

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accesso è vietato. Alcune volte il divieto è assoluto (la richiesta verrà sicuramente respinta dalla Pa), altre è relativo (la Pa valuta caso per caso se l’accesso del cittadino può pregiudicare interessi pubblici o privati. Vediamo tutto nel dettaglio.

Quando l’accesso è sicuramente vietato

Come visto, ci sono dei casi in cui la richiesta del cittadino sarà sicuramente rigettata dall’amministrazione. In questi casi l’accesso agli atti è assolutamente vietato perché bisogna salvaguardare interessi supremi dello Stato e, quindi, particolarmente importanti [2]. In particolare, accesso agli atti non è mai consentito in caso di:

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Ci sono poi dei casi in cui

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l’accesso è subordinato al verificarsi di determinate condizioni oppure può essere differito dalla Pubblica amministrazione. Ad esempio, la visione e la riproduzione degli atti dello stato civile e di quelli dell’anagrafe può avvenire solo dopo aver effettuato alcune operazioni previste dalla legge. Altro caso è quello dell’elenco dei contribuenti e delle relative dichiarazioni dei redditi. Ancora, negli accertamenti tributari operati dal fisco, vige il segreto d’ufficio: per cui l’amministrazione tributaria ben potrà differire l’accesso fino a quando non ci sarà più pericolo per il buon esito della verifica fiscale.

Quando il divieto d’accesso è facoltativo

Esistono poi dei casi in cui il divieto non è assoluto, ma è compito dell’amministrazione

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valutare se concedere o meno l’accesso ai documenti richiesti. La Pa, quindi, dopo aver ricevuto l’istanza, analizza il caso concreto operando una comparazione tra tutti gli interessi coinvolti. Se ritiene prevalente quello dei cittadino che chiede l’accesso, accoglierà l’istanza di quest’ultimo; se invece ritiene che la visione dei documenti possa arrecare pregiudizio ad alcuni interessi (pubblici o privati), respingerà la richiesta di ostensione [4]. Ciò può avvenire in materia di:

Quelli descritti sono gli interessi pubblici per tutelare i quali la Pa può rigettare l’istanza di accesso. Lo stesso, come visto, può accadere se ci sono interessi privati che possono essere pregiudicati dall’ostensione.

In particolare:

Va poi sottolineato che la Pa può sempre consentire l’accesso oscurando le parti del documento che non è possibile diffondere.

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