Diagnosi sbagliata e referto medico in ritardo

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Autore: Valentina Azzini

21 gennaio 2017

Avvocato presso il Foro di Verona. Esperta in diritto civile e diritto del lavoro, in quest’ultimo ambito occupandosi sia di rapporti di lavoro privato che di pubblico impiego. Collabora dal 2009 con la Cattedra di Diritto dell’Unione europea dell’Università di Verona come Cultrice della materia. Dal 2013 al 2015 ha collaborato altresì con Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori e ambiente promossa dalla CISL, quale legale convenzionato per la zona di Peschiera del Garda e Domegliara (VR).

Spetta il risarcimento del danno da perdita di chance per la morte del paziente malato di cancro, informato in ritardo del suo stato di salute.

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Il paziente ha il dovere di essere tempestivamente informato circa l’esito degli esami clinici cui si sottopone.

Quando il paziente accede alla struttura (ad esempio: ospedale, clinica o centro analisi) conclude con la stessa un contratto cosiddetto di spedalità o assistenza, dal quale deriva il dovere della struttura d’informarlo, così da consentirgli di conoscere il proprio stato di salute e sottoporsi consapevolmente alle necessarie cure.

Il dovere di informazione include senz’altro il dovere di comunicargli l’esito delle indagini; tale dovere è ancor più emergente quando l’esito dell’esame sia positivo, e quindi sia urgente la sua comunicazione ed il suggerimento di percorsi immediati d’intervento.

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E’ infatti oggetto del contratto di cura, da un lato, la richiesta da parte del paziente di conoscere il suo stato di salute e la relativa risposta, dall’altro, l’obbligo del sanitario e/o della struttura di fornirgli, ove evidentemente la scienza lo consenta, tale informazione in tempi brevi.

Questo sia per consentire al paziente di iniziare prima possibile le cure più utili ed efficaci per tentare di guarire, sia, in caso di male incurabile, per poter comunque valutare di sottoporsi a tutte quelle terapie che possono consentirgli di non soffrire o di soffrire meno.

Si pensi ad esempio al malato di cancro che, informato in ritardo delle proprie condizioni di salute, non si possa più sottoporre ad intervento chirurgico per eliminare il tumore e sia dunque costretto a sottoporsi – come ultima soluzione possibile – alla chemioterapia, con tutte le conseguenze ben più negative e dolorose che comporta, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

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Quando ciò accade si ritiene che il paziente o, in caso di morte, i suoi familiari possano chiedere ed ottenere nei confronti della struttura sanitaria (ospedale, clinica, o centro analisi) il risarcimento del danno da perdita di chance.

La perdita di chance si deve intendere infatti come la perdita della concreta possibilità di raggiungere un determinato risultato o vantaggio.

La chance persa, e quindi il danno, si identificano in questo caso nella possibilità di conservare, durante il decorso della malattia, una migliore qualità della vita.

Il paziente ha infatti perso, per il ritardo, la concreta possibilità di vivere il tempo restante nel modo meno doloroso possibile

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[1].

La perdita di chance va valutata in base al criterio del “più probabile che non”, valutando dunque se il paziente, conoscendo tempestivamente l’esito del referto, avrebbe avuto la possibilità, con probabilità superiore al 50%, di curarsi adeguatamente o comunque di sottoporsi a terapie idonee a limitare i sintomi della malattia o a rallentarne il decorso.

Dato che nel generale dovere di informazione del paziente rientra anche quello di dargli notizia degli esiti degli accertamenti, soprattutto se risulta affetto da malattia, il danno da perdita di chance si verifica nei casi in cui il malato, anche se una pronta informativa non avrebbe potuto salvarlo, abbia comunque, in ragione del ritardo o dell’inadempimento, perso delle opportunità che statisticamente aveva di curarsi o di soffrire meno.

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