Se vengo provocato cosa posso fare per difendermi?

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Autore: Redazione

23 gennaio 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La provocazione consente l’offesa e l’ingiuria ma non la violenza o la minaccia.

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Chi viene provocato può offendere qualcuno o diffamarlo davanti ad altre persone, purché lo faccia nell’immediatezza, in quanto spinto dallo stato d’ira per il torto subito. Se trascorre troppo tempo tanto da ritenere la reazione non come un impulso naturale, ma il frutto di una meditata vendetta, allora si può essere puniti.

In ogni caso, la provocazione non consente altri tipi di condotte come, ad esempio, una minaccia o, peggio, un pugno, uno schiaffo, un calcio o qualsiasi altro comportamento violento. È quanto prevede il codice penale [1].

La provocazione

La provocazione viene chiamata, in gergo tecnico, «

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causa di giustificazione» e fa sì che determinate condotte, per quanto costituirebbero in altri contesti un reato, non vengano punite. Senonché tale giustificazione opera solo per due tipi di illeciti: l’ingiuria (che, come noto, non è più reato, ma un illecito civile) e la diffamazione (che, invece, è rimasta un reato ed è punita ai sensi del codice penale).

In particolare, la legge stabilisce che non si commette alcun reato quando:

La reazione a un torto subito

Perché si possa evitare di essere puniti è necessario:

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La causa di non punibilità della reciprocità prevista per il reato di ingiuria non è estendibile al reato di molestia e disturbo tramite mezzo telefonico [2].

Attenzione: la provocazione esclude solo la punibilità del reato di diffamazione, ma non anche le conseguenze risarcitorie, ossia l’illecito civile. In altre parole, chi diffama perché provocato non subisce alcun processo penale, ma deve indennizzare la parte offesa. È questo l’importante chiarimento fornito l’anno scorso dalla Cassazione [3].

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