Se vengo provocato cosa posso fare per difendermi?
La provocazione consente l’offesa e l’ingiuria ma non la violenza o la minaccia.
Chi viene provocato può offendere qualcuno o diffamarlo davanti ad altre persone, purché lo faccia nell’immediatezza, in quanto spinto dallo stato d’ira per il torto subito. Se trascorre troppo tempo tanto da ritenere la reazione non come un impulso naturale, ma il frutto di una meditata vendetta, allora si può essere puniti.
In ogni caso, la provocazione non consente altri tipi di condotte come, ad esempio, una minaccia o, peggio, un pugno, uno schiaffo, un calcio o qualsiasi altro comportamento violento. È quanto prevede il codice penale [1].
Indice
La provocazione
La provocazione viene chiamata, in gergo tecnico, «
In particolare, la legge stabilisce che non si commette alcun reato quando:
- ci sono offese reciproche come, ad esempio, nel corso di una discussione animosa, sfociata in insulti e parolacce;
- una persona diffama o ingiuria un’altra perché in stato d’ira determinato da un torto subito.
La reazione a un torto subito
Perché si possa evitare di essere puniti è necessario:
- che la reazione sia immediata e non decorra troppo tempo dal fatto ingiusto. Non si richiede l’immediatezza, ma non deve neanche decorrere così tanto tempo da far ormai sopire l’aspetto istintivo della vendetta, per trasformarlo invece in ritorsione meditata;
- non si commettano altri illeciti all’infuori dell’ingiuria o della diffamazione.
La causa di non punibilità della reciprocità prevista per il reato di ingiuria non è estendibile al reato di molestia e disturbo tramite mezzo telefonico [2].
Attenzione: la provocazione esclude solo la punibilità del reato di diffamazione, ma non anche le conseguenze risarcitorie, ossia l’illecito civile. In altre parole, chi diffama perché provocato non subisce alcun processo penale, ma deve indennizzare la parte offesa. È questo l’importante chiarimento fornito l’anno scorso dalla Cassazione [3].