Avvocati, diritto all’equo compenso

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Autore: Redazione

26 gennaio 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Tornano le tariffe minime nei confronti dei clienti più forti come banche e assicurazioni: gli accordi contrari sono nulli.

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È finalmente pronto il disegno di legge sull’«equo compenso» che darà diritto agli avvocati di pretendere, almeno nei confronti dei clienti forti, un compenso, «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale». A metterlo a punto è stato lo stesso Guardasigilli Orlando, che lo sottoporrà al voto del Consiglio dei Ministri nella prossima riunione utile. La previsione, più volte sollecitata dal Cnf e dall’avvocatura intera, mira a ripristinare parzialmente – in deroga al decreto Bersani sulla liberalizzazione dei compensi agli avvocati – le

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tariffe minime.

Destinatari della normativa non saranno però i privati cittadini, ossia il cliente-tipo, persona fisica e consumatore, che si reca dal legale per tutelare i propri diritti contro i vicini di casa o contro l’auto che gli è andata addosso, ma il cliente-impresa, quella particolarmente forte dal punto di vista economico, che riesce a imporre contratti standard con tutti i legali che la rappresentano, “estorcendo” compensi minimi e risicati.

La normativa stabilisce la nullità di tutte le clausole sui compensi che non siano «eque». Il legale che abbia fornito la prestazione potrà ricorrere al giudice che accerti l’illegittimità della pattuizione, sostituendo l’entità del compenso concordato con quella determinata sulla base del decreto ministeriale sulle spese legali.

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Viene poi prevista la nullità di tutte le altre clausole vessatorie contenute nell’accordo tra avvocato e cliente; tra queste vi sono:

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La legge non avrà applicazione retroattiva e quindi non si applicherà alle convenzioni già sottoscritte alla data della sua approvazione.

Ora si mira ad estendere la normativa anche alle altre professioni e, primi della lista, sono i commercialisti, i quali già da tempo si sono liberati delle tariffe minime. L’equo compenso, si legge in una nota dei rappresentanti dell’ordine – apparsa sulle pagine del Sole 24 di stamattina – può essere utile «soprattutto nelle attività di interesse pubblico dove la concorrenza porta a una diminuzione della qualità della prestazione. Penso, per esempio, ai collegi sindacali o alla revisione negli enti locali, dove c’è una tariffazione ma non è congrua rispetto al lavoro svolto e alle responsabilità. In generale le tariffe sono anche un riferimento per il cliente che non è in grado di dare una valutazione a una attività professionale».

Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri confessa, anch’egli al Sole 24 Ore, che «i parametri di riferimento, anche se non obbligatori, sono indicatori della qualità delle prestazioni. Dunque, in questo senso, tutelano anche i committenti. Il cliente, infatti, deve sapere che per eseguire una determinata attività c’è un costo minimo dato, per esempio, dall’organizzazione dello studio, dall’onere della polizza professionale e della formazione continua».

Sulla stessa linea anche il Consiglio nazionale degli architetti.

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