Condominio: mancata manutenzione e responsabilità penale dell'amministratore

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Autore: Angelo Greco

07 settembre 2012

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Responsabilità penale dell’amministratore di condominio che non rimuove le situazioni di pericolo nelle aree comuni dell’edificio.

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L’amministratore di condominio è responsabile penalmente per le lesioni subite dai condomini nelle aree comuni dell’edificio se non si sia attivato immediatamente per rimuovere tutte le situazioni di pericolo potenzialmente lesive.

Fare l’amministratore di condominio è un lavoro duro, ma da oggi lo è ancor più, considerata la responsabilità penale che una recentissima sentenza della Cassazione [1] ha inteso attribuire a tale categoria di professionisti.

I giudici hanno infatti condannato, per lesioni colpose, l’amministratore di un condominio che non aveva fatto eseguire una corretta manutenzione su un viottolo d’uscita dello stabile, sempre intasato dalle acque meteoriche e pertanto pieno di avvallamenti e sconnessioni.

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L’amministratore ha una funzione di garanzia: egli deve attivarsi per rimuovere ogni situazione di pericolo derivante dalle parti in comunione dello stabile: tanto al fine di garantire l’incolumità dei terzi [2]. In altre parole, egli deve tenere l’ordinaria diligenza per evitare inisidie e trabocchetti che possano essere un pericolo per i passanti.

L’obbligo di eliminare ogni fonte di pericolo compete all’amministratore anche se non vi sia stata una previa autorizzazione dell’assemblea condominiale. Nessuna delibera è, del resto, necessaria affinché l’amministratore sia obbligato a preservare le parti comuni dell’edificio [3] e, a maggior ragione, a rimuovere le situazioni pericolose.

La legge [4], infatti, impone all’amministratore di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in caso rivestano carattere di urgenza, anche senza delibera dell’assemblea, dovendo informare quest’ultima solo in un momento successivo. E di certo, l’eliminazione di una insidia o trabocchetto è un’attività da svolgere con la massima urgenza.

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