Quando scatta il mobbing
Per avere il mobbing, è necessario l’intento persecutorio del datore di lavoro nei confronti del lavoratore; non basta un semplice episodio o una pluralità di episodi tra loro però non collegati.
«Quando scatta il mobbing?», una domanda che spesso si pongono i dipendenti, vittime del caratteraccio burbero e dispotico del datore di lavoro. Ma non basta solo violare uno o più diritti del lavoratore perché si possa parlare di mobbing: è necessario che la serie di condotte poste ai danni del dipendente siano preordinate tutte dal medesimo intento, che è quello di vessare, mortificare e danneggiare il dipendente stesso. Insomma, è l’intento persecutorio unitario che distingue il mobbing da una pluralità di azioni sia pur illecite.
Secondo una recente sentenza della Cassazione [1] affinché scatti il mobbing è necessaria «una serie di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere, con intento vessatorio, contro la vittima, in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo da parte del datore di lavoro». Inoltre, devono ricorrere, «il danno alla salute, alla personalità o alla dignità del dipendente e il rapporto di causa ed effetto tra le descritte condotte e il pregiudizio subito». Infine, come appena detto, è sempre necessario «l’intento persecutorio, quale elemento oggettivo, unificante di tutti i comportamenti lesivi».
Gli elementi del mobbing
Riassumendo, per rispondere alla domanda «
- una pluralità di comportamenti vessatori, da parte del datore di lavoro contro il dipendente: devono essere condotte sistematiche e prolungate nel tempo, non occasionali;
- tali comportamenti devono avere tutti un medesimo obiettivo: l’intento persecutorio nei confronti del lavoratore;
- il lavoratore deve subire un danno alla salute, alla personalità o alla dignità
- tali danni devono essere determinati unicamente dalle condotte del datore di lavoro appena descritte.
Il mobbing racchiude quindi tutte quelle condotte vessatorie, reiterate e durature, individuali o collettive, rivolte nei confronti di un lavoratore ad opera di superiori gerarchici (
In caso di mobbing il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno.
Il datore di lavoro che voglia evitare la condanna deve provare di avere adempiuto all’obbligo di protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore. Il lavoratore, deve provare:
- la lesione dell’integrità psico-fisica (il comportamento datoriale deve essere obiettivamente lesivo, non basta la percezione come tale da parte del lavoratore;
- il rapporto di causa-effetto tra il danno e il lavoro.
Il risarcimento si prescrive entro 10 anni, decorrenti dalla manifestazione del danno e non dall’inizio delle vessazioni.