Quando scatta il mobbing

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Autore: Redazione

30 gennaio 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Per avere il mobbing, è necessario l’intento persecutorio del datore di lavoro nei confronti del lavoratore; non basta un semplice episodio o una pluralità di episodi tra loro però non collegati.

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«Quando scatta il mobbing?», una domanda che spesso si pongono i dipendenti, vittime del caratteraccio burbero e dispotico del datore di lavoro. Ma non basta solo violare uno o più diritti del lavoratore perché si possa parlare di mobbing: è necessario che la serie di condotte poste ai danni del dipendente siano preordinate tutte dal medesimo intento, che è quello di vessare, mortificare e danneggiare il dipendente stesso. Insomma, è l’intento persecutorio unitario che distingue il mobbing da una pluralità di azioni sia pur illecite.

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Secondo una recente sentenza della Cassazione [1] affinché scatti il mobbing è necessaria «una serie di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere, con intento vessatorio, contro la vittima, in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo da parte del datore di lavoro». Inoltre, devono ricorrere, «il danno alla salute, alla personalità o alla dignità del dipendente e il rapporto di causa ed effetto tra le descritte condotte e il pregiudizio subito». Infine, come appena detto, è sempre necessario «l’intento persecutorio, quale elemento oggettivo, unificante di tutti i comportamenti lesivi».

Gli elementi del mobbing

Riassumendo, per rispondere alla domanda «

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quando scatta il mobbing» possiamo affermare, in linea con la giurisprudenza, che tale illecito si configura in presenza delle seguenti condizioni:

Il mobbing racchiude quindi tutte quelle condotte vessatorie, reiterate e durature, individuali o collettive, rivolte nei confronti di un lavoratore ad opera di superiori gerarchici (

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mobbing verticale) e/o colleghi (mobbing orizzontale), oppure anche da parte di sottoposti nei confronti di un superiore (mobbing ascendente); in alcuni casi si tratta di una precisa strategia finalizzata all’estromissione del lavoratore dall’azienda (bossing).

In caso di mobbing il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno.

Il datore di lavoro che voglia evitare la condanna deve provare di avere adempiuto all’obbligo di protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore. Il lavoratore, deve provare:

Il risarcimento si prescrive entro 10 anni, decorrenti dalla manifestazione del danno e non dall’inizio delle vessazioni.

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