Affitto, chi paga la spazzatura?

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Autore: Redazione

02 febbraio 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il pagamento della tassa sui rifiuti spetta al locatore, ossia al padrone di casa, oppure al conduttore, ossia l’inquilino?

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La Tari (ex Tarsu), ossia l’imposta sulla spazzatura è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi

In caso di

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pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti «in solido» al pagamento dell’imposta. Questo significa, ad esempio, che se un appartamento è stato dato in affitto a più persone, il Comune potrà pretendere l’integrale versamento dell’imposta da ciascuna di queste, salvo poi il diritto per quest’ultima di farsi restituire dagli altri le rispettive quote.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie (e non, quindi, dall’utilizzatore).

Invece, nel caso di utilizzi inferiori a 6 mesi ma non di carattere temporaneo

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(es. locazione quadriennale che inizia ad ottobre), la TARI è dovuta dall’utilizzatore per tutta la durata della detenzione (Nota IFEL 1o settembre 2014).

Se l’inquilino non paga l’imposta sulla spazzatura, il Comune non può pretenderne il pagamento dal padrone di casa. Quest’ultimo, infatti, non è un coobbligato con il detentore dell’appartamento e non risponde del suo inadempimento. Pertanto, se il conduttore non dovesse pagare la quota annuale della spazzatura, l’amministrazione finanziaria avvierà nei suoi confronti le procedure di riscossione forzata (pignoramenti, fermo auto, ecc.), ma non potrà rivalersi su altri soggetti.

Se il padrone di casa, una volta ritornato nel possesso del proprio appartamento, dovesse ricevere

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cartelle di pagamento per il mancato pagamento dell’imposta sui rifiuti da parte dell’inquilino non è tenuto a ricevere la raccomandata e potrà restituirla all’amministrazione-mittente.

Se l’inquilino non abita più l’appartamento perché lo ha lasciato di fatto, ma senza comunicare alcuna disdetta del contratto di affitto al padrone di casa – il quale, pertanto, continua a pagare l’Irpef sui canoni di affitto non percepiti – sarà comunque tenuto a pagare la Tari. Il locatore torna ad essere obbligato al versamento dell’imposta solo nel momento in cui il contratto scade formalmente o avviene lo sfratto o il recesso.

Il contratto di affitto potrebbe anche prevedere che l’imposta sui rifiuti gravi unicamente sul padrone di casa e non sull’inquilino, ma tale accordo avrà valore solo tra le parti e non per l’amministrazione finanziaria, la quale dovrà continuare a chiedere l’imposta al solo inquilino. Per cui, se il locatore non dovesse restituire i soldi al conduttore quest’ultimo, restando tenuto a versare la Tari, potrà tutt’al più ottenere nei suoi confronti un decreto ingiuntivo.

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