Affitto, chi paga la spazzatura?
Il pagamento della tassa sui rifiuti spetta al locatore, ossia al padrone di casa, oppure al conduttore, ossia l’inquilino?
La Tari (ex Tarsu), ossia l’imposta sulla spazzatura è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi
- in caso di affitto, il versamento della Tari è dovuto dall’affittuario;
- in caso di locazione, il versamento spetta all’inquilino;
- in caso di usufrutto, il versamento dell’imposta sui rifiuti spetta all’usufruttuario;
- in caso di diritto di abitazione (ad esempio l’ex moglie cui il giudice abbia riconosciuto l’appartamento per via della presenza di figli non ancora autosufficienti; si pensi anche al coniuge superstite dopo la morte del proprietario dell’appartamento), il versamento della Tari spetta al titolare di tale diritto (negli esempi di prima la moglie);
- in caso di comodato gratuito, a dover effettuare il pagamento della Tari è il comodatario.
In caso di
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie (e non, quindi, dall’utilizzatore).
Invece, nel caso di utilizzi inferiori a 6 mesi ma non di carattere temporaneo
Se l’inquilino non paga l’imposta sulla spazzatura, il Comune non può pretenderne il pagamento dal padrone di casa. Quest’ultimo, infatti, non è un coobbligato con il detentore dell’appartamento e non risponde del suo inadempimento. Pertanto, se il conduttore non dovesse pagare la quota annuale della spazzatura, l’amministrazione finanziaria avvierà nei suoi confronti le procedure di riscossione forzata (pignoramenti, fermo auto, ecc.), ma non potrà rivalersi su altri soggetti.
Se il padrone di casa, una volta ritornato nel possesso del proprio appartamento, dovesse ricevere
Se l’inquilino non abita più l’appartamento perché lo ha lasciato di fatto, ma senza comunicare alcuna disdetta del contratto di affitto al padrone di casa – il quale, pertanto, continua a pagare l’Irpef sui canoni di affitto non percepiti – sarà comunque tenuto a pagare la Tari. Il locatore torna ad essere obbligato al versamento dell’imposta solo nel momento in cui il contratto scade formalmente o avviene lo sfratto o il recesso.
Il contratto di affitto potrebbe anche prevedere che l’imposta sui rifiuti gravi unicamente sul padrone di casa e non sull’inquilino, ma tale accordo avrà valore solo tra le parti e non per l’amministrazione finanziaria, la quale dovrà continuare a chiedere l’imposta al solo inquilino. Per cui, se il locatore non dovesse restituire i soldi al conduttore quest’ultimo, restando tenuto a versare la Tari, potrà tutt’al più ottenere nei suoi confronti un decreto ingiuntivo.