Cambio datore di lavoro, come si fa?

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Autore: Noemi Secci

23 febbraio 2017

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Trasferimento d’azienda, trasformazione della società: come si invia la comunicazione di variazione del datore di lavoro.

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Quando un’azienda, o una sua parte, viene ceduta, i lavoratori non perdono il posto (tolte alcune eccezioni), ma hanno il diritto di proseguire il rapporto presso il nuovo datore di lavoro. A questo punto, però, per il datore di lavoro si pongono alcuni problemi pratici sulle modalità con cui effettuare ai servizi per l’impiego la comunicazione di variazione.

Vediamo, in questo breve vademecum, in quali casi deve essere inviata la comunicazione di variazione con modello Vardatori (anziché effettuare il licenziamento del lavoratore e la riassunzione presso un’altra azienda) e quali sono i dati da indicare.

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Comunicazione Vardatori: quando va fatta

La comunicazione Vardatori deve essere utilizzata dal datore di lavoro cosiddetto ricevente, cioè dal cessionario che riceve i lavoratori per le seguenti tipologie di eventi:

Comunicazione Vardatori: cambio della ragione sociale

Nel caso in cui la variazione consista in un semplice cambio della

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ragione sociale, nella comunicazione di variazione della ragione sociale vanno compilati esclusivamente i seguenti quadri:

Comunicazione Vardatori: trasferimento d’azienda

Per la cessione d’azienda, invece, e per le altre comunicazioni vanno compilati i seguenti quadri del modello Vardatori:

Nel dettaglio, in caso di trasferimento per cessione, il cessionario deve comunicare, entro 5 giorni dall’evento, in via telematica, attraverso il modulo Unificato Vardatori i seguenti dati:

Se invece il trasferimento avviene per

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fusione, il cessionario, a seguito dell’evento, deve inviare tante comunicazioni distinte quanti sono i datori di lavoro cedenti, identificando in ciascuna i rapporti di lavoro dei quali, per effetto della fusione, ha acquisito la titolarità.

Se infine la variazione è avvenuta per cessione di ramo d’azienda, il cessionario deve inviare la comunicazione Vardatori solo per i rapporti di lavoro dei quali, per effetto della cessione, ha acquisito la titolarità.

Nessun obbligo incombe invece sul cedente, cioè sul vecchio datore di lavoro, salvo che prima del trasferimento non abbia proceduto a licenziamenti di lavoratori o si siano verificate delle dimissioni.

Comunicazione Vardatori: compilazione

Dal punto di vista pratico, il modello Vardatori deve essere compilato in questo modo:

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Questa procedura è valida per la maggior parte delle regioni e degli ambiti locali: vale, ad esempio, per comunicare la variazione nel sito Sintesi per l’area di Milano, ma vale anche per il portale Sardegna lavoro (anche in questo sito è presente la maschera datore di lavoro precedente, che risulta precompilata, e datore di lavoro attuale).

Per chi si trova in difficoltà nella compilazione, in ogni portale territoriale dei servizi per l’impiego sono presenti delle esaurenti guide sulle modalità di compilazione e invio dei modelli.

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