L’apprendista può cambiare datore di lavoro?

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Autore: Noemi Secci

23 febbraio 2017

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Contratto di apprendistato: se il lavoratore cambia azienda il periodo di formazione può proseguire?

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La nostra società si è sciolta, ora è diventata una ditta individuale e siamo passati dal Ccnl artigianato al commercio: l’apprendista può proseguire il rapporto, considerando che l’attività è la stessa? Deve ridursi il periodo formativo da 5 a 3 anni?

Per quanto riguarda il contratto di apprendistato, quando l’attività esercitata è sostanzialmente la stessa è possibile proseguire il rapporto di lavoro con una differente azienda, senza la necessità di modificare la durata del periodo di formazione.

Apprendista artigiano

Anche se la ditta non può più applicare il contratto collettivo artigianato, ma terziario, difatti, il

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piano formativo e la qualifica di riferimento non cambiano, pertanto non è necessario ridurre il periodo formativo da 5 anni (durata massima del contratto di apprendistato, prevista per le qualifiche relative al settore dell’artigianato) a 3 anni (durata massima prevista nella generalità dei casi). È vero che, secondo la normativa sull’apprendistato [1], la durata di 5 anni è valida solo per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La stessa normativa stabilisce, tuttavia, che la contrattazione collettiva, anche per settori non artigiani, può individuare profili professionali di particolare

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competenza ed esperienza tali da giustificare un percorso formativo di 5 anni. Deve essere inteso in questo senso il riferimento alla figura dell’artigiano.

Apprendistato: conta la qualifica, non il contratto collettivo

Inoltre, la legge [2] prevede che le qualifiche contrattuali contemplate dai diversi contratti collettivi debbano essere armonizzate con la definizione di standard professionali di riferimento, per evitare, ad esempio, che le competenze stabilite per la figura di un magazziniere o di un contabile differiscano a seconda del Ccnl applicato.

Lo stesso Ministero del lavoro, con una recente risposta ad un interpello [3], ha chiarito che, con riguardo al contratto di apprendistato professionalizzante, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza, o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, si può far riferimento ad un

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contratto di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici del contratto di apprendistato.

Apprendistato: si può proseguire il contratto con un altro datore?

Peraltro, in merito alla possibilità di proseguire l’apprendistato anche presso un nuovo datore di lavoro, non dobbiamo dimenticare quanto chiarito dal Ministero del lavoro [4], che richiama una vecchia legge del 1925 [5], la quale consente espressamente la prosecuzione del rapporto.

In conclusione, considerate tutte le fonti normative al riguardo, se l’attività svolta è sostanzialmente uguale è possibile sia proseguire il rapporto di apprendistato presso un altro datore, che mantenere la durata massima del contratto prevista originariamente.

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