L’apprendista può cambiare datore di lavoro?
Contratto di apprendistato: se il lavoratore cambia azienda il periodo di formazione può proseguire?
La nostra società si è sciolta, ora è diventata una ditta individuale e siamo passati dal Ccnl artigianato al commercio: l’apprendista può proseguire il rapporto, considerando che l’attività è la stessa? Deve ridursi il periodo formativo da 5 a 3 anni?
Per quanto riguarda il contratto di apprendistato, quando l’attività esercitata è sostanzialmente la stessa è possibile proseguire il rapporto di lavoro con una differente azienda, senza la necessità di modificare la durata del periodo di formazione.
Indice
Apprendista artigiano
Anche se la ditta non può più applicare il contratto collettivo artigianato, ma terziario, difatti, il
La stessa normativa stabilisce, tuttavia, che la contrattazione collettiva, anche per settori non artigiani, può individuare profili professionali di particolare
Apprendistato: conta la qualifica, non il contratto collettivo
Inoltre, la legge [2] prevede che le qualifiche contrattuali contemplate dai diversi contratti collettivi debbano essere armonizzate con la definizione di standard professionali di riferimento, per evitare, ad esempio, che le competenze stabilite per la figura di un magazziniere o di un contabile differiscano a seconda del Ccnl applicato.
Lo stesso Ministero del lavoro, con una recente risposta ad un interpello [3], ha chiarito che, con riguardo al contratto di apprendistato professionalizzante, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza, o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, si può far riferimento ad un
Apprendistato: si può proseguire il contratto con un altro datore?
Peraltro, in merito alla possibilità di proseguire l’apprendistato anche presso un nuovo datore di lavoro, non dobbiamo dimenticare quanto chiarito dal Ministero del lavoro [4], che richiama una vecchia legge del 1925 [5], la quale consente espressamente la prosecuzione del rapporto.
In conclusione, considerate tutte le fonti normative al riguardo, se l’attività svolta è sostanzialmente uguale è possibile sia proseguire il rapporto di apprendistato presso un altro datore, che mantenere la durata massima del contratto prevista originariamente.