Entrare in un edificio abbandonato è reato?

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Autore: Mariano Acquaviva

19 ottobre 2024

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Cosa rischia chi si introduce in una casa disabitata? Quando c’è reato di violazione del domicilio? Si deve pagare il risarcimento per l’ingresso abusivo?

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Può capitare, per curiosità, per esigenze artistiche (si pensi a un fotografo) o per necessità abitative, di introdursi in un edificio o in una casa abbandonata. Cosa prevede la legge in questi casi? Si può essere responsabili del reato di violazione del domicilio? Cosa può fare il proprietario nel caso in cui si accorga che qualcuno si è intrufolato nella propria abitazione o anche nel solo nel giardino? Approfondiamo l’argomento.

Casa abbandonata: si perde la proprietà?

Sfatiamo, innanzitutto, un luogo comune: una

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casa, anche se abbandonata, non può mai essere “di proprietà di nessuno”; la titolarità resta, infatti, sempre in capo a chi risulta esserne intestatario dai registri immobiliari.

Questo perché il “non uso” non comporta mai la prescrizione della proprietà.

La legge stabilisce infatti che il diritto di proprietà non si prescrive mai.

È anche vero però che “l’uso” dell’immobile altrui, per almeno 20 anni continuativi, da parte di un altro soggetto, fa scattare l’usucapione, ossia il trasferimento della titolarità in capo al possessore.

Se poi il proprietario della casa è morto e non ha lasciato eredi, l’immobile passa automaticamente nella titolarità dello Stato.

Dunque, non è mai possibile che

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un immobile non abbia un proprietario, il quale potrà agire nei confronti di chi si sia introdotto nella sua abitazione senza autorizzazione.

Ma quali sono le conseguenze cui va incontro chi si intrufola in un edificio abbandonato?

Entrare in una casa abbandonata è reato?

Chi, temporaneamente, si introduce in una casa abbandonata, o nelle relative pertinenze come il giardino, non commette reato di violazione di domicilio [1]: l’illecito penale, infatti, scatta solo quando il proprietario eserciti sull’immobile un uso attuale.

Non si richiede necessariamente che il titolare sia fisicamente presente nel momento dell’introduzione dell’estraneo – ben potendosi avere violazione di domicilio se il titolare è assente per le vacanze estive – ma è necessario che egli

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fruisca effettivamente dell’abitazione e l’abbia adibita a luogo ove si svolge la sua vita privata (tale potendo essere anche l’azienda o il luogo di lavoro).

La norma penale tutela solo:

Il delitto si consuma nel momento in cui il soggetto si introduca nell’abitazione altrui o in uno degli altri luoghi ad essa equiparati o nelle pertinenze di essi, contro la volontà del titolare o clandestinamente o con l’inganno, o si trattenga in detti luoghi.

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Dunque non c’è violazione di domicilio solo se la casa è stata definitivamente abbandonata e non viene più usata; invece se è abitata solo saltuariamente, il reato viene realizzato.

Il reato di violazione di domicilio si può commettere non solo nei confronti del proprietario della casa, ma anche nei confronti di chi eserciti, sull’immobile, un altro legittimo diritto, come l’usufruttuario, l’inquilino o il titolare del diritto di abitazione.

Nel caso in cui l’appartamento non sia più abitato dal proprietario, ma questi l’abbia dato a un inquilino, il quale sia assente in quel momento, il reato di violazione di domicilio si pone nei confronti di quest’ultimo.

Come abbiamo detto, il

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reato di violazione del domicilio scatta anche se l’invasore non si introduce in casa ma resta nelle pertinenze vicine, come il box auto, la rimessa, la cantina esterna, il giardino, il terrazzo.

Se il vicino di casa entra senza autorizzazione nel terrazzo condominiale di proprietà esclusiva di un altro soggetto commette reato, sebbene ciò venga effettuato solo per una legittima esigenza come installare la propria parabola tv.

Se non scatta il reato di violazione di domicilio potrebbe integrarsi il diverso delitto di invasione di terreni o edifici [2]; perché ciò avvenga non è sufficiente la semplice introduzione per pochi minuti o, comunque, per un tempo limitato, ma è necessaria una vera e propria invasione allo scopo di

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occupare l’immobile o di trarne profitto.

Il proprietario dell’immobile ha tre mesi di tempo per poter sporgere la querela nei confronti del responsabile, che decorrono da quando la vittima ne è venuta a conoscenza.

Sintetizzando quanto abbiamo appena detto, chi si vuole introdurre in una casa, una fabbrica, un ufficio o un edificio abbandonati senza commettere reato, deve rispettare le seguenti regole:

Il risarcimento del danno per chi entra in una casa abbandonata

Anche se non scatta alcun reato nel momento in cui ci si introduce nella casa altrui, benché abbandonata, questo non toglie che si possa essere tenuti a

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risarcire il danno.

Infatti, come abbiamo detto in apertura, poiché ogni immobile ha sempre un proprietario, quest’ultimo ha la possibilità di agire nel caso in cui abbia subito un pregiudizio dall’altrui invadenza.

In questo caso, il risarcimento spetta anche se l’immobile è stato definitivamente abbandonato e non più posseduto, ma è necessaria la prova di un danno effettivo e concreto.

Non è legittimo chiedere il risarcimento né per questioni di puro principio (ossia per il semplice fatto di essersi intrufolati in casa altrui senza la dimostrazione che da ciò ne sia derivato un danno), né qualora venga distrutto un oggetto privo di alcun valore (si pensi a una scrivania già rovinata o un vaso già compromesso).

Entrare in un edificio abbandonato: approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, si legga l’articolo dal titolo Urbex: è legale l’esplorazione di luoghi abbandonati?

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