Mantenimento dei figli: quali sono le spese straordinarie e quali quelle ordinarie

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Autore: Redazione

18 settembre 2012

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Definizione e differenza tra spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento dei figli: i chiarimenti della Cassazione.

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Con la sentenza di separazione o di divorzio, il giudice di norma impone al coniuge non collocatario dei figli di contribuire al loro mantenimento corrispondendo, oltre all’assegno mensile, il 50% delle spese straordinarie mediche, sportive, scolastiche e di svago.

I problemi nascono quando si deve stabilire quali siano le “spese straordinarie” e quali invece rientrino nella “quotidiana gestione” della prole. Non poche volte capita infatti che il genitore convivente anticipi le spese extra e poi, dopo averne chiesto la restituzione della metà all’ex, quest’ultimo si rifiuti di corrispondere la sua parte.

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La Cassazione, nel tentativo di chiarire questo aspetto, ha definito le spese straordinarie quelle che conseguono a eventi eccezionali della vita dei figli, con particolare riferimento alla loro salute [1]; oppure le spese che servono per soddisfare le esigente saltuarie e imprevedibili [2]; o, in ultimo, quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti [3].

Sono pertanto considerate spese ordinarie – e quindi rientranti già nell’assegno mensile erogato per il mantenimento – quelle che riguardino esigenze attuali e prevedibili dei figli, anche se parametrate nell’arco di un anno: tanto per fare qualche esempio, l’acquisto di

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libri scolastici e del materiale di cancelleria, dei quaderni, dell’abbigliamento per fare sport a scuola e della quota di iscrizione alle gite scolastiche, essendo obbligatorio, e non straordinario, che i figli frequentino la scuola.

Sono invece spese straordinarie quelle relative a esigenze saltuarie e imprevedibili dei figli, che non rientrano nelle loro consuetudini di vita. Proprio perché imprevedibili, il giudice non le può prevedere in anticipo già nella sentenza di separazione o divorzio. Per esempio, sono da considerare “extra” le spese mediche per interventi chirurgici o per fisioterapia, per gli occhiali da vista, per lezioni private.

Non è considerata straordinaria la spesa legata alla assistenza di un

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figlio disabile in quanto volte a soddisfare bisogni ordinari, anche se specifici e individualizzati, di quel figlio [4].

Per quanto riguarda le spese della baby sitter, si considerano ordinarie (e rientrano già nella previsione dell’assegno mensile) se ad essa il genitore affidatario fa abitualmente ricorso a causa dei propri impegni di lavoro; si considerano invece straordinarie se la baby sitter è stata utilizzata per una imprevedibile necessità del genitore di recarsi di un luogo distante da casa, per prestare – per esempio – assistenza a un parente ammalato o per partecipare a un matrimonio di un congiunto [5].

Quanto alle spese universitarie, la Cassazione ha ritenuto che esse giustifichino la richiesta al giudice di un

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aumento dell’assegno di mantenimento, in quanto sono spese destinate a durare nel tempo e non sono né saltuarie, né imprevedibili [6].

Se l’iscrizione a una scuola privata è stata decisa solo dal coniuge presso cui vive il figlio, senza il parere dell’altro genitore, quest’ultimo non è tenuto a contribuire alla spesa per la retta: ciò perché l’indirizzo scolastico deve essere deciso di comune accordo da entrambi i genitori (anche per via del fatto che oggi la regola è quella dell’affidamento condiviso). Se così non fosse, l’apporto di uno dei due coniugi si ridurrebbe a una mera erogazione di denaro [7].

Terminiamo con una serie di altre ipotesi specifiche [8].

Sono considerate

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spese straordinarie:

– le spese per far conseguire al figlio la patente di guida e per pagare eventuali sanzioni amministrative [9];

– le spese di soggiorno in uno Stato estero per la frequenza di corsi di lingua inglese, per le esigenze di apprendimento di uno studente universitario iscritto alla facoltà di lingue, intenzionato a intraprendere la professione di interprete [10];

– le spese per l’acquisto di un motorino e del computer (considerati beni ormai necessari per garantire l’emancipazione dei figli e il loro arricchimento culturale) [11];

– l’acquisto di un apparecchio ortodontico che ha costo pari a più assegni di mantenimento. La spesa, tuttavia, perché possa essere rimborsata, deve essere concordata da entrambi i genitori, in quanto non si tratta di una spesa sanitaria urgente, bensì programmabile [12];

– le spese per il ricevimento e il servizio fotografico in occasione di comunione e cresima [13];

– le spese sanitarie per visite specialistiche.

Sono considerate spese ordinarie:

– le spese per i medicinali come antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco necessari per fronteggiare situazioni che rientrano nella normale gestione di vita quotidiana di un minore e che sono di uso frequentissimo [14];

– le spese sanitarie per visite di controllo rutinarie [15];

– le spese sanitarie che derivano da ordinarie patologie dalla rapida evoluzione benigna [16].

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