Il contratto estimatorio

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Autore: Edizioni Simone

11 febbraio 2017

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Artt. 1556-1558 codice civile: il contratto estimatorio è il contratto con cui una parte (tradens) consegna una o più cose mobili ad un’altra (cosiddetta accipiens), la quale è obbligata a pagarne il prezzo a meno che restituisca le cose entro un certo termine.

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Si ha contratto estimatorio quando «una parte (tradens, affidante) consegna determinate cose mobili — stimate per un certo prezzo — all’altra (accipiens, affidatario) e questa si obbliga a pagarne il prezzo di stima, ma ha la facoltà di liberarsi da tale obbligo restituendo integra la cosa entro un termine stabilito» (art. 1556).

L’affidatario, pertanto, assume un’obbligazione con facoltà alternativa: si obbliga al pagamento, ma con facoltà alternativa di restituzione. Si tratta di un contratto che trova larga applicazione negli scambi di merci particolari in quanto:

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– di prezzo assai elevato (gioielli, autoveicoli), la cui mancata o ritardata distribuzione sul mercato potrebbe creare condizioni di illiquidità dell’accipiens;

soggette a variabili umori della clientela (es.: capi di alta moda);

– di ampia diffusione e di rapida obsolescenza (giornali, riviste, libri di attualità).

In particolare, con il ricorso a tale forma contrattuale:

– l’alea del dettagliante (accipiens) è ridotta, perché egli non rischia giacenze di magazzino o invenduto;

– il lucro dell’accipiens (costituito dalla differenza tra il prezzo di aestimatio e quello incassato) è minore rispetto all’acquisto proprio perché egli non assume il rischio dell’invenduto;

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– il tradens evita di dover cercare il compratore, avvalendosi di una o più organizzazioni aziendali.

Disciplina

In materia vigono le seguenti regole:

— i rischi per la perdita o il deterioramento delle cose cadono sull’accipiens (giornalaio etc.), il quale non è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo anche se la perdita o il deterioramento hanno reso impossibile la restituzione della cosa per causa a lui non imputabile (art. 1557);

— durante il termine contrattuale la disponibilità delle cose spetta all’accipiens; il tradens, tuttavia, ne conserva la proprietà fino al pagamento (art. 1558);

— fino al momento del pagamento del prezzo le cose, non essendo ancora uscite dal patrimonio del tradens, restano a garanzia dei suoi creditori, mentre nessuna pretesa sulle stesse possono avanzare i creditori dell’accipiens (art. 1558);

— finché il prezzo non viene pagato, il tradens ha facoltà di riottenere il possesso delle cose con la rivendica fondata sul diritto di proprietà che egli continuerà ad esercitare su di esse, ovvero di chiedere il pagamento del prezzo con l’azione fondata sul contratto.

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