Contratto di somministrazione

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Autore: Edizioni Simone

11 febbraio 2017

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Artt. 1559-1570 codice civile: il contratto con cui un soggetto fornisce periodicamente merce o servizi a un’altra persona.

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La somministrazione è il «contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose» (art. 1559).

Oggetto del contratto sono, pertanto, più prestazioni autonome e differenti, ma tra loro collegate in funzione della soddisfazione di esigenze di carattere continuativo o periodico.

In particolare:

prestazioni periodiche: sono quelle che si ripetono a distanza di tempo, a scadenze determinate (es.: somministrazione settimanale di foraggio per una scuderia);

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prestazioni continuative: sono quelle che si prolungano ininterrottamente per tutta la durata del contratto (es.: erogazione di gas o di energia elettrica).

Disciplina

Si ricordi, in particolare, che:

a) raramente nel contratto viene stabilita con esattezza l’entità della fornitura da somministrare (si usa indicare solitamente i quantitativi minimi e massimi). Se nulla si è detto, comunque, si intende pattuita la quantità corrispondente al normale fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione del contratto;

b) quanto al prezzo, esso è corrisposto:

— nel caso di prestazione periodica, all’atto delle singole prestazioni;

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— nel caso di prestazioni continuative, alle scadenze d’uso (ogni mese, ogni tre mesi etc.) in proporzione a ciascuna di esse (art. 1562);

c) l’inadempimento di una delle parti non comporta di per sé la risoluzione del contratto a meno che esso non sia di notevole importanza e non sia tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564);

d) il contratto di somministrazione può essere a «termine» o a «tempo indeterminato» (in quest’ultimo caso è concessa a ciascuna delle parti la facoltà di recesso, previo congruo preavviso) (art. 1569);

e) l’articolo 1570 ritiene applicabili alla somministrazione tutte le norme relative alle singole prestazioni che non risultino incompatibili con quelle specificamente dettate (in particolare: vendita, locazione, deposito e appalto).

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Quali patti aggiuntivi possono essere inseriti nel contratto di somministrazione?

Spesso, nei contratti di somministrazione, è inserita la cd. «clausola di esclusiva»:

a favore del somministrante: il somministrato non può ricevere da altri prestazioni della stessa natura né procurarsele con mezzi propri;

a favore del somministrato: il somministrante non può eseguire ad altri, nella zona contemplata e per la durata del contratto, forniture della stessa natura.

Diverso dalla clausola di esclusiva è il patto di preferenza, di efficacia al massimo quinquennale, con cui l’avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipula di un eventuale successivo contratto relativo allo stesso oggetto.

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