Come vendere un bene indiviso sequestrato?

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Autore: Redazione

06 marzo 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Sono proprietario della metà di una casa indivisa, l’altra è sotto sequestro inefficace. La procedura esecutiva è bloccata. Se vendo la mia parte cosa può fare l’acquirente per comprare la metà sotto sequestro?

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Lo stato di immobilismo che si evince viene in rilievo con riferimento al mancato adempimento di quanto previsto dall’articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che stabilisce che il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e deve quindi procedere alle notificazioni. Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere nello stesso termine perentorio l’annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione. Pertanto, in mancanza di tali adempimenti il

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sequestro appare inefficace.

Poiché l’intento principale è quello di uscire da tale situazione di stallo e stante anche la presenza di una potenziale acquirente dell’immobile in questione, si consiglia di procedere attraverso l’instaurazione di un procedimento giudiziale di divisione, nelle forme del rito ordinario innanzi al giudice dell’esecuzione funzionalmente competente [1].

Dal momento che il lettore e sua sorella, all’apertura della successione, hanno provveduto alla rinuncia all’eredità, la situazione attuale vede come erede subentrante la figlia del lettore, benché minorenne. Per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, il legislatore, a tutela degli interessi patrimoniali del figlio minore, ha previsto che i genitori debbano richiedere preventivamente l’autorizzazione del

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giudice tutelare. Egli autorizza l’atto se valuta che esso risponda all’interesse del figlio, sia cioè necessario o utile per il minore o il nascituro. In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per:

Nel caso in cui sussista un conflitto di interessi, attuale o potenziale, tra il minore e uno dei genitori esercenti la responsabilità su di esso, il figlio minore sarà rappresentato dall’altro genitore; se il conflitto sussiste tra il figlio ed entrambi i genitori (o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità) ovvero tra più figli minori soggetti alla stessa responsabilità genitoriale occorre richiedere preventivamente al tribunale la nomina di un curatore speciale, il quale curerà gli interessi del minore in conflitto e richiederà le opportune autorizzazioni al compimento degli atti.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Rossella Blaiotta

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