Stalking condominiale: quando si configura e come difendersi

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Autore: Antonio Ciotola

16 febbraio 2017

Avvocato, titolare dello Studio Legale Penale e Multidisciplinare Ciotola & Partners di Napoli al Viale di Augusto, 162; docente presso la Scuola di alta formazione professionale (ADG) "Alta Docenza Giuridica" di Roma. Grazie alla collaborazione strutturale e permanente con professionisti di diversa specializzazione e competenza, lo Studio Legale Ciotola & Partners riesce a fornire ai propri clienti un'ampia gamma di servizi di assistenza e consulenza in ambito legale, secondo i più alti standard qualitativi.

Tormentare il vicino è stalking «condominiale» se determina perdurante e grave stato di ansia e timore o l’alterazione delle proprie abitudini di vita.

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Chiunque abiti all’interno di un condominio comprende perfettamente come la realtà condominiale sia, per sua stessa natura, foriera di numerosi contrasti e dissidi, più o meno intensi, che, talvolta, possono sfociare nella commissione di reati anche di una certa rilevanza e gravità.

Prima di entrare nello specifico tema dell’articolo, è opportuno chiarire un punto: con il termine «stalking condominiale» non si indica una nuova figura di reato inserita dal legislatore nel codice penale, ma il frutto della elaborazione giurisprudenziale, in senso estensivo, della norma del codice penale

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[1] che prevede e punisce il reato di atti persecutori.

Quando si può parlare di stalking condominiale?

Per definire lo stalking cosiddetto condominiale è opportuno iniziare a delineare le caratteristiche del reato di atti persecutori, così come previsto dal codice penale, del quale la specifica figura oggetto dell’articolo, costituisce una particolare forma di manifestazione.

Lo staking, reato introdotto nel nostro codice penale in tempi relativamente recenti [2] si configura quando, con reiterate minacce e/o molestie (non è cioè sufficiente una sola condotta) si ingenera nella persona offesa (la persona verso la quale le condotte sono rivolte) un

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perdurante e grave stato di ansia, tale da indurla a cambiare le proprie abitudini di vita.

Gli elementi caratterizzanti questa fattispecie di reato sono, in buona sostanza, il reiterare di comportamenti di molestie e/o disturbo generando, in questo modo, un grave stato di ansia e preoccupazione nella vittima tale da indurla a modificare i propri comportamenti di vita.

All’interno del contesto condominiale, è evidente, che numerose possono essere le situazioni potenzialmente tali da poter corrispondere al «fatto tipico» (per fatto tipico si intende il fatto previsto dalla legge come reato) del reato di stalking: pensiamo, ad esempio, alla presenza all’interno del condominio di un condomino che, particolarmente amante dei cani, ne possegga più di uno, anche di una certa aggressività e rumorosità, tale da ingenerare negli altri condomini paure e timori di aggressioni o da indurli a dover sopportare i continui rumori da questi prodotti, oppure al vicino che ama stare alla finestra osservando insistentemente tutto ciò che succede nelle abitazioni circostanti, obbligando i dirimpettai a restare durante molte ore del giorno con le tende chiuse.

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Il catalogo degli atti potenzialmente «persecutori» è davvero ampio sicchè, è evidente, che potrà parlarsi di stalking soltanto in quei casi in cui effettivamente si possa verificare e riscontrare la presenza di un «perdurante stato di ansia» o «il mutamento delle abitudine di vita», evitando, perciò, di estendere eccessivamente l’ambito applicativo delle norma penale che, a differenza di quella civile, non può essere interpretata in via analogica [3].

Come difendersi dallo stalking condominiale?

Tenendo ben presente i limiti cui si è fatto riferimento e sul presupposto che il reato di atti persecutori, salvo le ipotesi specificamente previste, è punibile a querela della persona offesa [4] occorre presentare specifico atto di querela andando a rappresentare e descrivere, in modo dettagliato, i fatti che si ritengono integrare il reato di stalking.

Nei casi più gravi, nei quali, cioè, si possa riconoscere il concreto pericolo che il perdurare degli atti persecutori possa aggravare le condizioni di ansia e timori, oppure in quelli in cui non sia più tollerabile la prosecuzione dei «comportamenti molesti», può essere opportuno richiedere l’applicazione, nei confronti del «condomino molestatore», di adeguate misure di cautela come potrebbe essere, ad esempio, il divieto di dimora all’interno del condominio dove si verificano gli atti persecutori.

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