Multa: se l’auto è mia devo comunicare i dati del conducente?

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Devo pagare il verbale per la mancata comunicazione dati del conducente anche se l’auto è intestata a me?

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Il codice della strada [1] prevede che, in caso mancata individuazione del conducente dell’auto al momento della commessa violazione, è onere del proprietario fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una società, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.

Se il proprietario, sia esso persona fisica o società, omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una ulteriore somma, oltre quella prevista dalla sanzione originaria, che varia da 286 a 1142 euro.

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Questo gravoso onere, ricadente sul proprietario del veicolo, viene giustificato dal fatto che questi è tenuto a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione poiché gravato del dovere di vigilare sull’affidamento in modo da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente [2]. Inoltre, anche se la multa è stata pagata, sarà sempre necessario per il proprietario inviare la raccomandata con la comunicazione dei dati del conducente, onde evitare una seconda sanzione. E questo perché il proprietario è, comunque, tenuto a comunicare che si trovava lui alla guida del veicolo non potendo certo l’organo accertatore presumere che il proprietario fosse il conducente del veicolo al momento dell’infrazione.

Inoltre, nel caso in questione, non vi è un documento atto a giustificare la mancata comunicazione del lettore. Pertanto, a meno che si ometta la comunicazione per evitare la decurtazione dei punti della propria patente, è necessario comunicare tutti i dati all’organo amministrativo entro e non oltre i sessanta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento.

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Tuttavia, resta una cosa da verificare al fine evitare, attraverso la proposizione di un ricorso, il pagamento della sanzione: controllare se la notifica della sanzione sia avvenuta oltre i termini previsti dal codice della strada [3]. Difatti, come sopra accennato, il proprietario del veicolo ha 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione della violazione per inviare la comunicazione dei dati del conducente, al fine di evitare una seconda sanzione. Una volta scaduto questo termine, l’amministrazione avrà per legge a disposizione un termine massimo di 90 giorni (decorrenti dalla scadenza dei predetti 60) per notificare il verbale di omessa comunicazione dei dati del conducente, pena la nullità del verbale. Quanto detto è stato confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione [4] che ha osservato che qualora il verbale di contravvenzione stradale sia stato notificato oltre il termine dal codice della strada (per l’appunto, 90 giorni) deve escludersi l’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, con la conseguenza che va dichiarata illegittima la pretesa sanzionatoria fatta valere (mediante ulteriore verbale) nei confronti del medesimo proprietario per aver omesso di comunicare gli anzidetti dati. Attenzione: per il calcolo di questo termine non bisogna fare riferimento alla data in cui materialmente si riceve l’atto notificato ma nel momento in cui l’organo accertatore ha affidato il plico per la notifica al messo notificatore. Questo significa che se il verbale è stato spedito, con la consegna del plico alla posta dall’organo accertatore, 85 giorni dopo la scadenza del termine entro il quale bisognava effettuare la comunicazione dei dati del conducente, il termine di notifica della multa è stato rispettato, anche se al proprietario è stato materialmente consegnato dopo 95 giorni.

Pertanto, se dalla verifica dei documenti in possesso, il lettore rileva una violazione dei termini stabiliti dalla legge per la notifica del verbale di omessa comunicazione potrà evitare di pagare la relativa sanzione, previa proposizione di ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla

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