Pensione con 15 anni di contributi, può essere integrata al minimo?

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Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, deroghe Amato e all’Opzione Dini: è possibile integrare il trattamento al minimo?

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Ho diritto alla pensione con 15 anni di contributi: vorrei sapere se l’Inps me la integrerà o no al minimo.

La possibilità di andare in pensione con 15 anni di contributi è un’eccezione in vigore ancora oggi, prevista sia dalla Legge Amato [1] che dalla Legge Dini [2]. Le due normative, però, sono molto diverse tra loro: in particolare, la Legge Amato consente l’integrazione al minimo della pensione, mentre la Legge Dini consente di optare per la pensione con 15 anni di contributi senza la possibilità di integrare il trattamento al minimo; quel che è peggio, è che la pensione, per chi sceglie l’

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opzione Dini, deve essere inoltre ricalcolata col sistema contributivo, altamente penalizzante.

Ma procediamo per ordine e vediamo, innanzitutto, come funziona l’integrazione al trattamento minimo e quali sono i requisiti per pensionarsi con 15 anni di contributi.

Integrazione al minimo: che cos’è

L’integrazione al trattamento minimo è una prestazione che l’Inps riconosce a chi ha una pensione molto bassa, al di sotto del cosiddetto minimo vitale, pari, nel 2017, a 501,89 euro mensili.

In pratica, con l’integrazione al minimo, l’importo della pensione viene alzato sino ad arrivare a 501,89 euro mensili, per 13 mensilità.

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Non tutte le prestazioni sotto la soglia minima possono essere, però, integrate, perché per alcuni trattamenti l’integrazione al minimo è esclusa. Inoltre, per aver diritto all’incremento è necessario rispettare determinati requisiti di reddito.

Integrazione al minimo: requisiti di reddito

In particolare, chi non è sposato, o risulta legalmente separato o divorziato, ha diritto all’integrazione al minimo:

Se il reddito supera la soglia di 13.049,14 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione.

Chi risulta sposato ha dei limiti di reddito più alti, ai fini dell’integrazione al minimo, ma deve considerare anche il reddito del coniuge. In particolare si ha diritto all’integrazione:

Se il reddito personale e del

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coniuge supera i 26098,28 euro, o se il solo reddito personale supera la soglia di 13049,14 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione.

Le tre deroghe Amato

Veniamo ora alla possibilità di pensionarsi con 15 anni di contributi fruendo della Legge Amato: per ottenere questa possibilità non è necessario alcun ricalcolo contributivo della pensione e si può applicare, come già detto, l’integrazione al minimo. Bisogna, però, rientrare in una delle cosiddette tre deroghe.

Prima deroga: 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992

Secondo la prima deroga, è possibile pensionarsi con 15 anni di contribuzione se si possiedono 15 anni di contributi (780 settimane) collocati prima del 31 dicembre 1992; a tal fine sono utili tutti i contributi: volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, nonché quelli versati all’estero, se si tratta di contribuzione versata in un Stato membro dell’Unione Europea o legato all’Italia da una convenzione o da un accordo in materia di sicurezza sociale.

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Per fruire della deroga è necessario poter far valere una posizione assicurativa nel Fondo lavoratori dipendenti o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Inps, o in ambedue. La deroga si applica anche agli iscritti ex Inpdap, ex Enpals, ex Ipost.

Seconda deroga: autorizzazione ai versamenti volontari precedente al 31 dicembre 1992

La seconda deroga Amato prevede la possibilità di pensionarsi con 15 anni di contributi, se si è stati autorizzati al versamento dei contributi volontari, con un provvedimento di autorizzazione anteriore al 31 dicembre 1992.

La deroga vale per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps e per gli iscritti ex Enpals (non per gli iscritti all’ex Inpdap ed all’ex Ipost).

Per pensionarsi con questo beneficio, è sufficiente che risulti un’autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria anteriore al 31 dicembre 1992, mentre non è necessario che risultino versati dei contributi volontari. Per raggiungere i 15 anni di contribuzione, anche in questo caso, sono utili

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tutti i contributi: volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, nonché quelli versati all’estero, se si tratta di contribuzione versata in un Stato UE o convenzionato con l’Italia.

Terza deroga: 25 anni di anzianità assicurativa e 10 anni non interamente lavorati

La terza deroga Amato prevede la possibilità di pensionarsi con 15 anni di contributi, per i soli lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima, se si possiedono:

Pensione 15 anni: a quale età

Per quanto riguarda i parametri di

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età per accedere alla Deroga Amato, secondo una nota circolare Inps [3] non è possibile beneficiare dei requisiti precedenti alla Legge Fornero, ma è necessario utilizzare i requisiti stabiliti dalla Riforma.

Attualmente, dunque, è possibile pensionarsi:

Dal 1° gennaio 2018, i requisiti saranno uguali per tutti e pari a 66 anni e 7 mesi; nel biennio 2019-2020 non dovrebbero subire l’aumento automatico a 66 anni e 11 mesi, in quanto l’Istat, nell’ultimo anno, ha riscontrato dei decrementi dell’aspettativa di vita.

Pensione 15 anni: a quanto ammonta

Per quanto riguarda il calcolo della pensione, questa non subisce penalizzazioni. L’assegno, in particolare, è determinato:

Pensione 15 anni: Opzione Dini

Per chi non possiede i requisiti della Deroga Amato, è possibile pensionarsi con 15 anni di contributi usufruendo dell’

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Opzione contributiva Dini [2].

Può fruire dell’Opzione chi:

L’età per il pensionamento è quella attualmente valida per la pensione di vecchiaia, come sopra esposta: il trattamento di pensione è calcolato col metodo interamente contributivo, che risulta penalizzante rispetto al retributivo, in quanto non si basa sugli ultimi stipendi ma sui versamenti effettivi. Inoltre, come abbiamo detto, non è integrabile al minimo.

Non esiste, comunque, una penalizzazione fissa determinata dal ricalcolo contributivo, perché questa dipende dalla carriera lavorativa dell’interessato e può variare parecchio, a seconda delle ipotesi.

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