Opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione delle parti

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Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: il ruolo del creditore opposto e del debitore opponente nel corso della causa di opposizione.

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Si è già fatto cenno, laddove si è dedotto in ordine alla natura del giudizio di opposizione, della particolare posizione delle parti nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Colui che agisce, infatti, non è in alcun modo intenzionato ad affrontare alcuna pretesa, essendo la sua azione svolta al solo scopo di paralizzare (o, spesso, di differire nel tempo), l’altrui pretesa alla consegna di beni mobili o di denaro.

Il processo, pertanto, si svolge solo ed esclusivamente perché voluto non da chi invoca la tutela giurisdizionale, ma, al contrario, da chi nega che tale tutela sia dovuta

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[1].

Inversione formale della posizione processuale delle parti

Ovvia conseguenza di tale affermazione risulta essere l’opposta posizione processuale delle parti nel giudizio.

Come già più volte chiarito, infatti, l’attore in senso formale è, di fatto, convenuto in senso sostanziale, in quanto soggetto che si trova a dover paralizzare la richiesta altrui; il convenuto formale è, invece, colui che tale richiesta invoca nel giudizio [2].

Parte della dottrina ritiene che tale inversione si giustifichi con la natura di impugnazione del giudizio di opposizione [3], altra tesi, invece, ritiene che la ratio dell’inversione debba individuarsi nel fatto che il giudizio medesimo si configura quale giudizio di accertamento, negativo o positivo del credito, con riferimento al quale l’opposto ha ben precisi oneri probatori [4].

Ripartizione dell’onere della prova

La diversa posizione processuale delle parti, sotto il profilo sostanziale, assume un particolare connotato sotto il profilo della ripartizione dell’onere probatorio. Posto, infatti, che l’opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale, è sullo stesso che viene a gravare l’onere probatorio predetto.

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In proposito, la Cassazione ha infatti affermato che: «In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l’opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell’ambito dell’onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti» [5]. L’opponente, pertanto, nei confronti del decreto, potrà far valere sia eccezioni di rito, quali l’incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, la sussistenza di vizi di forma, il mancato rispetto dei termini processuali di cui all’art. 644 c.p.c., o comunque la sussistenza di decadenze o preclusioni, alle quali consegue la declaratoria di nullità del decreto; potrà altresì svolgere, nel merito, domande riconvenzionali dalle quali desumere il venir meno delle pretese di controparte, per compensazione, risoluzione o quanti minoris, ovvero potrà limitarsi a dedurre l’inammissibilità o l’infondatezza della pretesa azionata, pur senza proporre domande vere e proprie (6). Il giudice dell’opposizione sarà, pertanto, tenuto a rivedere la domanda sotto un profilo sostanziale, senza più poter considerare il particolare favore, sotto il profilo probatorio, attribuito alla documentazione prodotta dal ricorrente ex art. 633 ss. c.p.c.

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