Cointestazione conto corrente: incide sulla dichiarazione Isee?

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Autore: Redazione

25 marzo 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Sono cointestatario con mia zia di un c/c postale e di un libretto postale. Tutte le movimentazioni sono effettuate da lei stessa. Devo presentare la dichiarazione Isee: questo fatto incide?

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Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto [1]. Inoltre, nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di uno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente [2].

In sostanza, la

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cointestazione di un conto corrente bancario, tra due o più persone, implica che le parti di ciascuno si presumono uguali in quanto il singolo intestatario, pur avendo la facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non può disporre in proprio favore, senza il consenso dell’altro, della somma depositata in misura che eccede la propria quota di spettanza.

Con riferimento all’Isee, se il conto corrente ed il libretto sono cointestati e i titolari del rapporto sono due, il saldo e la giacenza media sono pari al 50%. Pertanto, in fase di compilazione, tali importi devono essere divisi per due.

Quanto detto viene confermato dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione statuisce che la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa

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[3]. La stessa Corte ha sottolineato inoltre che il saldo di conto corrente bancario cointestato, con facoltà di disposizione disgiunta di ciascuno dei titolari, non può costituire credito contratto nell’interesse esclusivo di alcuno dei contitolari del credito stesso, perché ciò contrasterebbe con la funzione del contratto di conto corrente bancario, il quale è finalizzato all’espletamento del servizio di cassa in favore – dunque nell’interesse – di tutti i contitolari, i quali infatti, possono liberamente disporre del saldo attivo [4].

Qualora per il futuro il lettore voglia modificare tale stato di cose potrebbe pensare, sempre se profittevole in base alle sue esigenze, a modificare la cointestazione del conto corrente con una delega bancaria.

Un ultimo suggerimento. Per la compilazione del modello Isee, è preferibile recarsi presso un Caf o un consulente di fiducia.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Rossella Blaiotta

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